Art. 15.
  1.  Al  fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore
(( delle Ferrovie dello Stato S.p.a., )) disposto dagli articoli 1  e
15  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210  (a), gli uffici tecnici
erariali e le conservatorie dei  registri  immobiliari,  nonche'  gli
uffici  tavolari  delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti  di  rispettiva
competenza  in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla
base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene
e  delle  relative  note  di  trascrizione  compilate  e   presentate
dall'ente  "Ferrovie  dello  Stato"  ((  e dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a. )) Le schede suddette devono altresi' contenere: l'indicazione
degli oneri gravanti sui beni a favore  delle  amministrazioni  dello
Stato  e  di  terzi  o  dei  relativi limiti; la valutazione dei beni
riferita ai valori di mercato corrente al  31  dicembre  1985,  fatte
salve  le  successive  variazioni per le modifiche nelle destinazioni
urbanistiche nella zona, sino alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente    decreto;   l'attestazione,   da   parte   dei   direttori
compartimentali   ((   delle   Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.   ))
territorialmente  competenti,  che  alla data del 31 dicembre 1985 il
bene  risultava  nella  disponibilita'  dell'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato.
  2.  ((  Le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  )) contestualmente alla
presentazione delle schede e delle note di  trascrizione  di  cui  al
comma  1  agli  uffici  e  conservatorie  di  cui  al medesimo comma,
trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero  delle
finanze  che  puo'  sollevare contestazioni a riguardo nel termine di
sessanta  giorni  dalla  data  del  ricevimento.    La  contestazione
sospende  l'efficacia  della  trascrizione  di  cui  al comma 1 ed e'
definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze,  di  intesa
con   il  Ministro  dei  trasporti.  Nel  caso  in  cui  disponga  il
trasferimento  del  bene,  il  decreto  costituisce  titolo  per   la
trascrizione e voltura.
  3.  Sono  comunque  esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i
beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano
formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o
dell'ente "Ferrovie dello Stato" ((  e  delle  Ferrovie  dello  Stato
S.p.a.  )) non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il Ministero delle finanze e (( le  Ferrovie  dello
Stato S.p.a. )) sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei
beni  e  diritti  di cui al presente comma. Le eventuali controversie
sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con  decreto
adottato  dal  Ministro  delle finanze, di intesa con il Ministro dei
trasporti.
3-bis. (( In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  ))
(( all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.    ))
(( 359 ( b), ed alla deliberazione del Comitato interministeriale  ))
(( per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992,      ))
(( c), pubblicata nella    Gazzetta Ufficiale,    n. 202 del 28    ))
(( agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi  ))
(( alle Ferrovie dello Stato S.p.a. quanto disposto dall'articolo  ))
(( 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 ( a), per   ))
(( le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio   ))
(( in corso alla data di entrata in vigore della legge di          ))
(( conversione del presente decreto.                               ))
 
             (a)  La  legge  n. 210/1985 reca: "Istituzione dell'ente
          'Ferrovie  dello   Stato'".   Si   trascrive,   in   ordine
          progressivo,  il  testo  degli  articoli  cui  il  presente
          decreto fa rinvio:
             "Art. 1 (Istituzione dell'ente). - E'  istituito  l'ente
          'Ferrovie dello Stato'.
             L'ente    ha   personalita'   giuridica   ed   autonomia
          patrimoniale,   contabile   e   finanziaria,    ai    sensi
          dell'articolo  2093,  secondo  comma del codice civile, nei
          limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto  la
          vigilanza del Ministro dei trasporti.
             L'ente  succede  in  tutti i rapporti attivi e passivi -
          beni,  partecipazioni,  gestioni   speciali   -   gia'   di
          pertinenza   dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
          Stato".
             "Art. 15 (Patrimonio  dell'ente)  -  I  beni  mobili  ed
          immobili,   trasferiti   all'ente   o   comunque  acquisiti
          nell'esercizio  di  attivita'  di  cui  all'art.  2   della
          presente  legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed
          amministrativamente  distinto  dai  restanti   beni   delle
          amministrazioni   pubbliche  e  di  essi  l'ente  ha  piena
          disponibilita'  secondo   il   regime   civilistico   della
          proprieta'  privata, salvi i limiti su di essi gravanti per
          le esigenze della difesa nazionale.
             I beni destinati a pubblico servizio non possono  essere
          sottratti   alla   loro   destinazione  senza  il  consenso
          dell'ente.
             Gli  utili  netti  della  gestione  sono   destinati   a
          costituire  un  fondo di riserva per ammortizzare eventuali
          perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento".
             "Art. 24 (Disposizioni fiscali  e  patrocinio  legale  -
          Servizio  sanitario),  terzo  comma.  -  L'Avvocatura dello
          Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di  cui
          al  regio  decreto  30  ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni ed integrazioni".
             (b) Si riporta il testo dell'art. 18 del citato D.L.  n.
          333/1992:
             "Art.  18.  - Fermo restando quanto previsto dalla legge
          30 luglio 1990,  n.  218,  il  CIPE  potra'  deliberare  la
          trasformazione  in  societa'  per  azioni  di enti pubblici
          economici, qualunque sia il loro settore di  attivita'.  La
          deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al
          presente decreto".
             (c)   La   deliberazione   CIPE  12  agosto  1992  reca:
          "Trasformazione in societa' per azioni  dell'Ente  ferrovie
          dello Stato".