Art. 3-bis. (( 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto in materia di )) (( imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di )) (( cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (a), )) (( all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. )) (( 131 (b), e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre )) (( 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 )) (( novembre 1991, n. 363, e )) (( successive modificazioni (c), sono definite, su istanza )) (( irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della )) (( controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, )) (( mediante il pagamento della meta' dell'imposta conseguente )) (( all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione )) (( ovvero della meta' della maggiore imposta conseguente )) (( all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. )) (( Le imposte gia' corrisposte a seguito dell'accertamento sono )) (( computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. )) (( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per )) (( gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto non siano )) (( ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta )) (( semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera )) (( raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo )) (( giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per )) (( l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente )) (( periodo e' differito fino al 20 giugno 1993. A seguito )) (( dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme )) (( dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta )) (( giorni dalla notificazione del relativo avviso. )) (( 2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per )) (( l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a )) (( quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore )) (( iniziale il valore finale risultante dalla precedente )) (( dichiarazione aumentato della meta' del maggiore valore )) (( accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa )) (( presentazione della dichiarazione, la meta' del valore finale )) (( accertato. )) )) (( 3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo )) (( non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle )) (( sanzioni ed interessi gia' corrisposti, per la vertenza che si )) (( intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. ))
(a) Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), cosi' come successivamente modificato: "Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1 gennaio 1975". (b) Si trascrive il testo dell'art. 26 del D.L. n. 55/1983, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983": "Art. 26. - (1) Per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1 gennaio 1983, e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. (2) L'imposta e' commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'art. 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1 gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione. (3) L'imposta di cui ai commi precedenti potra' essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato. (4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983. (5) L'imposta di cui ai commi precedenti non e' dovuta per gli immobili di cui all'art. 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed e' dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso art. 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non e' altresi' dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonche' per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983. (6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione. (7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti e' di esclusiva spettanza dell'erario. (8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio". (c) Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 229/1991 si veda la nota (o) all'art. 2.