Art. 2. 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. 2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e suc- cessive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. 4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
Note all'art. 2: - La tabella B allegata alla legge n. 177/1z976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblici alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sostitutiva della tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' la seguente: ----> Vedere Tabella B a Pag. 06 della G.U. <---- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---- Gli importi sopraindicati sono stati maggiorati del 50 per cento dal 1 gennaio 1979 e di un ulteriore 50 per cento dal 1 gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1a classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto, dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9; detti importi sono stati poi maggiorati del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati, dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. - La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza".