Art. 3-sexies.
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31        ))
(( dicembre 1992, n. 545 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente    ))
(( periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro     ))
(( della finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il  ))
(( Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite        ))
(( sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in  ))
(( citta' che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono gia'   ))
(( sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano ))
(( una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo      ))
(( fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni   ))
(( decentrate delle commissioni tributarie regionali in citta'     ))
(( che, pur non essendo capoluogo di regione, sono gia' sedi di    ))
(( corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo    ))
(( fiscale".                                                       ))
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, comma 1, del
          D.Lgs. n.   545/1992,  recante  "Ordinamento  degli  organi
          speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed  organizzazione
          degli uffici di collaborazione in attuazione  della  delega
          al  Governo  contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
          1991, n. 413", come modificato dal presente decreto:
             "Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi  di
          giurisdizione  in  materia  tributaria previsti dal decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636,
          sono  riordinati  in  commissioni  tributarie  provinciali,
          aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  provincia,  ed   in
          commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo
          di  ogni  regione. Entro il 30 giugno 1993, con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro  e  con  il  Ministro di grazia e giustizia, possono
          essere  istituite  sezioni  decentrate  delle   commissioni
          tributarie  provinciali  in  citta'  che,  pur  non essendo
          capoluogo di  provincia,  sono  gia'  sedi  di  commissione
          tributaria  e  sedi  di  tribunale  e presentano una grande
          rilevanza ai fini del carico di lavoro  in  campo  fiscale;
          con   analogo  decreto  possono  essere  istituite  sezioni
          decentrate delle commissioni tributarie regionali in citta'
          che, pur non essendo capoluogo di regione, sono  gia'  sedi
          di  corte  di appello e presentano particolare rilevanza in
          campo fiscale.
            2.-5. (Omissis) ".