Art. 13.
  1.  All'articolo  61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43 (a), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata
in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile  per
ogni  concessionario  sulla base dei dati di redditivita' media e dei
costi medi  di  gestione  a  livello  nazionale  rapportati  ad  ogni
concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque
conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale
obbligatoriamente   mantenuto   in   servizio   presso  ogni  singola
concessione ai sensi degli articoli 122 e  123,  ove  tale  personale
ecceda  le  necessita'  operative  ricono sciute alla concessione; si
tiene   conto   altresi',   con   riferimento   all'ultimo   biennio,
dell'ammontare  globale  delle  somme riscosse e dei tempi di valuta,
del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello
di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
     a) una commissione per la riscossione  dei  versamenti  diretti,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilita  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di un importo massimo;
     b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a  ruolo,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e  del
prevedibile ammontare globale di tali somme;
     c)  un  compenso,  aggiuntivo  rispetto  a quello previsto dalla
lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo  riscosse
dopo  la  notifica  dell'avviso  di mora, uguale per tutti gli ambiti
territoriali, stabilito in misura percentuale delle  somme  riscosse,
tenendo   conto   dell'ammontare  medio  nazionale  delle  esecuzioni
fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare  complessivo  delle
altre forme di riscossione;
     d)  un  compenso  in  cifra  fissa per ciascun abitante servito,
differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione
al  prevedibile  ammontare  delle  commissioni,  dei  compensi,   dei
rimborsi  spese  e degli interessi di mora spettanti ai concessionari
ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione
calcolata con i criteri  previsti  dal  primo  periodo  del  presente
comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello
risultante  dagli  ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati
dall'ISTAT.";
    b)  al  comma  5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui  al  comma  3,
lettera  d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27
dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre  di  ciascun  anno
mediante  ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di
finanza  e  tratti  su  ordine  di  accreditamento,  ovvero   tramite
concessione  di  una  corrispondente  dilazione  a  valere, anche sui
versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza  utile  dopo  le
date sopra indicate.";
    c)  al  comma  8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "e
degli interessi"; le parole: "tenuto conto  anche  delle  variazioni,
accertate  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nel  biennio  precedente"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tenuto  conto anche del tasso di
inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".
  2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61,  comma  3,
lettera  b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 (a) , come modificato dal comma 1 del presente  articolo,
e'  fissata,  per  i  ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire
5.000, valevole per tutte le concessioni.
  3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei  compensi  deve  essere
contenuta  nei  limiti  della  dotazione del pertinente capitolo 3458
dello stato di previsione del  Ministero  delle  finanze  per  l'anno
finanziario medesimo.
 
             (a)  Si  riporta il testo dell'art. 61 del citato D.P.R.
          n. 43/1988, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi  e
          i   rimborsi   spese   spettanti   al  concessionario  sono
          determinati, per ciascun ambito territoriale,  su  proposta
          del  servizio centrale, sentito il parere della commissione
          di cui all'art. 3, con decreto del Ministro  delle  finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
               a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla
          determinazione del compenso;
               b)  indicare  in modo specifico l'incidenza di ciascun
          elemento di valutazione sul risultato finale;
               c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
          lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi  elementi
          considerati  ai  fini della determinazione dei compensi per
          altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
             3. La remunerazione del servizio  di  riscossione  viene
          determinata  in  modo  da  assicurare  una  percentuale non
          differenziata di utile per ogni concessionario  sulla  base
          dei  dati  di  redditivita' media e dei costi di gestione a
          livello nazionale rapportati ad  ogni  concessionario  o  a
          gruppi  di  concessionari  similari, tenendo comunque conto
          del numero degli  sportelli  e  del  costo  aggiuntivo  del
          personale  obbligatoriamente  mantenuto  in servizio presso
          ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,
          ove  tale  personale   acceda   la   necessita'   operative
          riconosciuta alla concessione; si tiene conto altresi', con
          riferimento   all'ultimo  biennio,  dell'ammontare  globale
          delle somme riscosse e dei tempi di valuta,  del  numero  e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
            a)  una  commissione  per  la  riscossione dei versamenti
          diretti,  uguale  per  tutti   gli   ambiti   territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo;
            b)  un compenso per la riscossione delle somme iscritte a
          ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali,  stabilito
          in   misura   percentuale  delle  somme  riscosse,  con  la
          determinazione  di  un  importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo,   tenendo   conto   dei   costi  specifici  e  del
          prevedibile ammontare globale di tali somme;
            c) un compenso, aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto
          dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a
          ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale
          per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito in misura
          percentuale   delle   somme   riscosse,    tenendo    conto
          dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e
          dell'incidenza  di  esso  sull'ammontare  complessivo delle
          altre forme di riscossione;
            d) un  compenso  in  cifra  fissa  per  ciascun  abitante
          servito,  differenziato  per  ogni  ambito  territoriale  e
          determinato in relazione  al  prevedibile  ammontare  delle
          commissioni,  dei  compensi  dei  rimborsi  spese  e  degli
          interessi di mora spettanti ai concessionari ai  sensi  del
          presente  articolo  al  fine di assicurare la remunerazione
          calcolata con i criteri  previsti  dal  primo  periodo  del
          presente  comma;  il  numero degli abitanti serviti da ogni
          concessione e' quello risultante dagli  ultimi  dati  sulla
          popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
             4.  Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
          spese delle procedure esecutive in misura determinata,  per
          i  diversi  adempimenti,  in  base  a tabella approvata dal
          Ministro delle finanze, sentito il parere del  Ministro  di
          grazia e giustizia.
             5.  Sono  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          impositori il  pagamento  della  commissione  di  cui  alla
          lettera  a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma
          3, nei casi in cui non e' previsto il  pagamento  spontaneo
          prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il  rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali e'
          intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi'  a  carico
          dello  Stato  e  degli  altri enti impositori il pagamento,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          esecutive. Sono a carico dello Stato, inoltre,  i  compensi
          di  cui  al  comma  3,  lettere  d), da erogarsi in rate di
          uguale importo entro il giorno 27  dei  mesi  di  febbraio,
          giugno,  settembre  e  novembre  di  ciascun  anno mediante
          ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di
          finanza e tratti su ordine di accreditamento ovvero tramite
          concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche
          sui versamenti diretti, a decorrere  dalla  prima  scadenza
          utile dopo le date sopra indicate.
             6. Sono invece a carico dei contribuenti:
               a)  il  pagamento  dei  compensi  di  cui  al comma 3,
          lettera b), nei  casi  in  cui  e'  previsto  il  pagamento
          spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
               b)  il  pagamento  dei  compensi  di  cui  al comma 3,
          lettera c);
               c) il pagamento delle spese delle procedure  esecutive
          e  degli  interessi  semestrali  di  mora  per il ritardato
          pagamento delle somme iscritte a ruolo,  questi  ultimi  da
          determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
             7. Per la gestione del servizio di tesoreria  spetta  al
          concessionario un compenso percentuale rapportato al volume
          delle  entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con
          gli enti interessati in relazione ai costi di gestione  del
          servizio   e   in   misura   che   assicuri   una  adeguata
          remunerazione.   In   caso   di   mancato    accordo,    la
          determinazione  del  compenso  e'  stabilita  dal  servizio
          centrale, il quale provvede con atto motivato.
             8. Al fine di assicurare la  permanenza  dell'equilibrio
          economico  di  ogni  singola gestione viene effettuata, con
          periodicita' biennale,  la  revisione  delle  misure  delle
          commissioni,  dei  compensi,  dei  rimborsi  delle spese ((
          tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato  dal
          Governo   per   il  biennio  successivo  ))  nonche'  delle
          eventuali  modifiche  alle  condizioni   originarie   della
          concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative.
          A  tale  revisione  provvede il Ministro delle finanze, con
          decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del
          bilancio e della  programmazione  economica,  entro  il  30
          settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  entrata in
          vigore dello stesso decreto".