Art. 11.
  1.  I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni
da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore
al  10  per  cento  dell'ammontare  complessivo  degli   acquisti   e
importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno
e   che   nella   dichiarazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto
evidenziano un credito d'imposta non inferiore a  lire  100  milioni,
non   possono   computare  tale  importo  in  detrazione  negli  anni
successivi. La  disposizione  si  applica  anche  alle  eccedenze  di
credito  non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale
e trasferite ((  dalle  singole  societa'  controllate  agli  enti  e
societa'  controllanti  che  si sono avvalsi )) per l'anno 1992 delle
disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
  2.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano
all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del  presente  articolo,
nonche'  all'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla liquidazione
delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni   annuali
dell'imposta  sul  valore  aggiunto indicate nel comma 1 del predetto
articolo 10, relativi ai  periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31
dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro
il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate
entro  il  30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito,
devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei  titoli
di   Stato   decorre   dal   1›   gennaio   1994;  l'importo  massimo
dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500  miliardi  con
imputazione  della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1993;  il
decreto  del  Ministro  del tesoro concernente le caratteristiche, le
modalita' e le procedure di assegnazione  dei  titoli  medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato in lire 7.500 miliardi per il  1993  e  in  annue  lire  975
miliardi  a  decorrere  dal  1994,  si  provvede, quanto a lire 7.500
miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994
e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro,  per  l'anno  finanziario  1993
all'uopo  utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994
e  1995,  mediante  utilizzo  delle  maggiori   entrate   rinvenienti
dall'applicazione  delle  ritenute relative agli interessi sui titoli
di Stato di cui al comma 2.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del  citato
          D.P.R. n.  633/1972:
             "Art.  73  (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
          delle finanze, con  propri  decreti,  puo'  determinare  le
          modalita' ed i termini:
               a)   per   l'emissione,   numerazione,  registrazione,
          conservazione delle fatture  o  per  la  registrazione  dei
          corrispettivi   relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla
          stessa  impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  ad
          operazioni  effettuate  a mezzo di sedi secondarie od altre
          dipendenze di cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e  di
          commissionari,  nonche'  per  la registrazione dei relativi
          acquisti;
               b) per l'emissione delle fatture relative  a  cessioni
          di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, a cessioni di
          imballaggi e recipienti di cui  all'art.  15,  n.  4),  non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni  di beni il cui prezzo e' commmisurato ad elementi
          non ancora conosciuti  alla  data  di  effettuazione  della
          operazione;
               c)   per  l'emissione,  numerazione,  registrazione  e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le   quali  risulti  particolarmente  onerosa  e  complessa
          l'osservanza degli obblighi di cui al  titolo  secondo  del
          presente decreto;
               d)  per le annotazioni prescritte dal presente decreto
          da parte dei contribuenti che utilizzano macchine  elettro-
          contabili  fermo  restando l'obbligo di tenere conto, nelle
          dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni  periodiche,  di
          tutte  le  operazioni  soggette a registrazione nel periodo
          cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
               e) per l'emissione, numerazione e registrazione  delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia elettrica e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
             Con decreti del Ministro delle finanze  possono  inoltre
          essere   determinate   le   formalita'  che  devono  essere
          osservate per effettuare, senza applicazione  dell'imposta,
          la  restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
          gratuita di beni invenduti previste da disposizioni  legis-
          lative,  usi  commerciali o clausole contrattuali.  Per de-
          terminate  categorie  di  beni,  contenuti  in  recipienti,
          imballaggi  e  simili  per  la  diretta vendita al consumo,
          potra' essere disposta l'applicazione dei  contrassegni  di
          Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
             Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  con propri
          decreti,  stabilendo  le   relative   modalita',   che   le
          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate
          dall'ente o societa' controllante all'ufficio  del  proprio
          domicilio  fiscale  e che i versamenti di cui agli articoli
          27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per  l'ammontare
          complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
          dalle   societa'  controllate,  al  netto  delle  eccedenze
          detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche  dall'ente
          o  societa'  controllante,  devono  essere presentate anche
          agli  uffici   del   domicilio   fiscale   delle   societa'
          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le
          responsabilita'  delle  societa'   stesse.   Si   considera
          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
          possedute dall'altra per oltre  la  meta'  fin  dall'inizio
          dell'anno solare precedente".