Art. 9. 
Commissione per il registro  delle  imprese  esercenti  attivita'  di
                           autoriparazione 
  1. Presso  ogni  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e' istituita, con deliberazione  della  giunta  camerale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
una commissione per il registro delle imprese esercenti attivita'  di
autoriparazione. La commissione dura in carica  quattro  anni  ed  e'
composta: 
   a)  dal  presidente  della   camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede; 
   b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di  cui  uno
in  rappresentanza  dell'ufficio  provinciale  della   motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione,  designati  dal  Ministro  dei
trasporti; 
   c) da un rappresentante della giunta regionale; 
    d)  da  cinque  esercenti  l'attivita'  di   autoriparazione   in
rappresentanza   delle   organizzazioni   sindacali   di    categoria
maggiormente  rappresentative  sul  piano  regionale,  designati  con
riguardo alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1; 
   e)  da  un  rappresentante  del  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 
  2. La commissione di cui al comma 1: 
   a)  compila  e  aggiorna  il  registro  delle  imprese   esercenti
attivita' di autoriparazione e delibera  sulle  relative  domande  di
iscrizione; 
   b) accerta il possesso e verifica la conservazione  dei  requisiti
di cui agli articoli 3 e 7; 
   c) rilascia le  attestazioni  di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese  esercenti  attivita'  di  autoriparazione,   con   specifica
indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in  cui
l'impresa e' iscritta; 
   d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese  esercenti
attivita' di  autoriparazione  che  abbiano  perso  i  requisiti  per
l'iscrizione; 
   e) propone alle competenti autorita' provinciali  o  regionali  le
sanzioni  da  applicare  per  le  violazioni  della  presente  legge,
eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12. 
  3. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
sono autorizzate ad istituire una tassa  per  diritto  di  segreteria
determinata in misura tale da assicurare piena copertura  agli  oneri
derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1
del presente articolo.