Art. 14-bis.
   1. (( Il versamento da parte dei concessionari del servizio di  ))
(( riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con     ))
(( l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali   ))
(( ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e        ))
(( successive modificazioni ( a), nonche' nei ruoli suppletivi e   ))
(( relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso   ))
(( di riscossione di competenza, nei seguenti termini:             ))
(( a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre    ))
(( decimi dell'importo di ciascuna rata;                           ))
(( b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo    ))
(( alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna    ))
(( rata;                                                           ))
(( c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo    ))
(( alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi       ))
(( dell'importo di ciascuna rata.                                  ))
(( 2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le  ))
(( disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del  ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43  ))
(( ( b).                                                           ))
 
             (a) Si riporta il testo vigente degli articoli 36- bis e
          36- ter del citato D.P.R. n. 600/1973:
             "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base
          alle   dichiarazioni).   -   Gli   uffici   delle  imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze,
          procedono  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo a
          quello di presentazione  alla  liquidazione  delle  imposte
          dovute,   nonche'   ad  effettuare  rimborsi  eventualmente
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti  e  dai  sostituti d'imposta, sulla scorta dei
          dati  e  degli  elementi  direttamente   desumibili   dalle
          dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
             Ai  fini della liquidazione delle imposte, anche in sede
          di  rettifica  delle  dichiarazioni  e  senza   pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
               a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili e delle imposte e quelli commessi dai  sostituti
          d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
               b)  escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute di acconto  non  risultanti  dai  certificati  dei
          sostituti   d'imposta   allegati   alle  dichiarazioni  dei
          contribuenti o risultanti  in  misura  inferiore  a  quella
          indicata nelle dichiarazioni;
               c)  escludere  le detrazioni dall'imposta non previste
          dalla legge e  ridurre  le  detrazioni  esposte  in  misura
          superiore  a  quella  spettante  in  base  ai  dati  e agli
          elementi contenuti nelle dichiarazioni;
               d) escludere  la  deduzione  dal  reddito  complessivo
          delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10
          del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai
          documenti  allegati  alle  dichiarazioni  o  esposti  nelle
          dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
               e)  ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri di  cui  al  predetto  art.  10
          esposti   in  misura  superiore  a  quella  risultante  dai
          documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente
          i limiti fissati dallo stesso articolo.
             Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,
          anche per via telefonica o a mezzo posta, a  confermare  la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a  rettificare  eventuali  errori  formali;  potra' inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia stata  indicata  nella  dichiarazione  ma  a  essa  non
          allegati".
             "Art.  36-  ter  (Liquidazione  dell'imposta sul reddito
          delle persone  fisiche  in  base  a  piu'  dichiarazioni  o
          certificati  di  esse  sostitutivi  presentati dallo stesso
          contribuente).  -  Senza  pregiudizio  dell'accertamento  a
          norma  degli artt. 37 e seguenti, gli uffici delle imposte,
          sulla base degli elementi in  loro  possesso  o  di  quelli
          forniti   dal  Centro  informativo  delle  imposte  dirette
          procedono alla  liquidazione  della  maggiore  imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche  dovuta  sull'ammontare
          complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni  o
          certificati  di  cui  all'art. 1, quarto comma, lettera d),
          presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.
             Nella cartella dei pagamenti devono  essere  indicati  i
          motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta
          da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.
             Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,
          anche  per  via telefonica o a mezzo posta, a confermare la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a rettificare  eventuali  errori  formali;  potra'  inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia  stata  indicata  nella  dichiarazione  ma  ad essa non
          allegati".
             (b) Per il testo  dell'art.  72  del  citato  D.P.R.  n.
          43/1988, si veda la nota (a) all'art. 14.