Art. 15. 1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore (( delle Ferrovie dello Stato S.p.a., )) disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (a), gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato" (( e dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. )) Le schede suddette devono altresi' contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali (( delle Ferrovie dello Stato S.p.a. )) territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 2. (( Le Ferrovie dello Stato S.p.a. )) contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che puo' sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed e' definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente "Ferrovie dello Stato" (( e delle Ferrovie dello Stato S.p.a. )) non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e (( le Ferrovie dello Stato S.p.a. )) sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. 3-bis. (( In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui )) (( all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. )) (( 359 ( b), ed alla deliberazione del Comitato interministeriale )) (( per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, )) (( c), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 202 del 28 )) (( agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi )) (( alle Ferrovie dello Stato S.p.a. quanto disposto dall'articolo )) (( 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 ( a), per )) (( le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio )) (( in corso alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. ))
(a) La legge n. 210/1985 reca: "Istituzione dell'ente 'Ferrovie dello Stato'". Si trascrive, in ordine progressivo, il testo degli articoli cui il presente decreto fa rinvio: "Art. 1 (Istituzione dell'ente). - E' istituito l'ente 'Ferrovie dello Stato'. L'ente ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo comma del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - gia' di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". "Art. 15 (Patrimonio dell'ente) - I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'art. 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento". "Art. 24 (Disposizioni fiscali e patrocinio legale - Servizio sanitario), terzo comma. - L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni". (b) Si riporta il testo dell'art. 18 del citato D.L. n. 333/1992: "Art. 18. - Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto". (c) La deliberazione CIPE 12 agosto 1992 reca: "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato".