Art. 2. (( 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro )) (( trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 )) (( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), e' disposta la )) (( revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe )) (( d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei )) (( criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di )) (( criteri che, al fine di determinare la redditivita' media )) (( ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del )) (( mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal )) (( 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano )) (( in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui )) (( all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 )) (( (b), le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in )) (( esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio )) (( 1990 (c), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 )) (( febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto )) (( di quanto disposto dai commi 1- bis e )) (( 1- ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui )) (( all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, )) (( si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle )) (( imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di )) (( cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 413 (d), si applicano dal 1 gennaio 1992 nei )) (( casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle )) (( tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze )) (( 27 settembre 1991 (e), pubblicato nel supplemento straordinario )) (( n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre )) (( 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992 )) (( (f), pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla )) (( Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite )) (( determinate a seguito della revisione disposta con il predetto )) (( decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono )) (( computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, )) (( del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (g), delle )) (( imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che )) (( deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli )) (( acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello )) (( cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra )) (( l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte )) (( sotitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, )) (( della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (d), dovute sulla base )) (( delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti )) (( decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate )) (( sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto )) (( legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione )) (( del presente decreto. )) (( 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le )) (( commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale )) (( e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle )) (( tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 )) (( del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o )) (( classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del )) (( medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I )) (( ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni )) (( censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, )) (( lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 650 (h), entro il termine di quarantacinque )) (( giorni dalla data di ricezione del ricorso. )) (( 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria )) (( provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte )) (( dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali )) (( ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso )) (( la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi )) (( dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, )) (( n. 650 (h), entro novanta giorni dalla data di ricezione del )) (( ricorso. )) (( 1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui )) (( al comma 1- bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui )) (( ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1- ter entro il )) (( termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano )) (( accolti. )) (( 1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da )) (( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 )) (( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabilite, ai fini )) (( del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le )) (( procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti )) (( iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri )) (( immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai )) (( sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre )) (( 1973, n. 605, e successive modificazioni (i). )) (( 1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da )) (( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 )) (( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabiliti nuovi )) (( criteri di classificazione e di determinazione delle rendite )) (( del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' )) (( produttiva dei suoli. )) (( 1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da )) (( emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 )) (( della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono stabiliti le )) (( condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione e la )) (( registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei )) (( beni, nonche' delle volture in maniera automatica, e sono )) (( altresi' stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche )) (( tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto )) (( informatico o per via telematica. Le volture catastali )) (( dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi )) (( soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di )) (( diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente )) (( mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note )) (( di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri )) (( immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della )) (( legge 27 febbraio 1985, n. 52 (l). )) (( 1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie )) (( distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 650 (h). I compiti delle commisioni )) (( censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni )) (( censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto )) (( del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 (h). Ai )) (( componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per )) (( ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. )) (( 1-novies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto )) (( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (h), e' )) (( aggiunto in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri )) (( supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente". )) (( 1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma )) (( 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere )) (( dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione )) (( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale )) (( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti )) (( proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente )) (( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. )) (( Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri )) (( decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) (( 1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta )) (( comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' )) (( dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite )) (( di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti )) (( variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di )) (( cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, )) (( n. 504 (m), a partire dall'esercizio successivo a quello in cui )) (( entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle )) (( tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi )) (( dell'articolo 2 della legge di conversione del presente )) (( decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di )) (( revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo. )) 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991 (n) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, (( primo e secondo periodo. )) 3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 (o) , nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (c) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 4.(( (Soppresso dalla legge di conversione). )) 5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni (p), la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (m).
(a) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (b) Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 405/1990 (legge finanziaria 1991), e' il seguente: "4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.". (c) Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990, recante: "Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano": "L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile. Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio. Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonche' per le rendite catastali delle unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare, sara' determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989. Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990.". (d) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della citata legge n. 413/1991 alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 25. - 1. Per il calcolo della rivalutazione: a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unita' immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti: 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 1986. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 1982 e precedenti. . . . . . . . . . . . . . . 1,70 b) (omissis). 2. (Omissis). 3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio e' dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento. 4-12. (Omissis)". "Art. 58, comma 2. - L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta". (e) Il D.M. 27 settembre 1991, reca: "Determinazione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale" (si veda anche la nota (c) all'art. 1). (f) I D.M. 17 aprile 1992 recano le rettifiche apportate dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, ai prospetti dei dati delle tariffe d'estimo delle categorie urbane a destinazione ordinaria dei comuni delle province di Trento, Bolzano, Lucca, Messina ed Enna. (g) Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 417/1991 e' il seguente: "1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante puo' computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare puo' essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.". (h) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni recate dal D.P.R. n. 650/1972 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 19 (Composizione delle commissioni censuarie provinciali). - Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti. Esse funzionano in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente e' unico per le due sezioni. Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effetivi e di due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente della corte d'appello fra un numero doppio di designati dal consiglio provinciale, per una meta' dei membri da nominare, e dall'amministrazione finanziaria per l'altra meta' dei membri medesimi. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, delle giunte dei consorzi stessi. La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue: a) per la prima sezione: tra tecnici ed esperti in agricoltura; b) per la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in edilizia. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21. Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito che sara' rivolto dall'intendente di finanza, e fatte pervenire al presidente della corte d'appello e all'intendenza di finanza. Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente della corte d'appello puo' procedere alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, su designazioni dell'intentende di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. Il presidente della commissione censuaria provinciale e' scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di ispettore generale od equiparata, residenti nella provincia. Alle nomine provvede, in conformita', il Ministro per le finanze con proprio decreto.". "Art. 31 (Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali). - Le commissioni censuarie provinciali: a) (omissis); b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.". "Art. 32 (Attribuzioni della commissione censuaria centrale). - La commissione censuaria centrale: a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi; (omissis)". (i) Il D.P.R. n. 605/1973 reca: "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti". (l) La legge n. 52/1985 reca: "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari". (m) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 504/1992: "Art. 5 (Base imponibile). - 1. (Omissis). 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.". "Art. 35 (Fondo ordinario) . - 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e' costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. 2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liq- uidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. 3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e' portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le prov- ince, i comuni e le comunita' montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). 4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento e' pari al tasso di inflazione programmato, cosi' come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante alle comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario. 5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 e' definito con le modalita' prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. cosi' risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro. 6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.". (n) Il D.M. 18 marzo 1991 reca: "Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane.". (o) Si riporta il testo dell'art. 28, comma 8, della legge n. 412/1991 recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica": "Art. 28 (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) . - 1.-7. (Omissis). 8. Per tutte le modalita' di cessione il prezzo e' costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.". Si riporta il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 299/1991, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti: "Art. 1 - 1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorche' non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si e' compiuto tra il 1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresi', per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'art. 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, e' computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto art. 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attivita' di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente. 2- bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilita'. 3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1 novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'art. 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'art. 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a piu' immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento puo' essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. 4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio e' diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che e' notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. 7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'art. 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991. 8- bis. Per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 e' ridotta all'80 per cento. 9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e' di esclusiva spettanza dello Stato. 10. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' soppresso.". Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettera a), e dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 413/1991 si veda la precedente nota (d) . Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 269/1992 recante: "Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti": "5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonche' nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto art. 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.". (p) Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 1089/1939, recante: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico": "Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.".