Art. 2.
(( 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro     ))
(( trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di    ))
(( conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17      ))
(( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), e' disposta la          ))
(( revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe          ))
(( d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei   ))
(( criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di   ))
(( criteri che, al fine di determinare la redditivita' media       ))
(( ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del   ))
(( mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal   ))
(( 1› gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano   ))
(( in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui   ))
(( all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405   ))
(( (b), le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in       ))
(( esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio    ))
(( 1990 (c), pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 31 del 7 ))
(( febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto   ))
(( di quanto disposto dai commi 1- bis e                           ))
(( 1- ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui ))
(( all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ))
(( si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle      ))
(( imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di    ))
(( cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30    ))
(( dicembre 1991, n. 413 (d), si applicano dal 1› gennaio 1992 nei ))
(( casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle        ))
(( tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze  ))
(( 27 settembre 1991 (e), pubblicato nel supplemento straordinario ))
(( n. 9 alla    Gazzetta Ufficiale    n. 229 del 30 settembre      ))
(( 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992    ))
(( (f), pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla            ))
(( Gazzetta Ufficiale    n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite  ))
(( determinate a seguito della revisione disposta con il predetto  ))
(( decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono     ))
(( computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,    ))
(( del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con     ))
(( modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (g), delle    ))
(( imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che   ))
(( deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli   ))
(( acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello    ))
(( cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra          ))
(( l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte ))
(( sotitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2,     ))
(( della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (d), dovute sulla base     ))
(( delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti       ))
(( decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate  ))
(( sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto ))
(( legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione    ))
(( del presente decreto.                                           ))
(( 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla          ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le ))
(( commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale   ))
(( e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle        ))
(( tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1    ))
(( del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o   ))
(( classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del        ))
(( medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I    ))
(( ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni          ))
(( censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma,   ))
(( lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26      ))
(( ottobre 1972, n. 650 (h), entro il termine di quarantacinque    ))
(( giorni dalla data di ricezione del ricorso.                     ))
(( 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria         ))
(( provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte           ))
(( dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ))
(( ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso  ))
(( la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi          ))
(( dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,                    ))
(( n. 650 (h), entro novanta giorni dalla data di ricezione del    ))
(( ricorso.                                                        ))
(( 1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui       ))
(( al comma 1- bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui      ))
(( ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1- ter entro il   ))
(( termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano         ))
(( accolti.                                                        ))
(( 1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da         ))
(( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17     ))
(( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabilite, ai fini ))
(( del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le      ))
(( procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti       ))
(( iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri      ))
(( immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai   ))
(( sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  ))
(( 1973, n. 605, e successive modificazioni (i).                   ))
(( 1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da            ))
(( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17     ))
(( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabiliti nuovi    ))
(( criteri di classificazione e di determinazione delle rendite    ))
(( del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita'   ))
(( produttiva dei suoli.                                           ))
(( 1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da           ))
(( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17     ))
(( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabiliti le       ))
(( condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione e la ))
(( registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei ))
(( beni, nonche' delle volture in maniera automatica, e sono       ))
(( altresi' stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche ))
(( tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto        ))
(( informatico o per via telematica. Le volture catastali          ))
(( dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi         ))
(( soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di        ))
(( diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente        ))
(( mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note ))
(( di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri      ))
(( immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della      ))
(( legge 27 febbraio 1985, n. 52 (l).                              ))
(( 1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie               ))
(( distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 26 ottobre 1972, n. 650 (h). I compiti delle commisioni         ))
(( censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni         ))
(( censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto ))
(( del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 (h). Ai         ))
(( componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per  ))
(( ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.       ))
(( 1-novies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto          ))
(( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (h), e' ))
(( aggiunto in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri      ))
(( supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente".         ))
(( 1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma         ))
(( 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere             ))
(( dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione   ))
(( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale     ))
(( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del       ))
(( Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti           ))
(( proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente   ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.  ))
(( Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  ))
(( decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                  ))
(( 1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta               ))
(( comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche'     ))
(( dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite ))
(( di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti     ))
(( variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di ))
(( cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,   ))
(( n. 504 (m), a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ))
(( entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle        ))
(( tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi             ))
(( dell'articolo 2 della legge di conversione del presente         ))
(( decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di        ))
(( revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.     ))
 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione
e  del  classamento  delle  unita' immobiliari urbane disposta con il
decreto del Ministro delle finanze 18 marzo  1991  (n)  ,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 84 del 6 aprile 1991, deve avere effetto
a partire dalla data di entrata  in  vigore  delle  tariffe  e  delle
rendite  determinate  a seguito della revisione prevista nel comma 1,
(( primo e secondo periodo. ))
  3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma  8,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58,
comma  2,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 (o) ,  nonche'  per
la  determinazione  del limite al potere di rettifica degli uffici ai
fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,  dell'imposta
sulle   successioni   e   donazioni,   nonche'   di  quella  comunale
sull'incremento di valore degli  immobili,  il  valore  delle  unita'
immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e
delle     rendite     catastali,     quali     risultano    stabilite
dall'Amministrazione del catasto e dei  servizi  tecnici  erariali  a
seguito  della  revisione  generale  disposta,  sulla base del valore
unitario di mercato ordinariamente ritraibile,  con  il  decreto  del
Ministro  delle  finanze  20  gennaio  1990  (c)  ,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
  4.(( (Soppresso dalla legge di conversione). ))
  5. Per gli immobili di  interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge  1› giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni (p), la base imponibile, ai fini dell'imposta  comunale
sugli immobili (ICI), e' costituita dal valore che risulta applicando
alla  rendita  catastale,  determinata  mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore  ammontare  tra  quelle  previste  per  le
abitazioni  della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i
moltiplicatori  di  cui  all'articolo  5,  comma   2,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (m).
 
             (a)  Il  comma  3  dell'art.  17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             (b)  Il  testo  dell'art.  4,  comma  4,  della legge n.
          405/1990 (legge finanziaria 1991), e' il seguente:  "4.  Le
          modificazioni  derivanti  dalla  revisione degli estimi del
          catasto edilizio urbano  mediante  nuove  tariffe  e  nuove
          rendite  catastali  disposta  con  il  decreto del Ministro
          delle finanze 20 gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  31  del  7  febbraio  1990,  hanno effetto a
          decorrere dal 1› gennaio 1992 ai fini della  determinazione
          del  reddito  dei  fabbricati  nonche' per la rettifica dei
          valori degli atti pubblici formati, delle scritture private
          autenticate e di quelle non autenticate presentate  per  la
          registrazione,  degli atti giudiziari pubblicati o emanati,
          delle successioni aperte e delle donazioni poste in  essere
          successivamente   al   31   dicembre   1991.   Le  predette
          modificazioni  devono  essere  pubblicate  nella   Gazzetta
          Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione
          dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche'
          per  la  rettifica  dei valori degli atti pubblici formati,
          delle  scritture  private  autenticate  e  di  quelle   non
          autenticate  presentate  per  la  registrazione, degli atti
          giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e
          delle donazioni poste  in  essere  dal  1›  gennaio  al  31
          dicembre  1991 si applicano le rendite del catasto edilizio
          urbano  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge   con   i  coefficienti  di  aggiornamento
          risultanti dalla tabella 1 allegata  alla  presente  legge,
          determinati  sulla  base  dei coefficienti di aggiornamento
          stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25  per  cento  ed
          arrotondati  alla  lira  superiore.  Restano  fermi  per la
          rettifica  dei  valori  di  atti  e   scritture,   formati,
          autenticati,  pubblicati  o  emanati, e delle successioni e
          donazioni  aperte  o  poste  in  essere  nell'anno  1990  i
          coefficienti  stabiliti  per l'anno 1989 con il decreto del
          Ministro delle finanze 16 dicembre 1988,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.".
             (c)  Si  riporta  il  testo  del dispositivo del D.M. 20
          gennaio 1990, recante: "Revisione generale degli estimi del
          catasto edilizio urbano":
             "L'amministrazione del catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali  e'  autorizzata  a procedere alla revisione delle
          tariffe  d'estimo  delle  unita'   immobiliari   urbane   a
          destinazione  ordinaria,  che verranno stabilite sulla base
          del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.
             Gli  uffici  tecnici  erariali  sono  tenuti  a  sentire
          preventivamente   in   merito   i   comuni  competenti  per
          territorio.
             Il valore unitario di mercato da porre  a  base  per  la
          determinazione   delle   tariffe  nonche'  per  le  rendite
          catastali delle unita' immobiliari a destinazione  speciale
          o  particolare,  sara'  determinato  come  media dei valori
          riscontrati nel biennio 1988-1989.
             Le tariffe per  le  unita'  immobiliari  a  destinazione
          ordinaria,  saranno  approvate  con  le  procedure previste
          dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  650.
             I  fondi  necessari  saranno  resi   disponibili   negli
          ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990.".
             (d)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli, il testo delle disposizioni della citata legge n.
          413/1991 alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 25. - 1. Per il calcolo della rivalutazione:
               a) i fabbricati devono essere assunti  ai  valori  che
          risultano  applicando all'ammontare delle rendite catastali
          determinate dall'amministrazione del catasto e dei  servizi
          tecnici   erariali,  a  seguito  della  revisione  generale
          disposta  con  il decreto del Ministro delle finanze del 20
          gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
          7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unita'
          immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con
          esclusione delle categorie A/10  e  C/1;  pari  a  50,  per
          quelle  classificate  nella  categoria A/10 e pari a 34 per
          quelle classificate nella  categoria  C/1;  per  le  unita'
          immobiliari  classificate  nelle categorie D ed E si assume
          il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale
          rivalutazione eseguita ai sensi  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
               1990.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,05
               1989.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,10
               1988.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,15
               1987.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,20
               1986.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,30
               1985.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,40
               1984.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,50
               1983.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,60
               1982 e precedenti. . . . . . . . . . . . . . .    1,70
          b) (omissis).
             2. (Omissis).
             3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in
          bilancio e' dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui
          redditi  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sui redditi
          delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
          pari al 16 per cento.
             4-12. (Omissis)".
             "Art. 58, comma 2.  -  L'imprenditore  individuale  che,
          alla  data  del  31  dicembre  1991, utilizzi beni immobili
          strumentali di cui al primo periodo del comma  2  dell'art.
          40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e  successive  modificazioni,  puo',  entro  il  30
          aprile  1992,  optare  per l'esclusione dei beni stessi dal
          patrimonio  dell'impresa,  con  effetto   dall'anno   1992,
          mediante  il  pagamento  di  una  somma  a titolo d'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   nella   misura   del  5  per  cento  del  valore
          dell'immobile medesimo determinato con  i  criteri  di  cui
          all'art.  52,  comma  4, del testo unico delle disposizioni
          concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  nel
          caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale,
          e  del  10  per  cento  nel  caso  di acquisto in regime di
          impresa.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 28 febbraio
          1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della
          dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta".
             (e) Il D.M. 27  settembre  1991,  reca:  "Determinazione
          delle  tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane per
          l'intero territorio nazionale" (si veda anche la  nota  (c)
          all'art. 1).
             (f) I D.M. 17 aprile 1992 recano le rettifiche apportate
          dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 36
          del D.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142, ai prospetti dei dati
          delle   tariffe   d'estimo   delle   categorie   urbane   a
          destinazione ordinaria dei comuni delle province di Trento,
          Bolzano, Lucca, Messina ed Enna.
             (g) Il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato  D.L.  n.
          417/1991  e'  il  seguente:  "1.  Nelle  dichiarazioni  dei
          redditi  il  dichiarante  puo'  computare  in   diminuzione
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dell'imposta  locale  sui  redditi, dovute sulla base della
          medesima    dichiarazione,    l'ammontare    dell'eccedenza
          risultante  relativamente alle predette imposte; il residuo
          ammontare  puo'  essere  computato  in  diminuzione   degli
          acconti  dovuti  per  il periodo successivo a quello cui la
          dichiarazione  si  riferisce.  Nel  caso  di  dichiarazioni
          presentate   congiuntamente   dai   coniugi,  le  eccedenze
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  possono
          essere  portate  in diminuzione dell'ammontare dell'imposta
          locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge.  Con  decreti
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono  stabilite  le  modalita'  per l'applicazione
          delle disposizioni del presente comma.".
             (h)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il testo delle disposizioni recate dal D.P.R. n.
          650/1972   (Perfezionamento   e   revisione   del   sistema
          catastale) alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art.   19  (Composizione  delle  commissioni  censuarie
          provinciali).  - Le commissioni censuarie provinciali  sono
          costituite  di un presidente, di otto membri effettivi e di
          quattro membri supplenti.
             Esse  funzionano  in  due  distinte  sezioni:  la  prima
          sezione  con  competenza  in materia di catasto terreni, la
          seconda con  competenza  in  materia  di  catasto  edilizio
          urbano.
             Il presidente e' unico per le due sezioni.
             Ciascuna  sezione e' composta, oltre che del presidente,
          di quattro membri effetivi e di due supplenti.
             I  membri  effettivi  e  supplenti   sono   scelti   dal
          presidente  della  corte  d'appello fra un numero doppio di
          designati dal consiglio  provinciale,  per  una  meta'  dei
          membri  da nominare, e dall'amministrazione finanziaria per
          l'altra meta' dei membri medesimi.
             Nella  regione  Valle   d'Aosta   le   designazioni   di
          competenza  della  giunta  dell'amministrazione provinciale
          sono  effettuate  dalla  giunta  regionale;  nella  regione
          Trentino-Alto  Adige  sono  effettuate,  per  le rispettive
          circoscrizioni, dalla giunta della provincia  di  Trento  e
          dalla  giunta  della  provincia  di  Bolzano; nella Regione
          siciliana, dopo che saranno costituiti  i  liberi  consorzi
          dei comuni, delle giunte dei consorzi stessi.
             La  designazione  dei  membri  effettivi  e supplenti e'
          fatta come segue:
               a) per la prima sezione: tra  tecnici  ed  esperti  in
          agricoltura;
               b)  per  la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in
          edilizia.
             Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al
          successivo art. 21.
             Le designazioni debbono essere effettuate  per  iscritto
          entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'invito  che  sara'
          rivolto dall'intendente di finanza, e  fatte  pervenire  al
          presidente   della  corte  d'appello  e  all'intendenza  di
          finanza.
             Scaduto detto termine, se le designazioni di  cui  sopra
          non  sono pervenute o non sono complete il presidente della
          corte d'appello puo' procedere alla scelta dei membri della
          commissione   censuaria   provinciale,   su    designazioni
          dell'intentende  di  finanza  da  farsi  entro i successivi
          trenta giorni.
             Il presidente della commissione censuaria provinciale e'
          scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra  i
          magistrati  dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo
          e tra i funzionari dello Stato in servizio o a  riposo  che
          rivestano  o  abbiano  rivestito  la  qualifica  almeno  di
          ispettore   generale   od   equiparata,   residenti   nella
          provincia.
             Alle nomine provvede, in conformita', il Ministro per le
          finanze con proprio decreto.".
             "Art.   31  (Attribuzioni  delle  commissioni  censuarie
          provinciali).  - Le commissioni censuarie provinciali:
          a) (omissis);
               b) decidono in prima istanza sulle controversie  sorte
          tra  l'Amministrazione  del  catasto  e dei servizi tecnici
          erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia
          di prospetti delle qualita' e classi dei  terreni  e  delle
          categorie  e  classi delle unita' immobiliari urbane, entro
          il termine di sessanta giorni successivo a quello  concesso
          alle  commissioni  censuarie  distrettuali  per  l'esame  e
          l'approvazione dei prospetti stessi.
             Le commissioni censuarie  provinciali  si  sostituiscono
          alle  commissioni  censuarie  distrettuali che non adottano
          nei termini di tempo  stabiliti  le  decisioni  di  cui  al
          precedente articolo.".
             "Art.   32  (Attribuzioni  della  commissione  censuaria
          centrale).  - La commissione censuaria centrale:
               a) decide sui ricorsi  inoltrati  dall'Amministrazione
          del   catasto  e  dei  servizi  tecnici  erariali  e  dalle
          commissioni  distrettuali   contro   le   decisioni   delle
          commissioni  censuarie  provinciali  in merito ai prospetti
          delle qualita'  e  classi  dei  terreni,  ai  quadri  delle
          categorie  e  classi  delle unita' immobiliari urbane ed ai
          rispettivi prospetti  delle  tariffe  d'estimo  di  singoli
          comuni,  entro  il  termine di novanta giorni dalla data di
          ricezione dei ricorsi stessi;
          (omissis)".
             (i)  Il  D.P.R. n. 605/1973 reca: "Disposizioni relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti".
             (l)  La legge n. 52/1985 reca: "Modifiche al libro sesto
          del codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in
          riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione
          automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari".
             (m)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  e
          dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 504/1992:
             "Art. 5 (Base imponibile). - 1. (Omissis).
             2. Per i fabbricati iscritti in catasto,  il  valore  e'
          costituito  da  quello che risulta applicando all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1›  gennaio
          dell'anno  di imposizione, i moltiplicatori determinati con
          i  criteri  e  le  modalita'  previsti  dal  primo  periodo
          dell'ultimo  comma  dell'art.  52  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131.  Con decreti del Ministro delle finanze le rendite
          catastali  sono  rivalutate,  ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta  di cui all'articolo 1, periodicamente in base
          a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento  del
          mercato immobiliare.".
             "Art.  35 (Fondo ordinario) . - 1. Il fondo ordinario di
          cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e'  costituito
          dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei
          proventi    dell'addizionale   sui   consumi   dell'energia
          elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
          n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n.  20  del   1989,   riconosciuto   alle   amministrazioni
          provinciali,  ai comuni ed alle comunita' montane nell'anno
          1993, ridotto, per la quota  spettante  ai  comuni,  di  un
          importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta
          comunale   immobiliare   (I.C.I.),   calcolata  sulla  base
          dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita
          del gettito derivante  dalla  soppressione  dell'I.N.V.I.M.
          individuata  nella  media  delle  riscossioni  del triennio
          1990-1992.
             2. I proventi dell'addizionale di  cui  al  comma  1  da
          riconoscere  per  l'anno 1993 ai fini della loro confluenza
          nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al  netto
          dell'importo    di   lire   130   miliardi   destinato   al
          finanziamento degli oneri di  cui  all'art.  31,  comma  2,
          lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale.
          A  decorrere  dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art.
          6, comma 7, del decreto-legge 28  novembre  1988,  n.  511,
          convertito  con  modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989,
          n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono  liq-
          uidate  e  riscosse  con  le  stesse modalita' dell'imposta
          erariale di consumo  dell'energia  elettrica  ed  acquisite
          all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
          del bilancio statale.
             3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario
          ai   sensi  del  comma  2  e  i  proventi  dell'addizionale
          confluiti nel fondo  ordinario,  aumentati  dell'incremento
          annuo  determinato  ai  sensi del comma 4 e dell'importo di
          lire  130  miliardi,  e'  portata  in  aumento  del   fondo
          ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le prov-
          ince,  i comuni e le comunita' montane con i criteri di cui
          all'art. 28, comma 1, lettera b).
             4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo  delle
          riduzioni  previste  per  la  quota  spettante  ai  comuni,
          costituisce la  base  di  riferimento  per  l'aggiornamento
          delle  risorse  correnti degli enti locali. L'aggiornamento
          e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i
          principi di finanza pubblica e con la crescita della  spesa
          statale,  in  misura  pari  ai  tassi  di  incremento,  non
          riducibili  nel  triennio,  contenuti  nei   documenti   di
          programmazione  economico-finanziaria  dello Stato. Per gli
          anni  1994  e  1995  l'incremento  e'  pari  al  tasso   di
          inflazione  programmato,  cosi' come indicato nel documento
          di programmazione economico-finanziaria dello Stato per  il
          triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati,
          per  la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed
          ai  comuni  sono   destinati,   a   decorrere   dal   1994,
          esclusivamente  alla  perequazione  degli  squilibri  della
          fiscalita' locale. Per la parte  spettante  alle  comunita'
          montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
             5.  Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno
          1993 e' definito con le modalita' prescritte dall'art.  18.
          Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario
          spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. cosi'
          risultante  ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in
          occasione dei successivi aggiornamenti, deve  tenere  conto
          degli  ulteriori  accertamenti  definitivi  effettuati  per
          l'anno  1993  dall'amministrazione  finanziaria   entro   i
          termini  di  prescrizione.  Gli  accertamenti devono essere
          comunicati annualmente entro il  30  aprile  dal  Ministero
          delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
             6.  Sul  fondo  ordinario  e'  accantonata ogni anno una
          quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle  procedure
          di  allineamento  alla  media dei contributi e di mobilita'
          del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge
          n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 144 del 1989.".
             (n)  Il  D.M.  18  marzo  1991 reca: "Revisione generale
          della   qualificazione,   della   classificazione   e   del
          classamento delle unita' immobiliari urbane.".
             (o)  Si  riporta  il  testo dell'art. 28, comma 8, della
          legge n.   412/1991 recante: "Disposizioni  in  materia  di
          finanza pubblica":
             "Art.   28   (Gestione   degli   alloggi   di   edilizia
          residenziale pubblica) . - 1.-7. (Omissis).
             8. Per tutte le  modalita'  di  cessione  il  prezzo  e'
          costituito  dal  valore  catastale  di  cui  al decreto del
          Ministro delle finanze 27 settembre  1991,  pubblicato  nel
          supplemento  straordinario  n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
          229  del  30  settembre  1991, relativo alla determinazione
          delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane per
          l'intero   territorio   nazionale,   ed    ai    successivi
          aggiornamenti.   Sono   escluse   riduzioni   di  carattere
          oggettivo.".
             Si riporta il testo  dell'intero  art.  1  del  D.L.  n.
          299/1991,  recante  disposizioni concernenti l'applicazione
          nell'anno 1991  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
          valore  degli  immobili  di  cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  i
          versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive
          in  aumento  del reddito dei fabbricati e l'accertamento di
          tali  redditi,  nonche'   altre   disposizioni   tributarie
          urgenti:
             "Art. 1 - 1. Per gli immobili posseduti alla data del 31
          ottobre  1991  l'imposta  di cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  si
          applica,   ancorche'   non   sia   decorso   il   decennio,
          sull'incremento  di  valore  verificatosi  dalla  data   di
          acquisto  determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto
          decreto,  ovvero  da  quella  di  riferimento   dell'ultima
          tassazione  per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre
          1991.
             2. La disposizione del comma 1 non si  applica  per  gli
          immobili  acquistati  successivamente al 31 dicembre 1989 e
          per quelli  per  i  quali  il  precedente  decennio  si  e'
          compiuto  tra  il  1›  gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La
          stessa disposizione  non  si  applica,  altresi',  per  gli
          immobili  esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          n.  643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati  alle
          lettere  c), e), f) e g) del secondo comma dell'art. 25 del
          decreto  n.  643  del   1972   la   durata   minima   della
          destinazione,  richiesta  dal  successivo  terzo  comma del
          medesimo  articolo  per  usufruire  della   esenzione,   e'
          computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a
          base per la determinazione dell'incremento di valore e, per
          i  fabbricati  indicati alla lettera d), primo periodo, del
          secondo comma del predetto art. 25 l'esenzione  compete  se
          le  condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la
          meta' del periodo di riferimento dell'incremento di  valore
          e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati
          in  locazione  finanziaria  l'esenzione  di  cui al secondo
          periodo della detta lettera d) compete anche se l'attivita'
          di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente.
             2- bis. La disposizione del comma 1 non si applica  alle
          aree  assoggettate  dallo  strumento urbanistico generale o
          attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a
          vincoli che comportino l'inedificabilita'.
             3. Per  effetto  di  quanto  disposto  nel  comma  1,  i
          soggetti  tenuti  al pagamento ai sensi del secondo periodo
          del primo comma dell'art. 4 del decreto  n.  643  del  1972
          devono,  dal 1› novembre al 20 dicembre 1991, presentare la
          dichiarazione prevista dal sesto comma dell'art.    18  del
          predetto  decreto,  determinare  l'imposta  dovuta  con  le
          aliquote massime previste dall'art. 15 dello stesso decreto
          ed effettuare in unica  soluzione  il  relativo  versamento
          diretto  al  concessionario  del  Servizio  centrale  della
          riscossione. Alla dichiarazione  deve  essere  allegato  un
          prospetto  del  calcolo di determinazione dell'imposta, con
          indicazione degli  estremi  del  versamento;  nel  caso  di
          dichiarazioni  relative a piu' immobili siti nel territorio
          della circoscrizione del medesimo ufficio del registro,  il
          versamento   puo'  essere  effettuato  cumulativamente  per
          l'imposta dovuta sugli  incrementi  di  valore  riguardanti
          ciascun  immobile  e  risultante  da  ciascun  prospetto di
          calcolo. La dichiarazione puo'  anche  essere  spedita  per
          raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e'
          consegnata all'ufficio postale.
             4.  L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere
          di accertamento, verifica i  versamenti  eseguiti,  liquida
          l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti
          dalle  dichiarazioni,  provvedendo  anche  a correggere gli
          errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare  dell'imposta
          liquidata  dall'ufficio  e'  diverso  da quello versato dal
          soggetto   dichiarante,   l'ufficio   emette   avviso    di
          liquidazione  che  e'  notificato  al contribuente entro il
          secondo anno successivo a  quello  di  presentazione  della
          dichiarazione.
             5.  Per  l'omesso  o  tardivo versamento dell'imposta la
          soprattassa si applica in  misura  pari  al  30  per  cento
          dell'ammontare  dell'imposta  non  versata  o  tardivamente
          versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per  cento  se  il
          versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo
          a quello di scadenza.
             6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'
          per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere
          per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al
          capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle
          finanze per l'anno 1991.
             7.  Non  si applicano le disposizioni di sospensione dei
          versamenti dei tributi previste da provvedimenti  adottati,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, con riferimento a specifiche parti del  territorio
          nazionale.
             8.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo, si
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, relative all'imposta
          per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale  al  31
          ottobre  1991  dei  fabbricati  iscritti  in catasto non e'
          sottoposto a rettifica  se  e'  dichiarato  in  misura  non
          inferiore  a  quella  che  risulta applicando all'ammontare
          delle rendite catastali  determinate,  dall'amministrazione
          del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della
          revisione  generale  disposta  con  il decreto del Ministro
          delle  finanze  in  data  20 gennaio 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7   febbraio   1990,   un
          moltiplicatore  pari  a  cento  per  le  unita' immobiliari
          classificate nei gruppi catastali A, B e C, con  esclusione
          delle  categorie  A/10  e C/1, pari a cinquanta, per quelle
          classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e  pari  a
          trentaquattro  per quelle classificate nel gruppo E e nella
          categoria C/1. La stessa disposizione  si  applica  per  la
          rettifica  del  valore finale dei fabbricati dichiarati per
          l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti  alla  data
          di  presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3;
          in tal caso, l'ufficio  tecnico  erariale,  entro  quindici
          mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della
          rendita,  invia  all'ufficio  del  registro  il certificato
          attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del  fabbricato
          e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale
          dei  terreni,  esclusi  quelli  per  i  quali gli strumenti
          urbanistici prevedono la destinazione edificatoria,  si  ha
          riferimento  al  reddito  dominicale risultante in catasto,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto
          del  Ministro  delle  finanze  in  data  11  novembre 1989,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18  novembre
          1989.  Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente
          articolo, il termine del 1› gennaio 1992 indicato nell'art.
          4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n.
          405, e' anticipato al 1› ottobre 1991.
             8- bis. Per le unita'  immobiliari  destinate  a  civile
          abitazione  e locate ad equo canone per almeno la meta' del
          periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta
          di cui al comma 1 e' ridotta all'80 per cento.
             9.  Il   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
          disposizioni  recate  dal presente articolo e' di esclusiva
          spettanza dello Stato.
             10. L'ultimo comma dell'art. 12 della  legge  27  luglio
          1978, n.  392, e' soppresso.".
             Per  il  testo  dell'art.  25,  comma  1,  lettera a), e
          dell'art. 58, comma 2, del D.L.  n.  413/1991  si  veda  la
          precedente nota (d) .
             Si  trascrive il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n.
          269/1992  recante:  "Differimento  dei   termini   per   la
          presentazione  delle dichiarazioni integrative e per taluni
          versamenti  per  la  definizione  agevolata  dei   rapporti
          tributari,  previsti  dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
          nonche' differimento dei termini per la presentazione delle
          dichiarazioni  dei  redditi  per  l'anno   1991   e   altre
          disposizioni  tributarie  urgenti":  "5.  Per  il controllo
          delle   dichiarazioni   di   opzione   e   dei   versamenti
          dell'imposta  sostitutiva  previsti dall'art.  58, comma 2,
          della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  si  applicano  le
          disposizioni  contenute  nell'art.  36- bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          negli  articoli  9  e  92  del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.    602;  a  tal  fine  gli
          uffici  provvedono alla correzione degli errori materiali e
          di calcolo commessi nella determinazione  degli  imponibili
          stabiliti  ai  sensi dell'art. 52, comma 4, del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di   registro,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          aprile 1986, n. 131,  e  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze   14   dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  295  del  17  dicembre  1991,  nonche'  nella
          determinazione  e  nel  versamento dell'imposta. Per i beni
          esclusi   dal   patrimonio   dell'impresa    per    effetto
          dell'opzione  prevista nel comma 2 del predetto art. 58, le
          tariffe    e    le    rendite     catastali     determinate
          dall'Amministrazione  del  catasto  e  dei  servizi tecnici
          erariali a seguito della revisione disposta con il  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  20  gennaio 1990, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del  7  febbraio  1990,  si
          applicano  con  riferimento alla categoria o alla classe in
          atto alla data da cui ha effetto l'opzione.".
             (p) Si riporta il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          1089/1939,   recante:   "Tutela   delle   cose  d'interesse
          artistico e storico":
              "Art. 3.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale
          notifica  in  forma  amministrativa ai privati proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
          nell'art.  1  che  siano   di   interesse   particolarmente
          importante.
             Trattandosi  di  immobili per natura o di pertinenze, si
          applicano le norme di cui al  secondo  comma  dell'articolo
          precedente.
             L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato
          l'interesse   particolarmente   importante,  e'  conservato
          presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello
          stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
             Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.".