Art. 2. 
 
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,  comma  1,  consiste  in  un
assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla  tabella
B allegata alla  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  come  modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. 
  2. L'indennizzo  di  cui  al  comma  1,  integrato  dall'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e suc-
cessive modificazioni,  ha  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di presentazione della domanda. 
  3. Qualora a causa delle vaccinazioni o  delle  patologie  previste
dalla presente legge sia derivata la morte, spetta,  in  sostituzione
dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura
di lire 50 milioni da erogare ai  soggetti  a  carico,  nel  seguente
ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili  al  lavoro,
genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. 
  4. Qualora la persona sia deceduta  in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 
 
          Note all'art. 2:
             -  La  tabella  B  allegata  alla  legge  n.   177/1z976
          (Collegamento  delle  pensioni  del  settore  pubblici alla
          dinamica delle retribuzioni.  Miglioramento del trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse  pensioni  degli istituti di previdenza), sostitutiva
          della tabella 3 allegata al testo  unico  delle  norme  sul
          trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e militari
          dello Stato, approvato con  D.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
          1092, e' la seguente:
          ----> Vedere Tabella B a Pag. 06 della G.U. <----
       ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <----
             Gli  importi  sopraindicati sono stati maggiorati del 50
          per cento dal 1 gennaio 1979 e  di  un  ulteriore  50  per
          cento  dal  1 gennaio 1981, considerando per tutti i gradi
          le misure previste per il  caporale  maggiore  e  caporale,
          sottocapo  e  comune  di 1a classe del CEMM, primo aviere e
          aviere scelto, dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n.
          9; detti importi sono stati poi maggiorati del 15 per cento
          a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un  ulteriore  15  per
          cento  a  decorrere  dal  1 gennaio 1985, considerando per
          tutti i gradi le misure previste  da  caporale  maggiore  a
          soldato  e  gradi  equiparati,  dall'art.  8  della legge 2
          maggio 1984, n. 111.
             - La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al
          personale statale in attivita' ed in quiescenza".