Art. 12.
  1.  Per  i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del
contributo non e' superiore a lire 600.000, il  concessionario  della
riscossione  puo'  procedere,  in  luogo  della  notificazione  della
cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a), all'invio,
a mezzo lettera non raccomandata, di una  comunicazione  di  avvenuta
iscrizione  a  ruolo  contenente  gli  elementi indicati nel predetto
articolo  25  (a);  restano  ferme  le  disposizioni  concernenti  la
notificazione  dell'avviso  di  mora  quando  occorre  procedere alla
riscossione coattiva.
  2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  di  tributi
erariali  da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la
cartella di pagamento deve  indicare,  oltre  gli  elementi  indicati
nell'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (a), anche il diritto di notifica,  in  favore
del  concessionario  del  servizio  della riscossione dei tributi, in
misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  12
luglio 1991, n. 202 (b).
  3.  Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di
riscossione scadute nei mesi di settembre e  novembre  1991,  nonche'
nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando
la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli
97,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (a), e 75 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43 (c), decorrono dal 1› novembre
1992.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43 (c), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  62,  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se
il   decreto   di   concessione   della   dilazione   viene    emesso
successivamente  alla  scadenza del termine previsto dall'articolo 72
del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";
    b)  all'articolo  78,  le   parole:   "il   concessionario   deve
dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche
nei  casi  in  cui si e' avvalso della facolta' prevista all'articolo
51, comma primo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 (a) , deve dimostrare".
   5. (( Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma      ))
((  5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del    ))
(( servizio riscossioni dei tributi nel periodo compreso tra il 1› ))
(( gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo            ))
(( all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste ))
(( dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della       ))
(( Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (c), qualora i soggetti       ))
(( interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla           ))
(( competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per    ))
(( ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una   ))
(( somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o        ))
(( frazione di esso.                                               ))
   5-bis. (( Le controversie pendenti alla data di entrata in      ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto aventi   ))
(( per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5  ))
(( possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il   ))
(( pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene          ))
(( pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di    ))
(( gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il          ))
(( pagamento non potra' essere inferiore a lire quattro milioni.   ))
   5-ter. (( Per le infrazioni riguardanti i versamenti            ))
(( continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1›     ))
(( maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui      ))
(( all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile        ))
(( 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26      ))
(( giugno 1990, n. 165 (d), sempreche' le relative                 ))
(( regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per  ))
(( il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo,     ))
(( l'interesse del 20 per cento annuo.                             ))
   5-quater. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di     ))
(( conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non   ))
(( si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione ))
(( di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di   ))
(( cui ai commi 5, 5- bis e 5-ter. Le definizioni e le             ))
(( regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non ))
(( possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene     ))
(( pecuniarie ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata   ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto.      ))
  5-quinquies.   ((  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993,  saranno
stabilite le modalita' di applicazione del presente articolo. ))
 
             (a)  Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 26,
          del primo comma dell'art. 51 e del secondo comma  dell'art.
          97 del citato D.P.R.  n. 602/1973, cui il presente articolo
          fa rinvio:
             "Art. 25 (Cartella di pagamento). - L'esattore non oltre
          il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del
          quale  il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al
          contribuente la cartella di  pagamento.  La  cartella  deve
          indicare  il  tributo,  il periodo d'imposta, l'imponibile,
          l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa  imposta,
          l'importo  dei  versamenti  diretti  effettuati,  le  somme
          dovute dal contribuente  a  titolo  d'imposta  nonche'  per
          interessi,  soprattasse  e pene pecuniarie, la ripartizione
          in rate, la specie del ruolo, la data di consegna  di  esso
          all'esattore  e  ogni  altro  elemento  in  conformita'  ai
          modelli approvati con decreto del Ministro per le  finanze,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ".
             "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento) . -
          La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita
          dai  messi  notificatori  dell'esattoria  o dagli ufficiali
          esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei  comuni
          che  non  sono  sede  di  preture, dai messi comunali e dai
          messi di conciliazione. Alla notificazione  in  comuni  non
          compresi    nella   circoscrizione   esattoriale   provvede
          l'esattore territorialmente competente, previa  delegazione
          da  parte  dell'esattoria  che  ha  in  carico il ruolo. La
          notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da
          parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento.  La notificazione si ha per avvenuta alla data
          indicata nell'avviso di  ricevimento  sottoscritto  da  una
          delle persone previste dal comma successivo.
             Quando  la  notificazione  delle  cartelle  di pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario  o di persone di famiglia o addette alla casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
             Nei  casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in  cui  l'avviso  del  deposito  e'  affisso nell'albo del
          comune.
             L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice  o
          la  copia  della  cartella  con  la relazione dell'avvenuta
          notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo  di
          farne   esibizione   su   richiesta   del   contribuente  o
          dell'amministrazione.
             Per quanto non e'  regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano   le   disposizioni  dell'art.  60  del  predetto
          decreto".
             "Art. 51 (Rapporti dell'espropriazione  esattoriale  con
          le  procedure  concorsuali), primo comma. - L'esattore puo'
          procedere alla espropriazione anche quando il debitore  sia
          dichiarato  fallito  ovvero  sia  sottoposto a liquidazione
          coatta amministrativa".
             "Art. 97 (Morosita' nel pagamento  di  imposte  riscosse
          mediante  ruoli),  secondo  comma.  - Del mancato pagamento
          l'esattore  deve  dare  comunicazione   all'ufficio   delle
          imposte  entro  sessanta  giorni  dalla scadenza della rata
          dalla quale si e' verificata la morosita'".
             (b) Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  4  della
          legge  n.  202/1991 di conversione del D.L. 13 maggio 1991,
          n. 151, recante:   "Provvedimenti urgenti  per  la  finanza
          pubblica": "Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo
          3  della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di
          rimborso   spese   per   ogni   notificazione    di    atti
          dell'amministrazione  finanziaria,  e' elevato a lire 3.000
          dal 1› agosto 1991".
             (c) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: "Istituzione
          del Servizio di riscossione dei tributi e di altre  entrate
          dello   Stato   e   di   altri   enti  pubblici,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, della legge 4  ottobre  1986,  n.
          657".
             Si riporta il testo dell'art. 75:
             "Art.  75  (Termini  per  l'espletamento della procedura
          esecutiva). - 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico
          di cui all'articolo 90, il concessionario  deve  dimostrare
          di aver proceduto:
               a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla
          scadenza  della  seconda  rata  consecutiva  del  ruolo non
          pagata, ovvero entro sei mesi  dalla  scadenza  dell'ultima
          rata  del  ruolo quando la morosita' del contribuente si e'
          manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero  si
          tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a
          due;
               b)  con  l'espropriazione immobiliare entro dieci mesi
          dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
             Quando si tratta di residui della precedente gestione il
          termine  decorre  dalla  data  di  consegna  dei   relativi
          elenchi.
             2.   Il   concessionario   deve   inoltre   provare  che
          l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine  di
          quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle
          occorrenti   notizie  e  che  il  provvedimento  definitivo
          dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro  quattro
          mesi.
             3.  Quando  ha  proceduto  a  norma dell'articolo 60 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato
          la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto  a
          conoscenza delle occorrenti notizie.
             4.  Al concessionario delegato si applicano i termini di
          cui ai commi 1  e  2,  che  decorrono,  tranne  il  secondo
          termine  indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto
          la delega.
             5. Nei termini di cui  ai  precedenti  commi  non  vanno
          computate  le  sospensioni  della  riscossione e degli atti
          esecutivi.
             6. Nei casi di sospensione  della  riscossione  o  degli
          atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire
          le  procedure  esecutive  ivi  previste  sono  prorogati di
          quattro mesi se alla data  di  scadenza  della  sospensione
          stessa  residua  un tempo inferiore a due mesi per esaurire
          le predette procedure.
             7. Se alla data di scadenza  della  sospensione  mancano
          meno  di  due  mesi  al compimento dei termini previsti nei
          commi  2  e  3,  il  concessionario  deve  dimostrare   che
          l'esecuzione  presso terzi e' stata iniziata e la delega e'
          stata  inviata  entro  due  mesi  dalla  data  di  scadenza
          dell'ultimo provvedimento di sospensione.
             8.  Le  disposizioni  dei commi 6 e 7 si applicano anche
          alle   procedure   gia'   sospese   nei    confronti    del
          concessionario delegato".
             Si  riporta  inoltre il testo degli articoli 62 e 78 del
          citato  D.P.R.  n.  43/1988,  cosi'  come  modificati   dal
          presente decreto:
             "Art.  62 (Provvedimenti di dilazione nei versamenti). -
          1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della
          dilazione del pagamento dei tributi  operano  a  tutti  gli
          effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e'
          esonerato,  per  le  somme  per  le  quali risponde del non
          riscosso  come  riscosso,  dall'obbligo  di  effettuare  il
          relativo versamento alla scadenza stabilita.
             2.   Qualora   i  suddetti  provvedimenti  siano  emessi
          successivamente al versamento delle relative somme da parte
          del concessionario, in forza dell'obbligo del non  riscosso
          come    riscosso,    l'intendente   di   finanza   provvede
          contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione
          di pari importo  a  valere  sul  primo  versamento-decadale
          utile dei versamenti diretti.
             3.  I  provvedimenti  di  revoca della sospensione della
          riscossione e di dilazione del pagamento relativi  a  somme
          iscritte  in  ruoli  con  l'obbligo  del  non riscosso come
          riscosso hanno effetto, nei confronti  del  concessionario,
          dal   primo   versamento   di   rata  utile  successivo  al
          provvedimento di revoca. Nel caso in cui il  concessionario
          abbia  goduto  di dilazione sui versamenti diretti ai sensi
          del comma 2,  il  riversamento  deve  avvenire  alla  prima
          scadenza  decadale  utile  successiva  al  provvedimento di
          revoca.
             4. Se per fatti  non  imputabili  al  concessionario  e'
          particolarmente   difficile   la   riscossione  di  tributi
          erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il
          normale svolgimento delle procedure esecutive, il  Ministro
          delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi
          hanno    sul   complesso   dei   compensi   percepiti   dal
          concessionario  nell'anno  precedente,  e'  sempre  che  il
          versamento   dei   tributi  medesimi  pregiudichi  in  modo
          rilevante il regolare andamento della gestione,  puo',  con
          decreto  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , concedere
          dilazioni per il versamento dei predetti tributi iscritti a
          ruolo per un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.  La
          dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il
          decreto   di   concessione  della  dilazione  viene  emesso
          successivamente  alla   scadenza   del   termine   previsto
          dall'art.    72  del  presente  decreto  per la rata cui la
          dilazione si riferisce".
            "Art. 78  (Procedure  concorsuali).  -  1.  Ai  fini  del
          rimborso  o  del  discarico,  di  cui  all'articolo  90, il
          concessionario, anche nei casi in cui si e'  avvalso  della
          facolta' prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          deve dimostrare  di  aver  proceduto  all'insinuazione  del
          credito nelle procedure concorsuali di cui al regio decreto
          16  marzo 1942, n. 267, e decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
          26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
          1979, n.  95".
             Il   capo   I  del  titolo  VI  (Infrazioni  e  sanzioni
          pecuniarie)  del  medesimo   D.P.R.   n.   43/1988,   reca:
          "Procedimenti esecutivi".
             (d) Il D.L. n. 90/1990 reca: "Disposizioni in materia di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso    tributario,   nonche'   altre   disposizioni
          urgenti".
             Si riporta il testo del comma 1- bis dell'art. 8:
             "1- bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie  previste  nel
          titolo  VI,  capo  I,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per  le
          infrazioni    relative    ai    versamenti   commesse   dai
          concessionari del Servizio di riscossione dei  tributi  nel
          periodo  compreso  tra  il 1› gennaio ed il 30 aprile 1990,
          sempreche'  le  relative   regolarizzazioni   siano   state
          effettuate  entro  il  15  maggio  1990.  Per  il ritardato
          versamento e' dovuto, per i giorni di  ritardo  l'interesse
          del 14 per cento annuo".