Art. 12. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non e' superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a), all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25 (a); restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva. 2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a), anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202 (b). 3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a), e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (c), decorrono dal 1 novembre 1992. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (c), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 62, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce."; b) all'articolo 78, le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si e' avvalso della facolta' prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a) , deve dimostrare". 5. (( Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma )) (( 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del )) (( servizio riscossioni dei tributi nel periodo compreso tra il 1 )) (( gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo )) (( all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste )) (( dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (c), qualora i soggetti )) (( interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla )) (( competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per )) (( ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una )) (( somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o )) (( frazione di esso. )) 5-bis. (( Le controversie pendenti alla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto aventi )) (( per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 )) (( possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il )) (( pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene )) (( pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di )) (( gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il )) (( pagamento non potra' essere inferiore a lire quattro milioni. )) 5-ter. (( Per le infrazioni riguardanti i versamenti )) (( continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1 )) (( maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui )) (( all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile )) (( 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 )) (( giugno 1990, n. 165 (d), sempreche' le relative )) (( regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per )) (( il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, )) (( l'interesse del 20 per cento annuo. )) 5-quater. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non )) (( si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione )) (( di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di )) (( cui ai commi 5, 5- bis e 5-ter. Le definizioni e le )) (( regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non )) (( possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene )) (( pecuniarie ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 5-quinquies. (( Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalita' di applicazione del presente articolo. ))
(a) Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 26, del primo comma dell'art. 51 e del secondo comma dell'art. 97 del citato D.P.R. n. 602/1973, cui il presente articolo fa rinvio: "Art. 25 (Cartella di pagamento). - L'esattore non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, soprattasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ". "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento) . - La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di preture, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. Quando la notificazione delle cartelle di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto". "Art. 51 (Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali), primo comma. - L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa". "Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli), secondo comma. - Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'". (b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 202/1991 di conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica": "Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e' elevato a lire 3.000 dal 1 agosto 1991". (c) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657". Si riporta il testo dell'art. 75: "Art. 75 (Termini per l'espletamento della procedura esecutiva). - 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto: a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due; b) con l'espropriazione immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo. Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. 2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi. 3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie. 4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega. 5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi. 6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure. 7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata e la delega e' stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione. 8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure gia' sospese nei confronti del concessionario delegato". Si riporta inoltre il testo degli articoli 62 e 78 del citato D.P.R. n. 43/1988, cosi' come modificati dal presente decreto: "Art. 62 (Provvedimenti di dilazione nei versamenti). - 1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e' esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alla scadenza stabilita. 2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento-decadale utile dei versamenti diretti. 3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca. 4. Se per fatti non imputabili al concessionario e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul complesso dei compensi percepiti dal concessionario nell'anno precedente, e' sempre che il versamento dei tributi medesimi pregiudichi in modo rilevante il regolare andamento della gestione, puo', con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , concedere dilazioni per il versamento dei predetti tributi iscritti a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce". "Art. 78 (Procedure concorsuali). - 1. Ai fini del rimborso o del discarico, di cui all'articolo 90, il concessionario, anche nei casi in cui si e' avvalso della facolta' prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95". Il capo I del titolo VI (Infrazioni e sanzioni pecuniarie) del medesimo D.P.R. n. 43/1988, reca: "Procedimenti esecutivi". (d) Il D.L. n. 90/1990 reca: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti". Si riporta il testo del comma 1- bis dell'art. 8: "1- bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreche' le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo l'interesse del 14 per cento annuo".