Art. 3.
  1.  Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2,
primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi  6  e
9;  56,  comma  6;  57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (a),  come  modificata  dal  presente  decreto,  possono
essere  presentate  oltre  i  termini previsti dalla medesima legge e
fino al (( 20 giugno 1993, )) senza applicazione di sanzioni.
  2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del  presente
articolo  sono  presentate  successivamente  al  30  giugno  1992,  i
versamenti previsti negli articoli 39, comma 2,  primo  periodo;  45,
comma  1;  51,  comma  6,  primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56,
commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991  (a),
devono  essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del
(( 20 giugno 1993 )) e le somme da versare devono essere  maggiorate,
a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a
decorrere  dal  1›  luglio  1992  fino alla data di effettuazione del
pagamento. Continuano ad applicarsi fino al (( 20 giugno 1993 ))  gli
articoli  34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55,
comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991 (a). Il termine per  la
richiesta  di  sospensione  della riscossione di cui all'articolo 34,
comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991  (a)  e'
fissato al (( 30 giugno 1993. ))
  3.  I  soggetti  che,  avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le
dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto
ai versamenti degli importi relativi alle rate  scadute  prima  della
data  di  entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare,
senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali  importi  entro
la  data del (( 20 giugno 1993, )) maggiorato, a titolo di interessi,
dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere  dalla  data
di  scadenza  di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni
caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.
  4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e  9,  e  quelle  ai
fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del
1991  (a), possono essere presentate fino al (( 20 giugno 1993; )) in
tal caso le somme da versare devono essere maggiorate,  a  titolo  di
interessi,  del  12  per cento annuo; fino alla stessa data del (( 20
giugno 1993 )) puo' altresi'  essere  presentata  l'istanza  prevista
dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991 (a).
  5.  Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata
legge n. 413 del 1991 (a), possono essere presentate  anche  oltre  i
termini  prescritti dalla predetta legge e fino al (( 20 giugno 1993;
)) in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini  e  secondo  le
modalita'  stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi
1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4  febbraio  1992
(b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le
somme  da  versare  devono  essere maggiorate, a titolo di interessi,
dell'1 per cento per mese o frazione  di  mese  a  decorrere  dal  1›
luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
  6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1,
primo  e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991 (a), sono
differiti al (( 20 giugno 1993. Entro la stessa data  e  in  un'unica
soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto. ))
  7.  La  dichiarazione  di  opzione di cui all'articolo 58, comma 2,
della citata legge n. 413 del 1991 (a), puo' essere  presentata  fino
al  ((  20 giugno 1993; )) se la dichiarazione e' presentata oltre il
1› giugno 1992 il relativo versamento  deve  essere,  in  ogni  caso,
effettuato  in  unica  soluzione e non in due rate di uguale importo,
anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni
di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a  titolo  di
interessi,  dell'1  per cento per mese o frazione di mese a decorrere
dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
  8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge  n.  413  del  1991
(a), le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30
novembre 1992".
(( 9. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  10.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54,
quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni (c), all'articolo
20, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre   1973,   n.   602,   e  successive  modificazioni  (d),  e
all'articolo 48,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
risultanti dalle modificazioni  apportate  con  l'articolo  14  della
legge  29  dicembre  1990,  n.  408 (e), si applicano con gli effetti
previsti dall'ultimo  comma  del  citato  articolo  14  (e),  per  la
integrazione  delle  dichiarazioni  presentate, ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo  periodo
di  imposta  successivo  a  quelli per i quali il contribuente poteva
avvalersi delle disposizioni previste  dal  titolo  VI  della  citata
legge  n. 413 del 1991 (a), anche se sono stati notificati gli inviti
e le  richieste  di  cui  all'articolo  32  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (c), ovvero anche se sono
stati     notificati    verbali    di    constatazione    da    parte
dell'Amministrazione  finanziaria.  Per  avvalersi   delle   presenti
disposizioni,  le  dichiarazioni integrative devono essere presentate
entro il (( 20 giugno 1993. )) Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a).
(( 10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei             ))
(( lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del ))
(( mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti   ))
(( di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e       ))
(( successive modificazioni    (f),    comunque effettuati entro   ))
(( il giorno 3 del medesimo mese di dicembre.                      ))
 
             (a)  Si  trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli
          articoli, le disposizioni della citata legge n. 413/1991, e
          successive  modificazioni,  come  modificati  dal  presente
          decreto ovvero alle quali lo stesso fa rinvio:
             "Art. 17 (come modificato dal presente articolo). - 1. -
          6.  (Omissis) .
             7.  Per  effetto  della  trasmissione  delle  domande di
          rimborso e di discarico previste dal comma  2,  gli  uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  cessano di espletare gli
          adempimenti di loro competenza in  materia  di  rimborso  e
          discarico  di  quote  inesigibili e l'intendente di finanza
          liquida, con apposito  decreto  da  emanarsi  entro  il  30
          novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme
          a   questi   ultimi   dovute   a  titolo  di  rimborso  per
          inesigibilita'  al  netto  degli  sgravi  provvisori   gia'
          concessi  ai  sensi  dell'articolo 93 del testo unico delle
          leggi sui servizi della riscossione delle imposte  dirette,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, che
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
          Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza
          costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di
          cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto  n.  43  del
          1988,   da   effettuarsi  da  parte  dei  concessionari;  i
          concessionari nei  successivi  dieci  giorni  provvedono  a
          riversare le somme agli esattori aventi titolo.
             8. - 10. (Omissis).".
             "Art.  32.  -  1.  Agli effetti dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi,
          nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di
          imposta  relativamente  ai  quali   il   termine   per   la
          presentazione   della   dichiarazione  annuale  e'  scaduto
          anteriormente  al  30  novembre   1991,   i   contribuenti,
          sempreche'  non  sia  intervenuto  accertamento definitivo,
          sono ammessi  a  presentare  dichiarazioni  integrative  in
          luogo  di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle
          gia' presentate, ancorche'  con  ritardo  superiore  ad  un
          mese.    Tra  i detti periodi d'imposta sono compresi anche
          quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la
          presentazione della dichiarazione  annuale  successivamente
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge per
          effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la  proroga,
          la  dichiarazione  stessa  sia  stata  comunque  presentata
          anteriormente alla  detta  data.  Salvo  che  ricorrano  le
          ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34
          e  nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non puo'
          essere  inferiore  a  lire  500.000  per  ciascun   periodo
          d'imposta.  Per  il  periodo  di  imposta si intende l'anno
          solare o il diverso periodo di tempo in relazione al  quale
          e'   stata   o   avrebbe   dovuto   essere   presentata  la
          dichiarazione.
             2. Gli interessati, tra il 1›  ed  il  30  aprile  1992,
          devono  spedire  per  lettera raccomandata le dichiarazioni
          integrative relativamente alle  imposte  e  ai  periodi  di
          imposta  per  i  quali  intendono  avvalersi della facolta'
          prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le  dichiarazioni
          integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla
          fusione  o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle
          singole societa' fuse o  incoporate  ai  fini  delle  norme
          contenute  nel  presente  capo.  Le  stesse disposizioni si
          applicano nei casi di trasformazione  di  cui  all'articolo
          73,   ultimo   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'art.  15,  ultimo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  598,  e  all'art.  122,  commi  2   e
          successivi,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n. 917; negli altri casi di trasformazione
          deve essere presentata un'unica  dichiarazione  integrativa
          e,  per  i  periodi  di imposta anteriori e posteriori alla
          trasformazione,  debbono  essere  adottate   modalita'   di
          integrazione   tra   loro   compatibili.   Gli   eredi  dei
          contribuenti deceduti nel periodo dal 1› dicembre  1991  al
          30   aprile   1992   possono  presentare  la  dichiarazione
          integrativa, relativamente alle  imposte  dovute  dal  loro
          dante causa, entro il 30 settembre 1992.
             3.  Le  dichiarazioni  integrative  a  pena di nullita',
          devono essere  redatte  su  stampati  conformi  ai  modelli
          approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro
          delle  finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con
          lo  stesso  decreto  sono  stabilite   le   modalita'   per
          l'attuazione  delle  relative  norme e per la presentazione
          delle dichiarazioni integrative nonche' le  istruzioni  per
          la   compilazione   di   detti  modelli.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni.
             4. Le  dichiarazioni  integrative  producono  effetti  a
          condizione   che  il  contribuente  esegua  regolarmente  i
          versamenti delle imposte in base  ad  esse  dovute  nonche'
          degli  interessi  e  delle  soprattasse di cui all'art. 39,
          comma 6." (Il presente decreto ha differito: il termine del
          30 aprile 1992 contenuto  nel  primo  periodo  del  secondo
          comma,  al  20  giugno  1993; il termine del 30 aprile 1992
          contenuto nell'ultimo periodo del  comma  medesimo,  al  19
          giugno 1992).
             "Art.  34  (come  modificato dall'art. 4 del decreto qui
          pubblicato e dall'art. 64, comma  2,  del  D.L.  28  aprile
          1993, n. 131, in corso di conversione in legge). - 1. Per i
          periodi  di imposta relativamente ai quali anteriormente al
          1›  ottobre  1991  e'  stato  notificato  accertamento   in
          rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di
          cui  all'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,   la   controversia   si   estingue   se  la
          dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore  alla
          somma   del   60   per   cento   dell'imponibile  accertato
          dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio
          penale e del 15 per cento  dell'imponibile  dichiarato  dal
          contribuente  e  sono versate le relative imposte. Se nella
          dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il  mese,
          non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad
          una  o  piu'  imposte  cui la dichiarazione si riferiva, la
          controversia si estingue se  la  dichiarazione  integrativa
          reca  imponibili  non  inferiori  al 65 per cento di quello
          accertato dall'ufficio relativamente alle medesime  imposte
          e   sono   eseguiti  i  relativi  versamenti.  Se  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  i
          soggetti, nei cui confronti rilevano le  perdite  ai  sensi
          degli   articoli   8   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni,  17  e  24  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,   e   successive
          modificazioni,  8  e  102 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto
          una  perdita,  la  controversia  si   estingue   se   nella
          dichiarazione  integrativa e' indicata una variazione della
          perdita dichiarata per un importo  pari  al  60  per  cento
          dell'ammontare  complessivo  della  riduzione della perdita
          accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se  alcuni
          elementi  dell'imponibile  accertato  non  sono  oggetto di
          contestazione da parte del contribuente le relative imposte
          restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi
          e degli stessi non si tiene  conto  ai  fini  del  presente
          articolo.
             2. - 3. (Omissis).
             4. (Soppresso).
             5.  I  giudizi  in  corso e i termini per ricorrere o di
          impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  o che iniziano a decorrere dopo tale data,
          sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per
          i quali sia stata  fissata  l'udienza  di  discussione  nel
          suddetto  periodo  sono  sospesi  nell'udienza  medesima  a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle disposizioni del presente  articolo.  Successivamente
          al   30  aprile  1992  i  giudizi  si  estinguono  mediante
          ordinanza subordinatamente alla  esibizione  da  parte  del
          contribuente    di    copia,   anche   fotostatica,   della
          dichiarazione integrativa e della ricevuta  comprovante  la
          consegna  all'ufficio postale della lettera raccomandata di
          trasmissione  della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a
          seguito dell'inter
          venuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
          invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la
          mancata  estinzione della controversia; in tali casi non si
          applica  il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma   1
          dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  636,  e  l'ordinanza  di  estinzione e'
          revocata.
             6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la  sospensione
          di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle
          disposizioni   di  cui  all'articolo  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni.
             7.  I  contribuenti  che  hanno presentato dichiarazioni
          integrative possono ottenere la proroga  della  sospensione
          della  riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono
          presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il
          15 maggio 1992, domanda,  in  carta  libera,  con  allegata
          copia,  anche fotostatica, della dichiarazione presentata e
          della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio  postale
          della  lettera  raccomandata di trasmissione. Nei confronti
          dei contribuenti  che  non  hanno  presentato  la  predetta
          domanda,  la  riscossione  rateale  delle  somme iscritte a
          titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla
          data di entrata in vigore della presente legge riprende con
          la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle
          dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente
          articolo, gli uffici emettono i  provvedimenti  di  sgravio
          per  le  iscrizioni  di  cui  sopra  relative ai periodi di
          imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.
             8. -10. (Omissis).". (Il presente decreto ha  differito:
          il  termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 5, al 20
          giugno 1993; il termine del 15 maggio  1992  contenuto  nel
          comma 7, al 30 giugno 1993).
             "Art.  36  (come  modificato dall'art. 4 del decreto qui
          pubblicato).  - 1. Per i periodi di  imposta  relativamente
          ai  quali  fino  al  30  settembre 1991 e' stato notificato
          accertamento in rettifica  o  d'ufficio,  nonche'  per  gli
          accertamenti  parziali  di  cui  all'articolo  41- bis, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e successive modificazioni, notificati fino al 31
          marzo 1993, la controversia,  se  non  risulta  estinta  ai
          sensi   dell'art.   34   della   presente  legge,  prosegue
          limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato  e
          quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
             2. (Omissis).
             3.  I  giudizi  in corso, e i termini per ricorrere o di
          impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  o che iniziano a decorrere dopo tale data,
          sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per
          i quali sia stata  fissata  l'udienza  di  discussione  nel
          suddetto  periodo  sono  sospesi  nell'udienza  medesima  a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle disposizioni del presente  articolo.  Successivamente
          al  30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente
          ai   maggiori   imponibili   dichiarati,   subordinatamente
          all'esibizione  da  parte del contribuente dei documenti di
          cui al comma 5 dell'art. 34.
             4. Si applicano le disposizioni del  comma  7  dell'art.
          34.    L'iscrizione  provvisoria nei ruoli da effettuare ai
          sensi dell'art.    15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    602,  e  successive
          modificazioni, e' commisurata alle somme per  le  quali  la
          contestazione  prosegue". (Il presente decreto ha differito
          il termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 3, al  20
          giugno 1993).
             "Art. 39. - 1. (Omissis).
             2.  I  versamenti delle imposte devono essere effettuati
          in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile  e  luglio
          1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel
          periodo  dal  1›  dicembre  1991  al  30 aprile 1992 devono
          effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per
          cento entro il termine del  30  settembre  1992  e  per  la
          differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di
          gennaio e settembre 1993.
             3. - 4. (Omissis).
             5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si  applicano anche
          qualora  successivamente  alla  data  del  30  aprile  1992
          divengano  definitivi  decisioni,  sentenze  o accertamenti
          concernenti imposte  sui  redditi  relative  a  periodi  di
          imposta  per  i  quali  sono state presentate dichiarazioni
          integrative.  Le  imposte  dovute  in  base  a   decisioni,
          sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente
          alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i
          quali  siano presentate dichiarazioni integrative prive dei
          requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro
          il termine di cui al comma 3.
             6. - 7. (Omissis). " (Il presente decreto ha  differito:
          il  termine del 30 aprile 1992 contenuto nel comma 2, al 19
          giugno 1992; il termine del 30 aprile  1992  contenuto  nel
          comma 5, al 20 giugno 1993).
             "Art.  43.  -  1.  I  soggetti  che  si  avvalgono delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  sono  tenuti  al
          pagamento  dei  relativi  contributi  o  premi  dovuti alle
          gestioni previdenziali ed assistenziali con  il  versamento
          di  una  somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in
          ragione d'anno del totale dei contributi o premi  pendenti,
          entro  il  limite massimo del 40 per cento dei contributi o
          premi complessivamente dovuti, in  sostituzione  di  quella
          prevista  dall'art.   4 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
          n. 536,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          febbraio  1988,  n. 48, purche' il versamento, ivi compreso
          quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato  in
          due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile
          1992  e  la  seconda  entro il 30 novembre 1992. I soggetti
          predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare
          agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda
          secondo lo  schema  predisposto  dagli  enti  medesimi.  Il
          pagamento  dei  contributi o premi e delle somme aggiuntive
          oltre i termini sopra indicati, comporta la  decadenza  dal
          beneficio di cui al presente articolo.
             2.  I  maggiori  redditi  risultanti dalle dichiarazioni
          integrative di cui ai precedenti articoli non  rilevano  ad
          effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.
             3.  I  carichi  contributivi  afferenti  il  1987 e anni
          precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associ-
          ate per il proprio personale  dipendente  e  dalle  aziende
          coltivatrici   dirette,   mezzadrili  e  coloniche  per  le
          gestioni di propria  competenza,  possono  essere  versati,
          senza  aggravio  di  interessi, tramite appositi bollettini
          predisposti  dal  Servizio  contributi  agricoli  unificati
          (SCAU)  in  venti  rate  trimestrali uguali e consecutive a
          decorrere dal 1› giugno 1992. Per avvalersi della dilazione
          gli  interessati  debbono  presentare  allo  SCAU  apposita
          domanda entro il 28 febbraio 1992.
             4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3
          le  sanzioni  civili  sono  applicate  in  misura pari agli
          interessi  del  5  per  cento  annuo.  La  regolarizzazione
          estingue  i  reati  previsti  in  materia  di versamenti di
          contributi  e  premi  e  le   obbligazioni   per   sanzioni
          amministrative  con  la esclusione delle spese legali". (Il
          presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992
          contenuto nel comma 1, al 20 giugno 1993).
             "Art. 45. - 1. Per la definizione di  cui  all'art.  44,
          l'Amministrazione  finanziaria invia ai contribuenti, entro
          il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  contenente  l'invito  a  definire  le pendenze
          mediante il pagamento delle somme indicate,  ripartite  per
          annualita',  entro  il  30  aprile  1992 presso il compente
          ufficio provinciale dell'imposta sul  valore  aggiunto.  E'
          consentito al contribuente di definire le controversie rel-
          ative  a  singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti
          singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza
          da presentare contestualmente al pagamento  della  prima  o
          unica rata.
             2.  -  4. (Omissis) ". (Il presente decreto ha differito
          il termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993).
             "Art.  46.  -  1.  I   contribuenti   che   pur   avendo
          controversie  pendenti  non  abbiano  ricevuto  entro il 20
          febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui  all'art.  45,
          comma  1,  possono  definire  le  controversie  secondo  le
          modalita' ed i termini previsti negli  articoli  precedenti
          presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la
          liquidazione  dell'imposta  all'ufficio competente, redatta
          su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31  gennaio
          1992.
             2.  (Omissis).  "  (Il  presente decreto ha differito il
          termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993).
             "Art. 48 (come modificato dall'art. 4  del  decreto  qui
          pubblicato).    -  1.  I  giudizi  in corso e i termini per
          ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in
          vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo
          tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992.  Tuttavia  i
          giudizi   per  i  quali  sia  stata  fissata  l'udienza  di
          discussione nel suddetto periodo sono sospesi  nell'udienza
          medesima  a  richiesta  del  contribuente  che  dichiari di
          volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli
          da 44 a 47.
             2.  I  giudizi  si  estinguono   subordinatamente   alla
          esibizione   da  parte  del  contribuente  delle  ricevute,
          rilasciate dal competente ufficio provinciale  dell'imposta
          sul   valore  aggiunto,  comprovanti  l'avvenuto  integrale
          pagamento  dell'imposta  dovuta,  ovvero  della distinta di
          versamento al concessionario della riscossione delle  somme
          iscritte a ruolo.
             3.   Qualora  il  contribuente  abbia  definito  singoli
          rilievi, il giudizio prosegue limitatamente  a  quelli  non
          definiti.
             4.  L'ordinanza  di  estinzione  e'  revocata  a seguito
          dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi
          di cui all'articolo 65.
             4-bis.  Nel  periodo  e  nei  limiti  in  cui  opera  la
          sospensione   di  cui  al  comma  1,  e'  altresi'  sospesa
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  60,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ".  (Il
          presente decreto ha differito il termine del 30 aprile 1992
          contenuto nel comma 1, al 20 giugno 1993).
             "Art. 49 (come modificato dall'art. 4  del  decreto  qui
          pubblicato).    -  1.  Per  ciascuno  dei periodi d'imposta
          relativamente ai quali  il  termine  per  la  presentazione
          della  dichiarazione  e'  scaduto  entro il 5 marzo 1991 e,
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  non
          sono  stati  notificati avvisi di rettifica o accertamento,
          l'imposta sul valore  aggiunto  puo'  essere  definita,  su
          richiesta  del  contribuente,  mediante la presentazione di
          apposita dichiarazione integrativa.  Tra  i  detti  periodi
          d'imposta  sono  compresi  anche  quelli  per  i quali, pur
          scadendo l'ordinario termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione  annuale successivamente alla data di entrata
          in vigore della presente legge per effetto di  disposizioni
          che  ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa
          sia stata  comunque  presentata  anteriormente  alla  detta
          data.
             2.  Restano  escluse  dalla definizione le dichiarazioni
          annuali a credito relative all'anno 1990 con  richiesta  di
          computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione
          nell'anno  successivo  e  in  tal  caso  anche i periodi di
          imposta immediatamente precedenti  per  i  quali  e'  stata
          analogamente  presentata la dichiarazione annuale a credito
          con richiesta di computazione  dell'intera  eccedenza.  E',
          comunque,   ammessa  la  definizione  qualora  in  sede  di
          dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale  residuo
          credito.
             3.  La  definizione di cui al comma 1 opera a condizione
          che venga riconosciuta  una  maggiore  imposta  determinata
          aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali
          prodotte,   ivi   comprese   quelle   presentate   per   la
          regolarizzazione di  adempimenti  omessi  o  irregolarmente
          eseguiti,  purche'  comportanti  un  maggior  versamento di
          imposta, di un importo pari alla  somma  del  2  per  cento
          dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate
          nel  periodo  di  imposta  e  del  2 per cento dell'imposta
          detraibile nel medesimo periodo.  Quando l'imposta relativa
          alle  operazioni  imponibili  ovvero  l'imposta  detraibile
          superano  gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali
          applicabili a ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per
          cento,  e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni
          le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza  sono  pari
          all'1 per cento.
             4.  Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in
          caso di inizio o cessazione di attivita', il minor  periodo
          di  tempo  in  relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto
          essere presentata la dichiarazione annuale.
             5. La dichiarazione integrativa deve contenere,  a  pena
          di  nullita',  la  richiesta  di  definizione  per  tutti i
          periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali  sia  stata
          presentata la relativa dichiarazione annuale.
             6.  I  contribuenti  sono  ammessi  ad  avvalersi  della
          definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione  che  per
          ciascun    periodo   d'imposta   sia   riconosciuta   nelle
          dichiarazioni  integrative  una  maggiore  imposta  per  un
          ammontare di almeno:
               a)  lire  300.000  per  i soggetti con volume d'affari
          fino a lire 18.000.000;
               b)  lire  600.000  per  quelli  con  volume   d'affari
          superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;
               c) lire 900.000 per gli altri soggetti.
             7.  I  contribuenti  di cui al comma 2 dell'art. 38, per
          ciascun periodo d'imposta,  fermo  restando  in  ogni  caso
          l'importo   minimo   previsto  dal  comma  6  del  presente
          articolo, possono rideterminare  l'importo  determinato  ai
          sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per
          il    rapporto    tra   la   percentuale   di   scostamento
          dell'ammontare dei corrispettivi di  operazioni  imponibili
          dichiarato  rispetto  a quello risultante dall'applicazione
          dei coefficienti di cui  al  comma  2  dell'art.  38  e  le
          percentuali  di  cui  al  medesimo  comma 2 dell'art.   38.
          Qualora  la  percentuale  di  scostamento  sia   uguale   o
          superiore  a quelle sopra richiamate, l'importo determinato
          ai sensi del comma 3 del presente articolo  e'  dovuto  per
          intero.".
             "Art.  50. - 1. I contribuenti sono ammessi a presentare
          le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un  versamento
          d'imposta  non  inferiore  a lire 300.000, o a rettificare,
          indicando  la  maggiore  imposta  dovuta  ovvero  il  minor
          credito  spettante,  le  dichiarazioni presentate ancorche'
          con ritardo superiore ad un mese. Le  detrazioni  d'imposta
          non  possono  essere  riconosciute  in  misura  superiore a
          quella risultante dalla dichiarazione originaria.
             2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di
          sanzioni e interessi di mora.
             3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta'  di
          cui  al  comma  1,  gli uffici provinciali dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nell'ambito  dei  programmi  annuali  di
          accertamento,  procedono  ai controlli ed agli accertamenti
          secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e'
          ammesso nei casi di dichiarazione  a  debito,  per  ciascun
          periodo  di  imposta,  a  condizione  che l'ammontare della
          maggiore  imposta accertabile superi quello comulativamente
          risultante  dalla  dichiarazione  originaria  eventualmente
          presentata  e  da  quella  integrativa  di  un  importo non
          inferiore al 50 per  cento  dell'imposta  risultante  dalla
          dichiarazione  integrativa;  se  l'imposta risultante dalla
          dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per  cento
          quella  indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore
          imposta dovuta  a  seguito  dell'accertamento  e'  comunque
          limitata     all'eccedenza     rispetto     agli    importi
          cumulativamente   dichiarati   aumentati   della   relativa
          franchigia.   Se   trattasi  di  dichiarazione  a  credito,
          l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia  del
          50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base
          alla   dichiarazione   integrativa.  Per  gli  accertamenti
          ammessi ai sensi del presente comma  non  si  applicano  le
          disposizioni  di cui all'articolo 60, secondo comma, numero
          1), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.
             4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le
          sanzioni   e   gli   interessi   di   mora   relativi  alla
          dichiarazione e al versamento limitatamente alla  eccedenza
          dell'imposta  accertata  rispetto  a quella cumulativamente
          dichiarata, aumentata della franchigia".
             "Art. 51. - 1. Le dichiarazioni integrative di cui  agli
          articoli   49  e  50  devono  essere  spedite  per  lettera
          raccomandata tra il 1› e  il  30  aprile  1992  all'ufficio
          provinciale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nella cui
          circoscrizione   e'   l'attuale   domicilio   fiscale   del
          contribuente.
             2. - 5. (Omissis).
             6.  L'ammontare  di cui alla lettera b) del comma 5 deve
          essere versato in un'unica soluzione  entro  il  30  aprile
          1992.  Se l'ammontare stesso e' superiore a lire 3.000.000,
          puo' essere versato, con l'applicazione di interessi  nella
          misura  del  9  per cento, in tre rate di uguale importo di
          cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda  entro  il
          31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi
          dei  contribuenti deceduti nel periodo dal 1› dicembre 1991
          al  30  aprile  1992  possono   effettuare   i   versamenti
          dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il
          31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
             7. - 10. (Omissis) ". (Il presente decreto ha differito:
          il termine del 30 aprile 1992, contenuto nel comma 1, al 20
          giugno  1993 e il termine del 30 aprile 1992, contenuto nel
          comma 6, al 19 giugno 1992).
             "Art. 52. - 1. La definizione di cui agli articoli 44  e
          49  opera  anche  nei  casi  in  cui  siano  state emesse o
          utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione
          che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore,
          si sia corrisposto o si corrisponda per intero la  relativa
          imposta;  se  la  definizione  e' chiesta dall'acquirente o
          committente,  si  eliminino   gli   effetti   dell'indebita
          detrazione.
             2.  Le  sanzioni amministrative previste dal decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
          cessive modificazioni, e quelle previste per le  violazioni
          delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  ottobre   1978,   n.   627,   e   successive
          modificazioni,  della  legge 10 maggio 1976, n. 249, e suc-
          cessive modificazioni, e della legge 26  gennaio  1983,  n.
          18,  e  successive  modificazioni, nonche' gli interessi di
          mora, non si applicano nei  casi  in  cui  l'imposta  resti
          definita ai sensi degli articoli 44 e 49.
             3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni
          che   non   danno  luogo  a  rettifica  o  ad  accertamento
          dell'imposta   nonche'   per   quelle    stabilite    dalle
          disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 6
          ottobre 1978, n. 627,  e  successive  modificazioni,  della
          legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e
          della   legge   26   gennaio  1983,  n.  18,  e  successive
          modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della
          presente legge non siano stati ancora notificati i relativi
          avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione
          che   venga   presentata   apposita   istanza   all'ufficio
          provinciale  dell'imposta  sul valore aggiuno del domicilio
          fiscale dell'autore della violazione,  versando,  ai  sensi
          del  comma  7  dell'art.  51, l'importo di lire 500.000 per
          ogni periodo di imposta  in  cui  sono  state  commesse  le
          infrazioni.  Tale  importo e' ridotto a lire 150.000 per le
          infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per  quelle
          commesse  dai  conducenti in relazione all'osservanza degli
          obblighi   previsti   in   materia    di    documenti    di
          accompagnamento dei beni viaggianti.
             4.  Per le violazioni commesse fino alla data di entrata
          in vigore della presente legge, le pene pecuniarie  non  si
          applicano  qualora  il  minimo  edittale  non  superi  lire
          40.000.".
             "Art. 53 (come modificato dall'art. 4  del  decreto  qui
          pubblicato).  - 1. - 3. (Omissis).
             4.  In  caso  di  accertamento  di  valore  effettuato a
          seguito  della  mancata  presentazione  nei  termini  della
          istanza  di  attribuzione di rendita, ai sensi dell'art. 12
          del decreto-legge 14 marzo 1988, n.   70,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 1988, n.   154, le
          controversie di valutazione pendenti alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  relative all'imposta di
          registro, all'imposta sulle successioni e  sulle  donazioni
          nonche'  all'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili, potranno  essere  definite  per  un  valore
          corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata
          ai  sensi  dell'art.  52 del testo unico delle disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131,
          senza soprattasse e penalita' ma con i  soli  interessi.  A
          tal  fine  il contribuente deve presentare l'istanza di cui
          al citato art. 12 entro  il  30  aprile  1992  direttamente
          all'ufficio  del  registro,  per la successiva trasmissione
          della stessa al competente  ufficio  tecnico  erariale,  il
          quale   provvedera'   entro   dieci  mesi  dal  ricevimento
          all'attribuzione della rendita catastale  e  all'invio  del
          relativo certificato all'ufficio del registro.
             5. - 7. (Omissis).
             8.  Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve
          essere presentata o spedita per  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice
          esemplare,     all'ufficio    competente    e    all'organo
          giurisdizionale  presso  il  quale  pende  ricorso,   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  con  indicazione   delle   generalita'   e
          domicilio   del   contribuente,  degli  estremi  dell'atto,
          denuncia o dichiarazione e del codice fiscale.  Il  mancato
          invio   della   predetta   domanda   in  duplice  esemplare
          all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale
          comporta  la  decadenza  dal  diritto  di  usufruire  della
          definizione.  Le  somme dovute debbono essere pagate a pena
          di decadenza  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione
          dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso
          di    mancato    pagamento,    i   termini   ordinari   per
          l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.
             9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse
          fino alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
          relative  all'applicazione  delle  altre  tasse  e  imposte
          indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie
          non ancora corrisposte e le altre sanzioni non  penali  non
          si  applicano  a  condizione che il contribuente provveda o
          abbia  provveduto  al  versamento  del  tributo  dovuto   e
          all'adempimento  delle  formalita' se previste. A tali fini
          deve essere presentata o spedita per  lettera  raccomandata
          con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita
          domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con  l'indicazione   delle
          generalita'  e  domicilio  del  contribuente, degli estremi
          dell'atto, denuncia o dichiarazione e del  codice  fiscale.
          Qualora  il tributo debba essere liquidato direttamente dal
          contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve  essere
          allegata  alla domanda da presentarsi al competente ufficio
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge; negli altri casi le  somme  dovute  debbono
          essere  pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla
          richiesta dell'ufficio notificata a  mezzo  posta  mediante
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio
          indicato  nella domanda stessa. La presente disposizione si
          applica anche alla tassa regionale automobilistica.
             10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6,
          7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.
             11. - 12. (Omissis).
             12-bis. Nel  periodo  e  nei  limiti  in  cui  opera  la
          sospensione  di  cui  al  comma  12,  e'  altresi'  sospesa
          l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma
          1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
          di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2,
          del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta
          sulle concessioni e donazioni,  approvato  con  il  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
             12-ter.  I  termini di impugnativa di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          quelli  per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di
          cui al comma 7, sono sospesi fino alla data del  20  giugno
          1993". (Il presente decreto ha differito: il termine del 30
          aprile  1992  contenuto  nel comma 4, al 20 giugno 1993; il
          termine per la presentazione della domanda di cui ai  commi
          8 e 9, al 20 giugno 1993).
             "Art.   54.  -  1.  Le  controversie,  anche  di  natura
          amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata
          riguardanti  accertamenti  e/o  liquidazioni   dell'imposta
          pendenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  possono  essere  definite  con  il  solo  pagamento
          dell'imposta   in   contestazione,  senza  applicazione  di
          soprattasse e pene pecuniarie.".
             "Art. 55 (come modificato dall'art. 4  del  decreto  qui
          pubblicato).  - 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita'
          montane,  le  province  e  le  regioni,  nonche'  le unita'
          sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza  e
          beneficenza   (IPAB),  le  aziende  di  turismo,  gli  enti
          provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende  di
          promozione  turistica,  che, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  non  abbiano  ancora  provveduto  a
          presentare  le dichiarazioni dei redditi relative agli anni
          dal 1987 al 1990, e sempre che  non  sia  stato  notificato
          accertamento,  sono esonerati dal presentarle se provvedono
          a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6
          e per ognuno degli anni per i quali  la  dichiarazione  non
          sia  stata  presentata,  una  somma a titolo di definizione
          delle  relative  imposte  nella  misura  risultante   dalla
          tabella  di cui all'allegato B alla presente legge, nonche'
          per le IPAB nella misura  risultante  dalla  quarta  classe
          demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo,
          gli  enti  provinciali  per  il  turismo  e  le  aziende di
          promozione turistica, nella misura risultante dalla  citata
          tabella  relativamente  alla  prima  classe delle province.
          Per le unita' sanitarie  locali  la  misura  corrisponde  a
          quella   prevista   per  i  comuni  che  hanno  una  fascia
          demografica uguale. Gli stessi enti sono altresi' esonerati
          dal presentare le dichiarazioni dei redditi non  presentate
          per  gli  anni  dal  1981 al 1986, sempre che non sia stato
          notificato accertamento,  ove  provvedano  a  versare,  nei
          termini  e  con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno
          degli anni per i  quali  la  dichiarazione  non  sia  stata
          presentata,  una  somma a titolo di definizione delle rela-
          tive imposte in misura  doppia  di  quella  prevista  dalla
          medesima   tabella.  L'esonero  dalla  presentazione  delle
          dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che  vengano
          definiti, mediante versamente delle somme in precedenza in-
          dicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal
          1981  al  1990  per  i  quali  la dichiarazione non risulti
          ancora presentata alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge  e  per  i  quali  non  sia  stato  ancora
          notificato accertamento.
             2. Per gli anni per i quali, alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sia  stata  presentata  la
          dichiarazione  ma   non   sia   ancora   stato   notificato
          accertamento  i relativi rapporti di imposta possono essere
          definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per  cento
          l'imponibile   dichiarato  e  provvedendo  a  versare,  nei
          termini e con le modalita' di cui al comma  6,  l'ammontare
          delle  maggiori  imposte  eventualmente dovute in base agli
          imponibili cosi' definiti.   Nel caso di  dichiarazione  in
          perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento,
          per  ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in
          misura pari alla meta'  di  quella  prevista  dalla  citata
          tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per
          i  quali  sia  stata  presentata la dichiarazione e non sia
          stato ancora notificato accertamento.
             3. Se, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sia  gia' stato notificato accertamento d'ufficio o
          in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo ne'  sia
          stata   notificata   alcuna   decisione  delle  commissioni
          tributarie, i relativi rapporti di imposta  possono  essere
          definiti,  a  richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o
          il maggior imponibile accertati, rispettivamente del  70  o
          del  90  per cento, a seconda che si tratti di accertamento
          d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento  che  si
          limiti  a  ridurre  la  perdita  dichiarata, il rapporto si
          definisce, a  richiesta  dell'ente,  riducendo  la  perdita
          dichiarata  di  un  ammontare  pari  al  10 per cento della
          differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.
             4. Se, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  siano  gia'  state  notificate una o piu' decisioni
          delle commissioni tributarie, e  queste  non  siano  ancora
          divenute   definitive,   la  controversia  si  estingue,  a
          richiesta  dell'ente,  sulla  base  di   quanto   stabilito
          dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o
          maggiori   imponibili   accertati   dall'ufficio,   ridotti
          rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si
          tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.
             5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli
          imponibili o ai maggiori imponibili cosi'  definiti  devono
          essere  versate  nei  termini  e con le modalita' di cui al
          comma 6, computando in diminuzione gli importi  iscritti  a
          ruolo  e  versati  ai  sensi  dell'art.  15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive  modificazioni,  e  non  possono comunque essere
          compensate con gli eventuali crediti  d'imposta  risultanti
          dalle  dichiarazioni  gia'  presentate. Al rimborso di tali
          crediti si provvedera' d'ufficio.
             6. La definizione dei rapporti di imposta ai  sensi  dei
          commi   da   1  a  5  e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
          presentazione, a pena  di  nullita',  di  apposita  domanda
          dell'ente  interessato. La domanda deve essere presentata o
          spedita  mediante  lettera  raccomandata entro il 30 giugno
          1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa  devono
          essere  allegate  le  attestazioni comprovanti i versamenti
          previsti dai commi da 1 a 5.  Le  domande  e  i  versamenti
          devono  essere  effettuati  mediante  utilizzo  di stampati
          conformi ai modelli approvati entro il 31  marzo  1992  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono  dettate  le
          istruzioni per la compilazione dei modelli.
             7. (Omissis).
             8.  I  giudizi  in  corso e i termini per ricorrere o di
          impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  o che iniziano a decorrere dopo tale data,
          sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per
          i quali sia stata  fissata  l'udienza  di  discussione  nel
          suddetto  periodo  sono  sospesi  nell'udienza  medesima  a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle disposizioni del presente  articolo.  Successivamente
          al 31 marzo 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza
          subordinatamente  alla esibizione da parte del contribuente
          di   copia,   anche   fotostatica,   della    dichiarazione
          integrativa   e  della  ricevuta  comprovante  la  consegna
          all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
          trasmissione  della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a
          seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano
          i motivi  di  invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali
          consegue  la mancata estinzione della controversia; in tali
          casi e' revocata l'ordinanza di estinzione.
             9.  I  termini  previsti  per  le  dichiarazioni  ed   i
          versamenti   relativi   alle  imposte  sui  redditi  e  per
          l'adempimento  di  tutti   gli   obblighi   inerenti   alle
          operazioni  delle  quali si deve tener conto nelle suddette
          dichiarazioni, gia' differiti dall'art. 9 del decreto-legge
          14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di
          proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.
             10.  - 11. (Omissis)" (Il presente decreto ha differito:
          il termine del 30 giugno 1992 contenuto nel comma 6, al  20
          giugno  1993;  i  termini del 30 giugno 1992 e del 31 marzo
          1993 contenuti nel comma 8, entrambi  al  20  giugno  1993;
          termine  del  30  giugno  1992 contenuto nel comma 9, al 20
          giugno 1993).
             "Art. 56. - 1. I comuni e i loro consorzi, le  comunita'
          montane,  le  province  e  le  regioni,  nonche'  le unita'
          sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli  enti
          provinciali  per il turismo e, ove istituite, le aziende di
          promozione turistica, che, alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge, non abbiano ancora presentato, agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le  dichiarazioni
          annuali  relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al
          1990, sempre che non  sia  stato  notificato  accertamento,
          sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per
          ogni  periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di
          cui  all'allegato  B alla presente legge; per le aziende di
          turismo, gli enti provinciali per il turismo e  le  aziende
          di  promozione  turistica  nella  misura  risultante  dalla
          citata tabella relativamente alla prima classe delle  prov-
          ince  e  per  le  IPAB nella misura risultante dalla quarta
          classe  demografica  relativa  ai  comuni.  Per  le  unita'
          sanitarie  locali  la  misura corrisponde a quella prevista
          per i comuni che hanno una fascia  demografica  uguale.  Le
          anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della
          presentazione   delle  dichiarazioni  annuali  relative  ai
          periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986.  L'esonero  e'
          operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta.
             2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali,
          alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sia
          stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia  stato
          ancora  notificato  avviso  di  rettifica,  possono  essere
          definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base
          alla dichiarazione. Nel caso  di  dichiarazione  annuale  a
          credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento,
          per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di
          quella  prevista  dalla  citata  tabella. La definizione e'
          operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.
             3. Se, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sia  stato  notificato  avviso di accertamento o di
          rettifica e questi non siano gia' divenuti  definitivi  ne'
          sia  stata  notificata  alcuna  decisione delle commissioni
          tributarie, i relativi  rapporti  possono  essere  definiti
          riducendo   l'imposta  o  la  maggiore  imposta  accertata,
          rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando  in
          detrazione  l'imposta  eventualmente  gia' versata ai sensi
          dell'art. 60, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di
          imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse.   Ove
          con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il
          credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con
          il  pagamento  di  un  ammontare pari al 10 per cento della
          differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.
             4. Se, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  siano  gia'  state  notificate una o piu' decisioni
          delle commissioni tributarie  e  queste  non  siano  ancora
          divenute definitive, la controversia si estingue sulla base
          di  quanto  stabilito  dall'ultima  decisione, oppure sulla
          base  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta   accertata
          dall'ufficio,  ridotta  rispettivamente del 30 o del 50 per
          cento e computando in  detrazione  l'imposta  eventualmente
          gia'  versata  ai  sensi  dell'art.  60, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni.    Non  si  fa   luogo,
          comunque,  a  restituzioni  di  imposte, soprattasse e pene
          pecuniarie  gia'   riscosse.   Ove   le   decisioni   delle
          commissioni   abbiano   ridotto   il   credito  di  imposta
          dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di
          un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato
          e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30
          per  cento  della  differenza  tra  il credito dichiarato e
          quello accertato dall'ufficio.
             5. (Omissis).
             6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8
          dell'art.  55.
             7. - 9. (Omissis)".
             "Art. 57 (come modificato dal decreto qui pubblicato). -
          1.  (Omissis).
             2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi
          di imposta per i quali puo' essere presentata dichiarazione
          integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre
          1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti
          che  non  hanno  presentato  la   predetta   dichiarazione.
          Relativamente  ai  tributi  di  cui al comma 1 dell'art. 53
          sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i  termini
          di  prescrizione  e di decadenza riguardanti l'accertamento
          la riscossione delle  imposte  complementari  e  suppletive
          diversi  da  quelli  di cui all'art. 19 del decreto-legge 2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154.
             3.  Le disposizioni di cui all'art. 43, terzo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  ed  all'art.  57,  terzo  comma,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non
          operano  relativamente  ai  periodi  di imposta per i quali
          siano state presentate le dichiarazioni integrative di  cui
          agli  articoli  34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali
          sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'art.
          41- bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero
          i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni  di  cui
          agli  articoli 44, 45, 46 e 48 ne' per i periodi di imposta
          con  accertamenti  gia'   definiti   quando   siano   state
          presentate   dichiarazioni   integrative   con  definizione
          automatica per tutti i periodi di imposta per i  quali  non
          sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.
             4.  Agli  effetti  degli  articoli  32,  38  e 49 non si
          considerano omesse le dichiarazioni  originarie  presentate
          anteriormente  alla  data  del 30 novembre 1991 con ritardo
          superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono
          considerate valide le dichiarazioni integrative presentate,
          nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.
             5. (Omissis).
             6.  Nei  confronti  di  coloro  che  alla  data  del  30
          settembre  1991  hanno perso la rappresentanza del soggetto
          passivo o del soggetto inadempiente  non  si  applicano  le
          soprattasse   e   le   pene  pecuniarie  previste  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi  a condizione che venga presentata, tra il 1› ed il
          30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle  imposte
          competente  in  ragione  del domicilio fiscale alla data di
          presentazione dell'istanza stessa  e  venga  effettuato  il
          pagamento  della somma di lire due milioni per ciascuno dei
          periodi  di  imposta  cui  le  violazioni  si  riferiscono.
          L'istanza deve  essere  redatta  in  duplice  esemplare  in
          conformita'  al  modello  approvato  con  il decreto di cui
          all'art. 32, comma 3. I versamenti devono essre  effettuati
          nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41".
          (Il  presente decreto ha differito il termine del 30 aprile
          1992 contenuto nel comma 6, al 20 giugno 1993).
             "Art. 58. - 1. (Omissis).
             2. L'imprenditore individuale  che,  alla  data  del  31
          dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al
          primo  periodo  del  comma  2  dell'art. 40 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni, puo', entro il  30  aprile  1992,
          optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi dal patrimonio
          dell'impresa,  con  effetto  dall'anno  1992,  mediante  il
          pagamento  di  una  somma  a  titolo  d'imposta sostitutiva
          dell'imposta   sul   reddito   delle    persone    fisiche,
          dell'imposta  locale  sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto  nella  misura  del  5  per   cento   del   valore
          dell'immobile  medesimo  determinato  con  i criteri di cui
          all'art. 52, comma 4, del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, nel
          caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale,
          e del 10 per cento  nel  caso  di  acquisto  in  regime  di
          impresa.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  28  febbraio
          1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della
          dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.
             3  - 4. (Omissis)". (Il presente decreto ha differito il
          termine del 30 aprile 1992, al 20 giugno 1993).
             "Art. 63 (come modificato dal decreto qui pubblicato). -
          1.  (Omissis).
             2. I soggetti di cui al comma 1, tra  il  1›  ed  il  30
          aprile  1992,  devono  spedire  per lettera raccomandata le
          dichiarazioni  integrative,  relativamente  agli  ammontari
          complessivi  dei  vari pagamenti effettuati e ai periodi di
          imposta per i  quali  intendono  avvalersi  della  facolta'
          prevista  nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione
          si applicano le disposizioni di cui al  comma  2  dell'art.
          32.
             3 - 4. (Omissis).
             5.  I  versamenti  delle  ritenute  dovute  in base alle
          dichiarazioni integrative devono essere effettuati  in  tre
          rate  di  uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e
          luglio 1993. Si applicano  le  disposizioni  dell'art.  39,
          commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6.
             6 - 8. (Omissis).
             9.  Relativamente  alle somme e ai valori per i quali il
          termine di presentazione  della  dichiarazione  e'  scaduto
          anteriormente    al    30    novembre    1991,    ai   fini
          dell'applicazione  della  normativa  di  cui  al   presente
          articolo  si considerano validi i versamenti delle ritenute
          effettuati anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  a  condizione che venga presentata
          dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente  ai
          predetti  versamenti,  le  somme pagate, anteriormente alla
          data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di
          interessi, soprattasse e pene pecuniarie.  Le  controversie
          pendenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge, aventi per oggetto  pene  pecuniarie  e  soprattasse
          relative   ad   infrazioni   diverse   da  quelle  connesse
          all'effettuazione delle ritenute, possono  essere  definite
          mediante  il  pagamento  del  10  per  cento delle predette
          sanzioni". (Il presente decreto ha differito il termine del
          30 aprile 1992 contenuto nel comma 2, al 20 giugno 1993).
             "Art. 64. -  1.  Le  controversie  relative  ai  tributi
          amministrati  dal dipartimento delle dogane e delle imposte
          indirette  pendenti  presso  l'Amministrazione  o   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge per violazioni  commesse  fino  al  30
          settembre  1991,  possono,  su  istanza  del  contribuente,
          essere definite con il  pagamento  dei  tributi,  accertati
          dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del
          minimo della relativa pena pecuniaria.
             2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 rel-
          ative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, costituenti reati
          suscettibili  di   definizione   in   via   amministrativa,
          accertate  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  potranno  essere,  ad   istanza   dell'interessato,
          estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e
          del  20  per  cento  del  minimo  della sanzione pecuniaria
          applicabile.
             3 - 4. (Omissis)". (Il presente decreto  ha  fissato  il
          termine  per la presentazione delle istanze di cui ai commi
          1 e 2 al 20 giugno 1993).
             Il  titolo  VI  della  citata  legge  n. 413/1991, reca:
          "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni
          e pendenze tributarie".
             (b) Si trascrivono gli articoli 1, 2  e  3  del  D.M.  4
          febbraio   1992,   recante   "Definizione  agevolata  delle
          controversie doganali":
             "Art. 1. - 1. Ai  sensi  dell'art.  64  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413,  e'  consentita,  ad  istanza del
          contribuente, l'estinzione delle violazioni in  materia  di
          diritti  doganali, di imposte di fabbricazione e di imposte
          di consumo amministrati dal Dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte  indirette,  commesse  fino al 30 settembre 1991 ed
          accertate fino al 1› gennaio 1992,  punibili  con  sanzione
          amministrativa   o   pena  pecuniaria,  ovvero  costituenti
          delitti suscettibili di definizione in via  amministrativa.
          L'estinzione delle violazioni comporta anche la definizione
          delle   controversie   d'imposta   eventualmente  connesse,
          pendenti    davanti    all'autorita'    amministrativa    o
          giudiziaria.
             2.  E' altresi' consentita l'estinzione delle violazioni
          di cui al primo comma, commesse fino al 30 settembre 1991 e
          non ancora accertate alla data del  1›  gennaio  1992,  nei
          limiti  dei  fatti  spontaneamente dichiarati nell'istanza.
          Entro tali limiti e ove si renda possibile, tale estinzione
          comporta anche la definizione delle controversie  d'imposta
          eventualmente connesse".
             "Art.  2.  - 1. Le istanze per l'estinzione agevolata di
          cui al presente  decreto  sono  irrevocabili,  non  possono
          contenere  riserve e condizioni e debbono essere presentate
          entro il 31 marzo 1992. Si considerano presentate in  tempo
          utile anche le istanze spedite a mezzo raccomandata postale
          con avviso di ricevimento entro il predetto termine.
             2.  Le  istanze relative alle violazioni di cui all'art.
          1,  primo  comma,  debbono  essere  presentate  all'ufficio
          doganale  o  all'ufficio  tecnico  di  finanza  che  ha  la
          gestione  del  contesto  e  deve  esservi  allegata   copia
          dell'ultimo     atto    dell'Amministrazione    finanziaria
          notificato al richiedente concernente il contesto medesimo.
             3. Le istanze relative alle violazioni di  cui  all'art.
          1,  secondo  comma,  debbono  essere presentate all'ufficio
          doganale o all'ufficio tecnico di finanza presso  il  quale
          sono state prodotte le dichiarazioni o le denunzie inesatte
          o incomplete, ovvero competente a ricevere le dichiarazioni
          o    le    denunzie    omesse,    ovvero,   in   subordine,
          territorialmente competente in relazione alla sede  o  alla
          residenza dell'interessato.
             4.  Qualora  il  contribuente  intenda  avvalersi  della
          facolta' di rateazione di cui al successivo art. 3,  quarto
          comma, deve farne espressa richiesta nell'istanza.
             5.    Nell'istanza   il   contribuente   deve   comunque
          dichiarare, a termine della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e
          successive  modificazioni,  di  non  trovarsi nelle ipotesi
          previste dall'art. 65 della  legge  30  dicembre  1991,  n.
          413".
             "Art. 3. - 1. L'ufficio, nei trenta giorni successivi al
          ricevimento  dell'istanza,  comunica  al  richiedente,  con
          apposito invito a pagamento, l'importo  delle  penalita'  e
          degli  eventuali  diritti da corrispondere, le modalita' di
          pagamento e l'ufficio competente alla riscossione.
             2.  L'ammontare  delle  penalita'  e  dei   diritti   va
          determinato:
               a)   nei   casi   di  cui  all'art.  1,  primo  comma,
          desumendolo    dalll'ultimo    atto    dell'Amministrazione
          finaniaria concernente il contesto;
               b)  nei  casi  di cui all'art. 1, secondo comma, sulla
          base dei fatti spontaneamente dichiarati dall'interessato.
             3. Debbono essere corrisposti non oltre i cinque  giorni
          lavorativi successivi al recapito dell'invito:
               a)  l'importo  dei  dazi,  dei  prelievi e delle altre
          imposizioni all'importazione ed  all'esportazione  previste
          dai regolamenti comunitari;
               b)  l'importo  degli  altri  tributi  di ammontare non
          superiore a lire cinque milioni;
               c) l'importo delle penalita'  commisurato  al  20  per
          cento del minimo delle sanzioni applicabili.
             4.  L'importo dei tributi diversi dai dazi, dai prelievi
          e   dalle    altre    imposizioni    all'importazione    ed
          all'esportazione previste dai regolamenti comunitari il cui
          ammontare  superi  i  cinque  milioni  di  lire puo' essere
          suddiviso,  sempre  che  ne  sia  stata   fatta   esplicita
          richiesta  nell'istanza,  in due rate delle quali la prima,
          pari al 40% di detto importo, con  scadenza  al  30  giugno
          1992 e la seconda, per la differenza al 30 settembre 1992.
             5. Nei casi di rateazione deve essere prestata, entro il
          termine  di  cui al precedente terzo comma, idonea garanzia
          bancaria od assicurativa a  copertura  delle  somme  e  dei
          periodi oggetto di dilazione.
             6.   In   caso  di  mancata  ottemperanza  all'invito  a
          pagamento di cui al primo comma o di mancato  rispetto  dei
          termini di cui al presente articolo, l'amministrazione pro-
          cede,    stante    l'irrevocabilita'   dell'istanza,   alla
          riscossione coattiva, in unica soluzione, delle somme  liq-
          uidate  nell'invito a pagamento, delle indennita' di mora e
          degli interessi; viene meno  altresi'  il  beneficio  della
          compensazione delle spese di lite".
             (c)  Si  trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli
          articoli, le disposizioni del D.P.R. n. 600/1973,  recante:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi", cosi' come modificati  da  successivi
          provvedimenti, alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art.  9,  ultimo  comma. - La dichiarazione, diversa da
          quella  di  cui  al  quarto  comma,  puo'  comunque  essere
          integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54,
          per  correggere  errori  o  omissioni  mediante  successiva
          dichiarazione, redatta su stampati approvati ai  sensi  del
          primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per
          la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo
          di   imposta  successivo,  sempreche'  non  siano  iniziati
          accessi,  ispezioni  e  verifiche  o  la violazione non sia
          stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati
          gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".
             "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento  dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an-
          notate  nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma
          del n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo
          comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono
          posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
          dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra
          che ne ha tenuto conto per la  determinazione  del  reddito
          soggetto  ad  imposta o che non hanno rilevanza allo stesso
          fine; alle  stesse  condizioni  sono  altresi'  posti  come
          ricavi  a  base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
          il contribuente non ne indica il soggetto  beneficiario,  i
          prelevamenti  annotati  negli stessi conti e non risultanti
          dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte
          ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
          contribuente o dal suo  rappresentante;  in  mancanza  deve
          essere  indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilancio o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa' ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e pagamenti per
          conto  di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio  e  all'individuazione   del   soggetto   tenuto   a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  n.  7),  all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta  del  risparmio  e   all'esercizio   del   credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende  e
          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati relativi ai servizi dei  conti  correnti  postali,  ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei  conti  intrattenuti  con  il   contribuente   con   la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da   terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi agli stessi conti  possono  essere  richiesti  con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsbile
          della  sede  o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia
          immediata al soggetto  interessato;  la  relativa  risposta
          deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
              8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori e prestatori di lavoro  autonomo  nominativamente
          indicati.
             Gli  inviti  e  le richieste di cui al presente articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento, che non puo'  essere  inferiore  a  quindici
          giorni  ovvero  per  il  caso  di  cui  al n. 7) a sessanta
          giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo  di
          trenta   giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto  di
          credito, per giustificati motivi, dal competente  ispettore
          compartimentale;
              8-  bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi".
             "Art. 54, comma quinto. - In caso di presentazione della
          dichiarazione   integrativa   entro   il   termine  per  la
          presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta
          successivo, in luogo delle sanzioni previste negli artt. 46
          e 49 si applica la  soprattassa  del  30  per  cento  della
          maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della
          maggiore    imposta    che    risultera'   dalla   suddetta
          dichiarazione  integrativa  viene  effettuato  prima  della
          presentazione  della  stessa  nei  termini  previsti  per i
          versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15  per
          cento.  La  soprattassa  e' aumentata al 60 per cento se la
          dichiarazione integrativa e' presentata  entro  il  termine
          relativo  alla  dichiarazione  per  il  secondo  periodo di
          imposta successivo".
             (d) Si riporta il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  n.
          602/1973  (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
          reddito) e successive modificazioni:
             "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). -
          Decorso un semestre dalla data di scadenza del  termine  di
          presentazione  della  dichiarazione si applica a carico del
          contribuente l'itneresse del 4,5 per cento sulle imposte  o
          sulle  maggiori  imposte  dovute,  in base a rettifica o ad
          accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo
          fino alla data della consegna all'esattore  dei  ruoli  nei
          quali e' effettuata l'iscrizione.
             L'interesse  calcolato  dall'ufficio  delle  imposte  e'
          riscosso mediante ruolo.
             E' in  facolta'  del  contribuente  di  richiedere,  nel
          ricorso  alla  commissione di primo grado, che le imposte e
          le   maggiori    imposte    risultanti    dall'accertamento
          dell'ufficio  siano  iscritte  provvisoriamente a ruolo nel
          loro intero ammontare con l'interesse  semestrale  del  4,5
          per   cento   gia'   maturato,   ovvero   per   una   parte
          dell'ammontare stesso in misura diversa da quella  prevista
          dall'art.  15.
             Gli   interessi  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano sulle maggiori imposte dovute in  relazione  alle
          dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art.
          9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600".
             (e)  Si  riporta il testo dell'art. 48, primo comma, del
          D.P.R. n.  633/1972 (Istituzione e disciplina  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto), cosi' come modificato da successivi
          provvedimenti:
             Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti). -  Se  gli
          adempimenti  omessi  o irregolarmente eseguiti, relativi ad
          operazioni  imponibili,  risultano  regolarizzati  entro  i
          trenta  giorni  successivi a quello di scadenza del termine
          per la presentazione della dichiarazione annuale, in  luogo
          delle  sanzioni  stabilite  negli  articoli  precedenti  si
          applica la soprattassa del 20% dell'imposta  relativa  alle
          operazioni    regolarizzate,    ridotta   al   5%   se   la
          regolarizzazione e'  eseguita  entro  trenta  giorni  dalla
          scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli
          articoli  27  e  33  nella quale l'operazione doveva essere
          computata, se la regolarizzazione avviene entro il  termine
          di  presentazione della dichiarazione per l'anno successivo
          la soprattassa e' elevata al 40%,  se  la  regolarizzazione
          avviene   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa
          e' elevata al 60%; l'ammontare dei  versamenti  eseguiti  a
          titolo  di  soprattassa,  con  gli  estremi  delle relative
          quietanze,  deve  essere  annotato  nel  registro  di   cui
          all'art.  23  o  24  ovvero  in  quello di cui all'art. 39,
          secondo  comma.  La  disposizione  si  applica  anche  alle
          regolarizzazioni  effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e
          quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in
          aumento. Per le violazioni che non danno luogo a  rettifica
          o  ad  accertamenti  d'imposta  le sanzioni stabilite negli
          articoli precedenti  sono  ridotte  rispettivamente  ad  un
          quinto   e   alla   meta'   se  gli  adempimenti  omessi  o
          irregolarmente  eseguiti  risultano   regolarizzati   entro
          trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro
          i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine
          di  presentazione della dichiarazione annuale; se risultano
          regolarizzati  entro  il  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione   per  l'anno  successivo  le  sanzioni  sono
          ridotte a due terzi.  Se  i  corrispettivi  non  registrati
          vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale
          non  si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle
          pene pecuniarie  dovute  per  la  violazione  dei  relativi
          obblighi  di  fatturazione e di registrazione nonche' degli
          obblighi in  materia  di  bolla  di  accompagnamento  e  di
          scontrino  e  ricevuta  fiscale, qualora anteriormente alla
          presentazione  della  dichiarazione   sia   stata   versata
          all'ufficio  una  somma pari ad un decimo dei corrispettivi
          non registrati; se risultano regolarizzati entro il termine
          di presentazione della dichiarazione per  il  secondo  anno
          successivo  le  sanzioni  sono  ridotte  a  tre  quarti. Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si   applicano
          sempreche'  la  violazione  non sia gia' stata constatata e
          comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui
          all'art.  52.
              (Omissis). ".
             (f) Il testo dell'art. 1 della legge n. 97/1977, recante
          "Disposizione in materia di riscossione delle  imposte  sui
          redditi",    cosi'    come    modificato    da   successivi
          provvedimenti, e' il seguente:
             "Art. 1. - A decorrere  dall'anno  1977  i  contribuenti
          soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche o
          all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  devono
          versare  nel  mese di novembre di ciascun anno, a titolo di
          acconto dell'imposta dovuta per  il  periodo  d'imposta  in
          corso,  un  importo  pari  al  75  per  cento  dell'imposta
          relativa al periodo precedente,  come  indicata,  al  netto
          delle  detrazioni  e dei crediti d'imposta e delle ritenute
          d'acconto, nella dichiarazione dei redditi  presentata  per
          il  periodo  stesso.  Se per il periodo precedente e' stata
          omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per
          cento dell'imposta corrispondente  al  reddito  complessivo
          che  avrebbe  dovuto  essere  dichiarato,  al  netto  delle
          detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
             I  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coin-
          cide  con  l'anno  solare  devono  effettuare il versamento
          nell'undicesimo mese dell'esercizio  o  periodo  stesso,  a
          decorrere   dal  primo  esercizio  o  periodo  di  gestione
          iniziato dopo il 30 giugno 1976. I soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  che  per  effetto   di
          disposizioni  legislative  approvano  il  bilancio  oltre i
          termini previsti dall'art. 2364 del codice civile,  debbono
          effettuare  il  versamento  d'acconto  entro due mesi dalla
          scadenza del termine stabilito per la  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi  relativi  all'anno  precedente
          sempreche' cio' non comporti una abbreviazione del  termine
          di versamento di cui al primo comma.
             A  decorrere  dall'anno  1978  l'acconto non deve essere
          versato  se  l'imposta  relativa   al   periodo   d'imposta
          precedente   al   netto  delle  detrazioni  e  dei  crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare  non
          superiore  a  lire  centomila  per  i contribuenti soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  ed  a  lire
          quarantamila  per  quelli  soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
             I coniugi che ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  13
          aprile  1977,  n.   114, hanno presentato congiuntamente la
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta  precedente
          possono     effettuare    separatamente    il    versamento
          dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare  il
          75  per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda
          indicata nella  dichiarazione  congiunta,  diminuita  delle
          detrazioni   e  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute
          d'acconto, a  lui  spettante  in  base  alla  dichiarazione
          stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare
          risulta  non  superiore  a  lire  centomila. Per il periodo
          d'imposta  in  corso,  i  coniugi  che   hanno   effettuato
          separatamente  il  versamento  d'acconto debbono presentare
          dichiarazioni separate; ove  presentino  una  dichiarazione
          congiunta,   l'imposta   e'   liquidata  separatamente  nei
          confronti di ciascuno di essi al netto delle  detrazioni  e
          dei   crediti   d'imposta   e   delle   ritenute  d'acconto
          rispettivamente  spettanti,   ferme   restando   le   altre
          disposizioni  dell'art.  17  della legge 13 aprile 1977, n.
          114.
             Nel caso di  successione  apertasi  durante  il  periodo
          d'imposta  in  corso  alla data stabilita per il versamento
          dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".