Art. 11. 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite (( dalle singole societa' controllate agli enti e societa' controllanti che si sono avvalsi )) per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). 2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del citato D.P.R. n. 633/1972: "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commmisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro- contabili fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legis- lative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per de- terminate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potra' essere disposta l'applicazione dei contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente".