Art. 3-quater.
(( 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della    ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), si considerano pendenti     ))
(( anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e     ))
(( secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre ))
(( 1972, n. 636 (b), se alla data di entrata in vigore della legge ))
(( di conversione del presente decreto non e' stata notificata     ))
(( ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende  ))
(( ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato ))
(( articolo 17 (b) non e' stato ancora rigettato quale             ))
(( improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.          ))
 
             (a)  Il  titolo  VI  (articoli  32-66)  della  legge  n.
          413/1991 reca disposizioni  per  agevolare  la  definizione
          delle situazioni e pendenze tributarie.
             (b)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del D.P.R. n.
          636/1972  (Revisione  della  disciplina   del   contenzioso
          tributario),  come  sostituito  dall'art.  8  del  D.P.R. 3
          novembre 1981, n. 739:
             "Art. 17 (Presentazione del ricorso). -  Il  ricorso  e'
          proposto  mediante  consegna  o  spedizione, in plico senza
          busta   raccomandato    con    avviso    di    ricevimento,
          dell'originale alla segreteria della commissione tributaria
          e  di  una  copia in carta semplice all'ufficio tributario.
          Della consegna e' rilasciata ricevuta.
             L'ufficio tributario, se la copia ad  esso  assegnata  o
          spedita  e'  sostanzialmente  difforme,  puo' chiedere fino
          all'udienza di discussione che il  ricorso  sia  dichiarato
          inammissibile.
             Resta  fermo  quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28
          novembre 1980, n. 787".