Art. 3-bis.
(( 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto in materia di   ))
(( imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di    ))
(( cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni    (a),     ))
(( all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.   ))
(( 131    (b),    e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre  ))
(( 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18     ))
(( novembre 1991, n. 363, e                                        ))
(( successive modificazioni    (c),    sono definite, su istanza   ))
(( irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della ))
(( controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati,      ))
(( mediante il pagamento della meta' dell'imposta conseguente      ))
(( all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione   ))
(( ovvero della meta' della maggiore imposta conseguente           ))
(( all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni.   ))
(( Le imposte gia' corrisposte a seguito dell'accertamento sono    ))
(( computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. ))
(( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per ))
(( gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore     ))
(( della legge di conversione del presente decreto non siano       ))
(( ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta ))
(( semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera     ))
(( raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo   ))
(( giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per   ))
(( l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente    ))
(( periodo e' differito fino al 20 giugno 1993. A seguito          ))
(( dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme   ))
(( dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta       ))
(( giorni dalla notificazione del relativo avviso.                 ))
(( 2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per           ))
(( l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a    ))
(( quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore     ))
(( iniziale il valore finale risultante dalla precedente           ))
(( dichiarazione aumentato della meta' del maggiore valore         ))
(( accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa            ))
(( presentazione della dichiarazione, la meta' del valore finale   ))
(( accertato. ))                                                   ))
(( 3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo    ))
(( non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle ))
(( sanzioni ed interessi gia' corrisposti, per la vertenza che si  ))
(( intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di ))
(( conversione del presente decreto.                               ))
 
             (a)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del D.P.R. n.
          643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
          di  valore  degli  immobili),  cosi'  come  successivamente
          modificato:
             "Art.  3  (Applicazione  dell'imposta  per  decorso  del
          decennio).  - Per gli immobili  appartenenti  a  titolo  di
          proprieta'  o  di  enfiteusi  alle  societa' di ogni tipo e
          oggetto e  agli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',   compresi   i   consorzi,  le  associazioni  non
          riconosciute e le organizzazioni  di  cui  all'art.  2  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 598, l'imposta si applica,
          oltre che nei casi previsti  dall'articolo  precedente,  al
          compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.
             Qualora  successivamente  all'acquisto  venga costituito
          sull'immobile un diritto di usufrutto,  uso,  abitazione  o
          superficie  l'imposta  si liquida sull'incremento di valore
          della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito
          della  parte  sottoposta  a   tassazione   all'atto   della
          costituzione  del  diritto.  Nei  casi  di fusione tra piu'
          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche
          del periodo di tempo in cui gli immobili  sono  appartenuti
          alle societa' fuse o incorporate.
             Le  disposizioni  di  quest'articolo si applicano dal 1›
          gennaio 1975".
             (b) Si trascrive il  testo  dell'art.  26  del  D.L.  n.
          55/1983,  recante  "Provvedimenti  urgenti  per  il settore
          della finanza locale per l'anno 1983":
             "Art. 26. - (1) Per gli immobili di cui all'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1›
          gennaio  1983, e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento
          di valore degli immobili.
             (2) L'imposta e' commisurata  all'incremento  di  valore
          verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o
          della  precedente  tassazione ed il 1› gennaio 1983. Per la
          determinazione della differenza imponibile si  applicano  i
          criteri  di  cui  all'art.  6 del predetto decreto n. 643 e
          successive modificazioni,  assumendo  quale  valore  finale
          quello  venale  del  bene al 1› gennaio 1983 e quale valore
          iniziale quello alla data dell'acquisto o della  precedente
          tassazione.
             (3)  L'imposta  di cui ai commi precedenti potra' essere
          commisurata  in   via   forfettaria,   su   richiesta   del
          contribuente,  ad  un  incremento imponibile pari al 15 per
          cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione
          di  anno  superiore  al  semestre  compreso  tra  la   data
          dell'acquisto  o  della  precedente  tassazione  ed  il  1›
          gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di
          decadenza,  entro  il  termine   di   presentazione   della
          dichiarazione.  Nelle successive applicazioni della imposta
          si assume come valore iniziale quello del  bene  alla  data
          dell'acquisto  o  della  tassazione antecedente a quella di
          cui   al   presente   comma,   maggiorato   dell'incremento
          imponibile forfettariamente determinato.
             (4)    La    dichiarazione   relativa   all'applicazione
          dell'imposta dovuta ai  sensi  dei  commi  precedenti  deve
          essere presentata entro il 30 giugno 1983.
             (5)  L'imposta  di cui ai commi precedenti non e' dovuta
          per gli immobili di cui all'art.  25,  secondo  comma,  del
          decreto   26   ottobre   1972,   n.   643,   e   successive
          modificazioni, ed e' dovuta per  gli  immobili  di  cui  al
          quarto e quinto comma dello stesso art. 25 con le riduzioni
          ivi  previste.  L'imposta  non  e'  altresi' dovuta per gli
          immobili acquistati successivamente al  31  dicembre  1981,
          per  gli  immobili  per i quali successivamente alla stessa
          data si sia compiuto il precedente  decennio,  nonche'  per
          gli  immobili  trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e
          per quelli per i quali il  decennio  si  compia  nel  corso
          dell'anno 1983.
             (6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile
          venga  alienato  nei  termini  ed  alle condizioni previste
          dall'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n.  168,  l'imposta
          relativa  a  tale  alienazione  si  applica con riferimento
          all'incremento di valore verificatosi successivamente  alla
          data  dell'acquisto  o  della  precedente  tassazione senza
          tener  conto  di  quella  applicata  ai  sensi  dei   commi
          precedenti.    L'eventuale  maggiore imposta corrisposta ai
          sensi dei precedenti commi viene rimborsata,  su  richiesta
          del  contribuente  da  presentare al competente ufficio del
          registro, a pena di decadenza, entro sei  mesi  dalla  data
          della registrazione dell'atto di alienazione.
             (7)  Il  gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti
          e' di esclusiva spettanza dell'erario.
             (8) Per quanto non  previsto  dai  commi  precedenti  si
          applicano  le  disposizioni  del predetto decreto n. 643, e
          successive modificazioni, relative all'imposta per  decorso
          del decennio".
             (c)  Per  il  testo  dell'art. 1 del D.L. n. 229/1991 si
          veda la nota (o) all'art. 2.