Art. 3-sexies. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 )) (( dicembre 1992, n. 545 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente )) (( periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro )) (( della finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il )) (( Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite )) (( sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in )) (( citta' che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono gia' )) (( sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano )) (( una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo )) (( fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni )) (( decentrate delle commissioni tributarie regionali in citta' )) (( che, pur non essendo capoluogo di regione, sono gia' sedi di )) (( corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo )) (( fiscale". ))
(a) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 545/1992, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in citta' che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono gia' sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in citta' che, pur non essendo capoluogo di regione, sono gia' sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale. 2.-5. (Omissis) ".