Art. 3. 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al (( 20 giugno 1993, )) senza applicazione di sanzioni. 2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991 (a), devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del (( 20 giugno 1993 )) e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al (( 20 giugno 1993 )) gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991 (a). Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 (a) e' fissato al (( 30 giugno 1993. )) 3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del (( 20 giugno 1993, )) maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute. 4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991 (a), possono essere presentate fino al (( 20 giugno 1993; )) in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del (( 20 giugno 1993 )) puo' altresi' essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991 (a). 5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991 (a), possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al (( 20 giugno 1993; )) in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini e secondo le modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. 6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991 (a), sono differiti al (( 20 giugno 1993. Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto. )) 7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991 (a), puo' essere presentata fino al (( 20 giugno 1993; )) se la dichiarazione e' presentata oltre il 1 giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. 8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991 (a), le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1992". (( 9. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c), all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (d), e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (e), si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14 (e), per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991 (a), anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (c), ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il (( 20 giugno 1993. )) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a). (( 10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei )) (( lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del )) (( mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti )) (( di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e )) (( successive modificazioni (f), comunque effettuati entro )) (( il giorno 3 del medesimo mese di dicembre. ))
(a) Si trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli articoli, le disposizioni della citata legge n. 413/1991, e successive modificazioni, come modificati dal presente decreto ovvero alle quali lo stesso fa rinvio: "Art. 17 (come modificato dal presente articolo). - 1. - 6. (Omissis) . 7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo. 8. - 10. (Omissis).". "Art. 32. - 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per il periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. 2. Gli interessati, tra il 1 ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. 3. Le dichiarazioni integrative a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma 6." (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel primo periodo del secondo comma, al 20 giugno 1993; il termine del 30 aprile 1992 contenuto nell'ultimo periodo del comma medesimo, al 19 giugno 1992). "Art. 34 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato e dall'art. 64, comma 2, del D.L. 28 aprile 1993, n. 131, in corso di conversione in legge). - 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1 ottobre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo. 2. - 3. (Omissis). 4. (Soppresso). 5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'inter venuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione e' revocata. 6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono. 8. -10. (Omissis).". (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 5, al 20 giugno 1993; il termine del 15 maggio 1992 contenuto nel comma 7, al 30 giugno 1993). "Art. 36 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa. 2. (Omissis). 3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'art. 34. 4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 3, al 20 giugno 1993). "Art. 39. - 1. (Omissis). 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. - 4. (Omissis). 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 6. - 7. (Omissis). " (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 2, al 19 giugno 1992; il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 5, al 20 giugno 1993). "Art. 43. - 1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. 2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo. 3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associ- ate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1 giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992. 4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 1, al 20 giugno 1993). "Art. 45. - 1. Per la definizione di cui all'art. 44, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie rel- ative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. 2. - 4. (Omissis) ". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993). "Art. 46. - 1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'art. 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalita' ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. 2. (Omissis). " (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993). "Art. 48 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47. 2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo. 3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti. 4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 1, al 20 giugno 1993). "Art. 49 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. 2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito. 3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attivita', il minor periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. 5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. 6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno: a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000; b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000; c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'art. 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'art. 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'art. 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per intero.". "Art. 50. - 1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora. 3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello comulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia". "Art. 51. - 1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1 e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente. 2. - 5. (Omissis). 6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso e' superiore a lire 3.000.000, puo' essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993. 7. - 10. (Omissis) ". (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 aprile 1992, contenuto nel comma 1, al 20 giugno 1993 e il termine del 30 aprile 1992, contenuto nel comma 6, al 19 giugno 1992). "Art. 52. - 1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione. 2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc- cessive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e suc- cessive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49. 3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'art. 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000.". "Art. 53 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. - 3. (Omissis). 4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalita' ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato art. 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvedera' entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. - 7. (Omissis). 8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo. 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora. 11. - 12. (Omissis). 12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7, sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993". (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 4, al 20 giugno 1993; il termine per la presentazione della domanda di cui ai commi 8 e 9, al 20 giugno 1993). "Art. 54. - 1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.". "Art. 55 (come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonche' per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle rela- tive imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamente delle somme in precedenza in- dicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento. 2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili cosi' definiti devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso di tali crediti si provvedera' d'ufficio. 6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullita', di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli. 7. (Omissis). 8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 31 marzo 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. 9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, gia' differiti dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992. 10. - 11. (Omissis)" (Il presente decreto ha differito: il termine del 30 giugno 1992 contenuto nel comma 6, al 20 giugno 1993; i termini del 30 giugno 1992 e del 31 marzo 1993 contenuti nel comma 8, entrambi al 20 giugno 1993; termine del 30 giugno 1992 contenuto nel comma 9, al 20 giugno 1993). "Art. 56. - 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle prov- ince e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e' operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta. 2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione e' operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano gia' divenuti definitivi ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio. 5. (Omissis). 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 55. 7. - 9. (Omissis)". "Art. 57 (come modificato dal decreto qui pubblicato). - 1. (Omissis). 2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'art. 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. Le disposizioni di cui all'art. 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'art. 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48 ne' per i periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. 4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti. 5. (Omissis). 6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1 ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformita' al modello approvato con il decreto di cui all'art. 32, comma 3. I versamenti devono essre effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 6, al 20 giugno 1993). "Art. 58. - 1. (Omissis). 2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. 3 - 4. (Omissis)". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993). "Art. 63 (come modificato dal decreto qui pubblicato). - 1. (Omissis). 2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1 ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 32. 3 - 4. (Omissis). 5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'art. 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. 6 - 8. (Omissis). 9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni". (Il presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 2, al 20 giugno 1993). "Art. 64. - 1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 rel- ative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. 3 - 4. (Omissis)". (Il presente decreto ha fissato il termine per la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 al 20 giugno 1993). Il titolo VI della citata legge n. 413/1991, reca: "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie". (b) Si trascrivono gli articoli 1, 2 e 3 del D.M. 4 febbraio 1992, recante "Definizione agevolata delle controversie doganali": "Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' consentita, ad istanza del contribuente, l'estinzione delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di imposte di consumo amministrati dal Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, commesse fino al 30 settembre 1991 ed accertate fino al 1 gennaio 1992, punibili con sanzione amministrativa o pena pecuniaria, ovvero costituenti delitti suscettibili di definizione in via amministrativa. L'estinzione delle violazioni comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse, pendenti davanti all'autorita' amministrativa o giudiziaria. 2. E' altresi' consentita l'estinzione delle violazioni di cui al primo comma, commesse fino al 30 settembre 1991 e non ancora accertate alla data del 1 gennaio 1992, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. Entro tali limiti e ove si renda possibile, tale estinzione comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse". "Art. 2. - 1. Le istanze per l'estinzione agevolata di cui al presente decreto sono irrevocabili, non possono contenere riserve e condizioni e debbono essere presentate entro il 31 marzo 1992. Si considerano presentate in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il predetto termine. 2. Le istanze relative alle violazioni di cui all'art. 1, primo comma, debbono essere presentate all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che ha la gestione del contesto e deve esservi allegata copia dell'ultimo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato al richiedente concernente il contesto medesimo. 3. Le istanze relative alle violazioni di cui all'art. 1, secondo comma, debbono essere presentate all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza presso il quale sono state prodotte le dichiarazioni o le denunzie inesatte o incomplete, ovvero competente a ricevere le dichiarazioni o le denunzie omesse, ovvero, in subordine, territorialmente competente in relazione alla sede o alla residenza dell'interessato. 4. Qualora il contribuente intenda avvalersi della facolta' di rateazione di cui al successivo art. 3, quarto comma, deve farne espressa richiesta nell'istanza. 5. Nell'istanza il contribuente deve comunque dichiarare, a termine della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non trovarsi nelle ipotesi previste dall'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". "Art. 3. - 1. L'ufficio, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, con apposito invito a pagamento, l'importo delle penalita' e degli eventuali diritti da corrispondere, le modalita' di pagamento e l'ufficio competente alla riscossione. 2. L'ammontare delle penalita' e dei diritti va determinato: a) nei casi di cui all'art. 1, primo comma, desumendolo dalll'ultimo atto dell'Amministrazione finaniaria concernente il contesto; b) nei casi di cui all'art. 1, secondo comma, sulla base dei fatti spontaneamente dichiarati dall'interessato. 3. Debbono essere corrisposti non oltre i cinque giorni lavorativi successivi al recapito dell'invito: a) l'importo dei dazi, dei prelievi e delle altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previste dai regolamenti comunitari; b) l'importo degli altri tributi di ammontare non superiore a lire cinque milioni; c) l'importo delle penalita' commisurato al 20 per cento del minimo delle sanzioni applicabili. 4. L'importo dei tributi diversi dai dazi, dai prelievi e dalle altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previste dai regolamenti comunitari il cui ammontare superi i cinque milioni di lire puo' essere suddiviso, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta nell'istanza, in due rate delle quali la prima, pari al 40% di detto importo, con scadenza al 30 giugno 1992 e la seconda, per la differenza al 30 settembre 1992. 5. Nei casi di rateazione deve essere prestata, entro il termine di cui al precedente terzo comma, idonea garanzia bancaria od assicurativa a copertura delle somme e dei periodi oggetto di dilazione. 6. In caso di mancata ottemperanza all'invito a pagamento di cui al primo comma o di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, l'amministrazione pro- cede, stante l'irrevocabilita' dell'istanza, alla riscossione coattiva, in unica soluzione, delle somme liq- uidate nell'invito a pagamento, delle indennita' di mora e degli interessi; viene meno altresi' il beneficio della compensazione delle spese di lite". (c) Si trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli articoli, le disposizioni del D.P.R. n. 600/1973, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificati da successivi provvedimenti, alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 9, ultimo comma. - La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32". "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an- notate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilancio o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsbile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale; 8- bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi". "Art. 54, comma quinto. - In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli artt. 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo". (d) Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni: "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'itneresse del 4,5 per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 4,5 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15. Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". (e) Si riporta il testo dell'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come modificato da successivi provvedimenti: Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti). - Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione e' eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60%; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla meta' se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52. (Omissis). ". (f) Il testo dell'art. 1 della legge n. 97/1977, recante "Disposizione in materia di riscossione delle imposte sui redditi", cosi' come modificato da successivi provvedimenti, e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coin- cide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente sempreche' cio' non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma. A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I coniugi che ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta e' liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".