Art. 14-bis. 1. (( Il versamento da parte dei concessionari del servizio di )) (( riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con )) (( l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali )) (( ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modificazioni ( a), nonche' nei ruoli suppletivi e )) (( relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso )) (( di riscossione di competenza, nei seguenti termini: )) (( a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre )) (( decimi dell'importo di ciascuna rata; )) (( b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo )) (( alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna )) (( rata; )) (( c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo )) (( alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi )) (( dell'importo di ciascuna rata. )) (( 2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le )) (( disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 )) (( ( b). ))
(a) Si riporta il testo vigente degli articoli 36- bis e 36- ter del citato D.P.R. n. 600/1973: "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni). - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo. Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potra' inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma a essa non allegati". "Art. 36- ter (Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a piu' dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente). - Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli artt. 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente. Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente. Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potra' inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati". (b) Per il testo dell'art. 72 del citato D.P.R. n. 43/1988, si veda la nota (a) all'art. 14.