Art. 3-quinquies.
(( 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per    ))
(( effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto,      ))
(( possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio   ))
(( competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si      ))
(( applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.    ))
(( 516, e successive modificazioni (a).                            ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 24 del D.L. n. 429/1982 (Norme
          per la repressione della evasione in materia di imposte sui
          redditi  e  sul  valore  aggiunto  e   per   agevolare   la
          definizione  delle  pendenze  in materia tributaria), cosi'
          come  modificato  dal  D.L.  15  dicembre  1982,  n.   916,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  12 febbraio
          1983, n. 27, e' il seguente:
             "Art.  24.  -  Le  controversie  relative  alle  imposte
          dirette  abolite  per  effetto  della  riforma  tributaria,
          pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite, su richiesta del contribuente o del
          sostituto  d'imposta,  per  un imponibile pari ai due terzi
          del  maggiore   imponibile   accertato   dall'ufficio.   La
          richiesta  comporta l'abbandono dell'eventuale controversia
          concernente l'applicabilita' della  definizione  automatica
          degli imponibili ai sensi del D.L. 5 novembre 1973, n. 660,
          convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973,
          n. 823.
             Alla  definizione  delle  controversie a norma del comma
          precedente  conseguono   l'estinzione   del   procedimento,
          l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e
          la  non applicazione delle sanzioni amministrative previste
          per  l'omissione,  l'incompletezza,  la  infedelta'  e   la
          tardivita'  della  dichiarazione,  salvo  il  disposto  del
          successivo sesto comma.
             I  contribuenti  devono  spedire  per  raccomandata   ai
          competenti  uffici  delle imposte dirette, entro il mese di
          novembre  1982,  apposita  istanza  recante,  per   ciascun
          periodo  di  imposta,  l'indicazione  della  controversia o
          delle controversie delle quali si chiede la  definizione  e
          delle   somme   gia'   versate  a  titolo  di  imposta,  di
          maggiorazioni di imposta e di interessi.
             L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle
          sovrimposte  e  delle   addizionali   corrispondenti   agli
          imponibili  definiti  al  netto  di  quanto gia' iscritto a
          ruolo o versato, e' riscosso mediante iscrizione a ruolo  a
          norma dell'art. 20.
             Se  le  controversie di cui al primo comma riguardano la
          classificazione  del  reddito  di  ricchezza  mobile  nella
          categoria  B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente
          all'imponibile definito e' determinata in base  alla  media
          delle   aliquote   delle   due   categorie.     Ogni  altra
          controversia    concernente     la     qualificazione     o
          classificazione  del  reddito  o  l'aliquota applicabile si
          intende   definita    in    conformita'    all'accertamento
          dell'ufficio.
             Restano   fermi,   fino  alla  concorrenza  dell'importo
          corrispondente agli imponibili definiti,  le  maggiorazioni
          d'imposta,   gli   interessi   e  le  soprattasse  riscossi
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto".