Art. 3-quater. (( 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della )) (( legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), si considerano pendenti )) (( anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e )) (( secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre )) (( 1972, n. 636 (b), se alla data di entrata in vigore della legge )) (( di conversione del presente decreto non e' stata notificata )) (( ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende )) (( ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato )) (( articolo 17 (b) non e' stato ancora rigettato quale )) (( improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva. ))
(a) Il titolo VI (articoli 32-66) della legge n. 413/1991 reca disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie. (b) Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739: "Art. 17 (Presentazione del ricorso). - Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e' sostanzialmente difforme, puo' chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787".