Art. 4.
  1.  Alla  legge  30  dicembre  1991,  n. 413 (a), sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
dopo  le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo:
"Nei confronti dei  contribuenti  che  esercitano  contemporaneamente
prestazioni  di  servizi  ed  altre  attivita'  e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte  le  attivita'
esercitate.";
    b)  nell'articolo  24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rivalutazione non e',  altresi',  obbligatoria  per  gli
immobili  utilizzati  dalle  cooperative di cui all'articolo 10 ed al
primo  comma,  primo  periodo,  dell'articolo  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (b) .";
   b-bis) (( nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre   ))
(( 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993", e le ))
(( parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853   ))
(( del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del  ))
(( 1985 (c)" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre      ))
(( 1991";                                                          ))
    c) nell'articolo 34:
    1)  al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,"  sono
sostituite dalle parole: "anteriormente al 1› ottobre 1991";
    2) il comma 4 e' soppresso;
    d)  nell'articolo  36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole:  "e
successive  modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30
settembre 1991  e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio,  nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo
41- bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n. 600, e successive modificazioni (d) , notificati fino al 31
marzo 1993,";
    e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  " 3- bis. Per i soggetti ai quali sono imputati (( pro quota  ))  i
redditi  delle  imprese  familiari e delle societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre   1973,  n.  597,  e  successive  modificazioni  (e)  ,  ed
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni (f) , nonche' per i coniugi che gestiscono
l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita'
indicate   nel   comma   3   del   presente   articolo  va  ripartito
proporzionalmente  alla quota di partecipazione agli utili. In nessun
caso tale importo puo' risultare inferiore a  lire  100.000;  se,  in
relazione   ai   redditi   propri   e  di  partecipazione,  risultino
applicabili  al  medesimo  contribuente  importi  minimi  di  diverso
ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";
    f) nell'articolo 44:
    1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della
maggiore  imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o
enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai
sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli
articoli 54 e 55";
    2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non  trovi
compensazione  con  l'imposta  da versare a norma dei commi da 1 a 4,
potra' essere computata in detrazione nelle  liquidazioni  periodiche
dell'anno  1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene
pecuniarie gia' pagate.";
    3) il secondo periodo del comma 7 e' soppresso;
    g) nell'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  " 4- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la  sospensione  di
cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni
di  cui  all'articolo  60,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni
(g) .";
    h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso;
    i) nell'articolo 53:
    1)  al  comma  8,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da
tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari
per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
    2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora.";
    3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
  "12- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la  sospensione  di
cui   al   comma   12,   e'  altresi'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n. 131 (h), ed
all'articolo  40,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (i) .
   12-ter. (( I termini di impugnativa di cui al decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636    (l),     ))
(( e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di    ))
(( cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno        ))
(( 1993.";                                                         ))
    l)  nell'articolo  55,  comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono
sostituite dalle parole: "31 marzo 1993";
    m) nell'articolo 57:
    1) al comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "termini  di
prescrizione  e  di  decadenza  riguardanti" sono inserite le parole:
"l'accertamento e";
    2)  al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono
sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
    3) al comma 4, le parole: "1›  settembre  1991"  sono  sostituite
dalle parole: "30 novembre 1991";
    n) nell'articolo 59:
    1)  al  comma  1,  le  parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite
dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  " 1- bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti  a  ruolo  e  versati
indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente
i maggiori imponibili dichiarati.";
    o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1› settembre 1991" sono
sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".
   2. (( (Soppresso dalla legge di conversione). ))
  3.  L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre
1991, n. 413  (a),  ad  integrazione  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente
gia'  accantonato,  puo'  essere  imputato alle riserve preesistenti.
L'ammontare non prelevato dalle  riserve  puo'  essere  imputato  nel
conto  dei  profitti  e  delle perdite, in unica soluzione o in quote
costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il
quarto,  a  partire  dall'esercizio  chiuso  al 31 dicembre 1991 o da
quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a  tali  date.  Le
rettifiche  contabili  di  cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della
predetta legge (a) dovranno essere effettuate  nell'esercizio  chiuso
al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in
quelli in corso a tali date.
  4.  L'articolo  19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (m),
si interpreta  nel  senso  che  sono  esenti  da  imposte  dirette  e
indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici
in  societa'  per  azioni  e  quelle  con  esse  connesse, incluse le
operazioni di determinazione, sia  in  via  provvisoria  sia  in  via
definitiva,   del  patrimonio  netto  dei  predetti  soggetti  e  non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i  maggiori  valori
iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni,
dalle  societa'  derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
  5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di
fusione e di scissione  effettuate  dalle  societa'  derivanti  dalle
trasformazioni,  fino a quando sono interamente possedute dallo Stato
e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  7  della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni (n).
  6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre
1990, n. 408 (o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  con
esclusione  di  quelle  in materia di diritti doganali, di imposte di
fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".
  7. A decorrere dal 1› gennaio 1992 la ritenuta di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600 (d), non si applica agli interessi, premi ed
altri  frutti  maturati  derivanti  da  depositi  e  conti   correnti
intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.
  8.  Per  l'anno  1993  i  sostituti d'imposta hanno facolta' di non
svolgere le attivita' previste  dall'articolo  78,  comma  13,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413  (a),  qualora  ne  abbiano  data
comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992;  in  tal
caso  per  lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle
predette attivita', ma resta fermo quello di tenere  conto,  ai  fini
del  conguaglio  da  effettuare in sede di ritenuta di acconto con le
modalita' previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,  n.
413   (a),   del   risultato   contabile   della  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
Nessun  compenso  e'  dovuto  ai   sostituti   d'imposta   per   tale
adempimento.
8-bis. (( Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento e' ))
(( data facolta' di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i  ))
(( dipendenti ne' facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di     ))
(( effettuare le operazioni di cui alla lettera (d) del comma 13   ))
(( dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a).      ))
  9.  La facolta' di costituzione dei centri di assistenza fiscale di
cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413
(a), e' estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di  patronato  riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (p).
9-bis. (( All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 4 settembre 1992, n. 395 (q), sono apportate le seguenti        ))
(( modificazioni:                                                  ))
(( a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite   ))
(( dalle seguenti: "entro il 31 marzo", e le parole: "entro il 15  ))
(( aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";   ))
(( b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono        ))
(( sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno".                ))
 
             (a)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il  testo  di talune disposizioni della legge n.
          413/1991, modificate  dal  presente  articolo  ovvero  alle
          quali lo stesso fa rinvio (per quelle non riportate si veda
          la nota (a) all'art. 3):
             "Art.   10.   -  1.  Al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a)   all'art.   32,   primo  comma,  dopo  le  parole:
          'trecentosessanta  milioni  di  lire'  sono   inserite   le
          seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
          servizi  e  per gli esercenti arti e professioni, ovvero di
          lire un miliardo per le imprese aventi  per  oggetto  altre
          attivita'";  in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  'Si
          applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma
          dell'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni.   Nei   confronti   dei   contribuenti   che
          esercitano  contemporaneamente  prestazioni  di  servizi ed
          altre attivita' e non provvedono alla distinta  annotazione
          dei   corrispettivi   resta   applicabile   il   limite  di
          trecentosessanta milioni di lire relativamente a  tutte  le
          attivita' esercitate.
               b)   all'art.   33,   primo  comma,  dopo  le  parole:
          'trecentosessanta  milioni  di  lire'  sono   inserite   le
          seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
          servizi  e  per gli esercenti arti e professioni, ovvero di
          lire un miliardo per le imprese aventi  per  oggetto  altre
          attivita'".
             2. (Omissis) ".
             "Art. 24. (Omissis).
             2.  Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma
          1 per gli immobili utilizzati  dai  soggetti  di  cui  alla
          lettera  c)  del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  destinati  allo  svolgimento  di  attivita'
          assistenziali,    previdenziali,   sanitarie,   didattiche,
          culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati  alle
          lettere  b),  f)  e  g)  del secondo comma dell'art. 25 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, per quelli vincolati ai sensi dell'art. 3 della  legge
          1› giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonche'
          per  le  aree  destinate  ad attivita' di pubblica utilita'
          possedute da enti pubblici competenti  per  lo  svolgimento
          delle  attivita' stesse. La rivalutazione non e', altresi',
          obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle  cooperative
          di  cui  all'art.  10,  ed  al  primo  comma, primo periodo
          dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 601.
             3 - 4. (Omissis) ".
             "Art. 29. - 1. Le imprese familiari, ai fini della  loro
          trasformazione   in   societa'  in  nome  collettivo  o  in
          accomandita  semplice,  mediante  conferimento   d'azienda,
          possono   avvalersi,  fino  al  30  settembre  1993,  delle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge
          19 dicembre 1984, n. 853,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17 febbraio 1985, n. 17, purche' costituite e
          risultanti  da  atto  pubblico  o  da   scrittura   privata
          autenticata  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art. 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  597,  e  successive  modificazioni,  alla  data  del 31
          dicembre 1991 ".
             "Art. 33 - 1 - 6. (Omissis).
             7. Sulla base delle quantita' e  valori  evidenziati  ai
          sensi  del  comma  5 del presente articolo nonche' ai sensi
          dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono  procedere
          ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle  scritture
          contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio
          chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo  di
          imposta in corso a tale data.
             8.  I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato
          dichiarazioni   integrative,    anche    per    definizione
          automatica,  possono  procedere alla regolarizzazione delle
          scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991
          o in quello del periodo di imposta in  corso  a  tale  data
          eliminando   le   attivita'   o   le  passivita'  fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi.  L'iscrizione  di dette variazioni, non comporta
          emergenza di componenti attivi  o  passivi  ai  fini  della
          determinazione  del reddito di impresa ne' la deducibilita'
          di quote di ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti
          alla riduzione dei relativi fondi.
             9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni
          di  cui  agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8
          si applicano altresi' per  le  iscrizioni  in  bilancio  di
          attivita'  in  precedenza  omesse, ma in tal caso il valore
          iscritto concorre alla formazione del  reddito  di  impresa
          nella  misura  del  20  per  cento.  Il residuo valore deve
          essere  accantonato  in  apposito  fondo  e  concorre  alla
          formazione  del  reddito  nel  periodo  di  imposta e nella
          misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
             10. (Omissis)".
             "Art. 38. - 1.  Il  contribuente  con  la  dichiarazione
          integrativa   puo'  richiedere,  per  i  periodi  d'imposta
          diversi da quelli indicati nel comma 1  dell'art.  34,  che
          l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche  e  l'imposta  locale  sui
          redditi  siano  definite per definizione automatica a norma
          del presente articolo.
             2.  La   dichiarazione   integrativa   per   definizione
          automatica  deve  contenere a pena di nullita' la richiesta
          di definizione per tutte le imposte e per tutti  i  periodi
          di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data
          del  31  dicembre  1991 i termini per l'accertamento di cui
          all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600;  ai fini dell'individuazione dei
          detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto
          dell'art.   19 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3  maggio
          1991,  n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          luglio 1991, n. 195. La definizione automatica  si  ottiene
          versando,  in  riferimento  a  ciascuna imposta, un importo
          pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali
          quali  risultano  dalla  dichiarazione  originaria.  Quando
          l'imposta  lorda  e  le addizionali superano l'ammontare di
          lire 10 milioni, la percentuale  applicabile  all'eccedenza
          e'  pari  al  18  per  cento;  quando  l'imposta lorda e le
          addizionali superano l'ammontare di  lire  40  milioni,  la
          percentuale  applicabile  all'eccedenza  e'  pari al 15 per
          cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che
          hanno  dichiarato  in  un  periodo  d'imposta   ricavi   di
          ammontare  non  superiore  a  lire 700.000.000 se esercenti
          attivita' di servizi,  di  intermediazione,  di  trasporto,
          alberghiera  e di somministrazione di alimenti e bevande in
          pubblici esercizi  o  a  lire  2.000.000.000  se  esercenti
          attivita'  di  produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se
          esercenti attivita' di commercio all'ingrosso o  al  minuto
          compresi  gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti
          arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi
          di  ammontare  non  superiore   a   lire   700.000.000   la
          definizione  automatica puo' essere effettuta adottando una
          percentuale pari  a  quella  risultante  dal  rapporto  tra
          l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei
          ricavi  o  compensi  calcolati  sulla base dei coefficienti
          presuntivi determinati con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre 1990, pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n.  303
          del  31  dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il
          1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi
          al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  ed  i
          ricavi  o  compensi  dichiarati, fermi restando gli importi
          minimi di  cui  al  comma  3.  Qualora  non  sussistano  le
          condizioni  per  l'applicazione dei coefficienti presuntivi
          di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al
          periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti  con
          riferimento  al  primo anno d'imposta precedente al 1990 in
          cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante  tutto
          il  periodo  di  imposta. Per i contribuenti che esercitano
          attivita' in relazione alle  quali  sono  previsti  diversi
          limiti  di  ricavi  si  fa riferimento all'attivita' da cui
          deriva  il  maggior  ammontare  dei  ricavi  stessi  se  le
          operazioni  effettuate  sono  state  annotate distintamente
          nelle  scritture  contabili;  in  mancanza  della  distinta
          annotazione   si   fa   riferimento   al   limite  di  lire
          5.000.000.000 relativamente all'ammontare  complessivo  dei
          ricavi.   Le   disposizioni   precedenti   si  applicano  a
          condizione che il reddito  di  impresa  ed  il  reddito  di
          lavoro   autonomo   derivante   dall'esercizio  di  arti  o
          professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per  cento
          dell'ammontare  del reddito complessivo dichiarato. In tale
          ipotesi,  se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono   insieme   i   redditi   sopra  menzionati,  le
          percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto
          sopra  menzionato  vanno  determinate   separatamente   per
          ciascun  reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale
          piu' elevata. La  percentuale  determinata,  ai  sensi  del
          presente comma, nei riguardi delle societa' ed associazioni
          di   cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   597   e   successive
          modificazioni,  ed all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, e delle aziende gestite in comunione  tra  i
          coniugi   e'   applicabile  anche  ai  fini  dell'eventuale
          definizione  automatica  dell'imposta  dovuta  dai  soci  o
          associati    o   dal   coniuge   qualora   i   redditi   da
          partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente
          dichiarati  in  relazione  ai  quali  puo'  applicarsi   la
          percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto
          sopra  menzionato,  non  siano  inferiori  al  60 per cento
          dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In  tale
          ipotesi,   se   alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono due o piu'  dei  redditi  sopra  menzionati,  si
          applica   la   percentuale   piu'  elevata.  Le  detrazioni
          d'imposta,  le  ritenute  e i crediti d'imposta non possono
          essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante
          dalla dichiarazione originaria.
             3.  Salvo  quanto  disposto  nei  commi  da  4  a  8,  i
          contribuenti  sono  ammessi  ad avvalersi della definizione
          automatica a condizione che per ciascun periodo di  imposta
          sia   riconosciuta   nella  dichiarazione  integrativa  una
          maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire  per
          le persone fisiche e per le societa' semplici che producono
          redditi  diversi  da  quelli  di  lavoro autonomo derivanti
          dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  Per  le  persone
          fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all'art. 5
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597 e successive modificazioni, e  all'articolo  5
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  e successive modificazioni, titolari di reddito di
          impresa e di redditi derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni  e per i soggetti all'imposta sul reddito delle
          persone guiridiche detto importo e' elevato a lire  400.000
          se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
          lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e
          dei  compensi  non  e' superiore a lire 200 milioni, a lire
          1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi  non  e'
          superiore   a   lire   360  milioni  a  lire  1.600.000  se
          l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a  1
          miliardo  di  lire,  a  lire  2.000.000  se l'ammontare dei
          ricavi e dei compensi non e' superiore  a  10  miliardi  di
          lire,  e  di  lire  400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali
          importi minimi si intendono solutori ai fini  di  tutte  le
          imposte di cui al comma 1.
             3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i
          redditi   delle   imprese  familiari  e  delle  societa'  o
          associazioni di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, e successive
          modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,   nonche'   per  i  coniugi  che  gestiscono
          l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le
          modalita' indicate nel comma 3  del  presente  articolo  va
          ripartito  proporzionalmente  alla  quota di partecipazione
          agli utili. In nessun  caso  tale  importo  puo'  risultare
          inferiore  a  lire  100.000;  se,  in  relazione ai redditi
          propri  e  di  partecipazione,  risultino  applicabili   al
          medesimo  contribuente importi minimi di diverso ammontare,
          deve essere versato quello di ammontare maggiore.
             4. Per la definizione automatica dei  periodi  d'imposta
          chiusi  in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  597,  17  e  24 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   598   e   successive
          modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte
          sui  redditi,  e successive modificazioni, la dichiarazione
          integrativa  deve  recare  la  diminuzione del 30 per cento
          della perdita dichiarata e deve essere versato  un  importo
          pari  al  10  per  cento  della  differenza  tra la perdita
          originariamente dichiarata e quella ridotta  ai  sensi  del
          presente  comma.  Per la definizione automatica dei periodi
          di imposta chiusi in perdita  o  in  pareggio  deve  essere
          versato  un importo almeno pari a quello minimo indicato al
          comma 3  per  ciascuno  dei  periodi  stessi.  Al  fine  di
          stabilire  se  un periodo di imposta e' chiuso in perdita o
          in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste
          dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al
          comma 2 e' applicato  sull'imposta,  comprese  le  relative
          addizionali,  corrispondente  al  reddito  non  ridotto per
          effetto di tale compensazione. Per le perdite  dei  periodi
          di  imposta  definiti  ai  sensi del presente articolo, con
          esclusione  dell'ultimo  periodo  cosi'  definito,  non  si
          applicano  le  disposizioni  predette fermo restando, per i
          periodi medesimi, l'effetto della compensazione  effettuata
          in   sede   di   dichiarazione  originaria  ai  fini  della
          corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.
             5. Per la definizione automatica dei  periodi  d'imposta
          per  i  quali  non e' stata presentata la dichiarazione dei
          redditi,  deve  essere  versato  un  importo  pari  a  lire
          2.000.000  per ciascuno dei periodi stessi; per le societa'
          e le associazioni di cui all'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e
          successive modificazioni, ed all'art. 5  del  citato  testo
          unico    delle    imposte   sui   redditi,   e   successive
          modificazioni, e per i  soggetti  all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  tale  importo e' elevato a lire
          4.000.000. Se la dichiarazione dei  redditi  non  e'  stata
          presentata  in  alcuno  dei periodi di imposta indicati nel
          comma 2, le relative imposte non  possono  essere  definite
          per definizione automatica.
             6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta
          sui redditi soggetti a tassazione separata.
             7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1
          a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano
          le  condizioni,  del certificato di cui alla lettera d) del
          quarto comma dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    600,  e  successive
          modificazioni,   e'   considerata    presentazione    della
          dichiarazione   dei   redditi.   Se  la  presentazione  del
          certificato  e'  avvenuta  in   presenza   delle   predette
          condizioni,  per  la  definizione  automatica  del  reddito
          relativo  ai  periodi  di  imposta  cui  si  riferisce   il
          certificato  stesso,  non  si applicano le maggiorazioni di
          cui ai commi 2 e 3.
             8. Se le maggiorazioni indicate nel comma  2  riguardano
          l'imposta  locale sui redditi e una delle imposte personali
          sui  redditi,  l'eventuale  differenza,   dovuta   sino   a
          concorrenza  degli  importi  minimi di cui al comma 3, deve
          essere versata  a  titolo  di  imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  o  di  quella  sul  reddito delle persone
          giuridiche.  Alle medesime imposte si imputano i versamenti
          per gli importi di cui ai commi 4 e 5".
             "Art. 44. - 1. Le controversie in materia di imposta sul
          valore aggiunto, per le  quali  alla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge   non  siano  intervenuti
          accertamento definitivo o pronunzia non  piu'  impugnabile,
          possono essere definite con il solo pagamento di un importo
          pari  al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta
          accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di  citazione
          a  giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta
          dovuta in base alla  dichiarazione  e,  in  ogni  caso,  in
          misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta
          accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta
          ai  sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  la  controversia
          puo'  essere  definita  con il solo pagamento di un importo
          pari al 50 per cento di tale eccedenza.
             2 - 5. (Omissis).
             6. La eventuale eccedenza di imposta gia'  versata,  che
          non  trovi  compensazione  con l'imposta da versare a norma
          dei commi da 1 a 4, potra' essere computata  in  detrazione
          nelle  liquidazioni  periodiche  dell'anno  1993. Non si fa
          luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie  gia'
          pagate.   ))
             7.  La  definizione  di  cui  ai commi da 1 a 6 si rende
          applicabile  agli  accertamenti  notificati  entro  il   30
          settembre 1991".
             Art.  59. - 1. Gli importi dovuti sulle annualita' defi-
          nite ai sensi  degli  articoli  34,  36  e  44  saranno  da
          computare  al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo
          e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni, e dell'articolo  60  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e
          potranno  essere  rateizzati in un numero massimo di cinque
          anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare  di
          detti  importi  supera  i 500 milioni per ciascuna imposta.
          1-bis.  Nel  caso  di  presentazione  delle   dichiarazioni
          integrative  ai  sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a
          ruolo  e  versati  indicati  nel  comma  1  si   scomputano
          limitatamente  alla  parte  afferente i maggiori imponibili
          dichiarati".
            2. (Omissis)".
             "Art. 78 (come modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n.
          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
          1992, n. 438, e dall'art. 62 del D.L. 28  aprile  1993,  n.
          131, in corso di conversione in legge). - 1. Sono istituiti
          per  l'esercizio  delle  attivita'  di assistenza fiscale i
          'Centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale'.  I   centri
          possono   essere   costituiti   da   una   ovvero  da  piu'
          associazioni, istituite da almeno cinque  anni,  rientranti
          in uno dei seguenti gruppi:
               a)    associazioni    sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
               b)    associazioni    sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori, diverse da quelle indicate nella  lettera  a)
          se,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ne  e'
          riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al  numero
          di  iscritti  ed  al  territorio  in  cui  svolgono la loro
          attivita'.
             2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui
          alle   lettere   a)   e  b)  del  comma  1  possono  essere
          autorizzate, con decreto del Ministro delle  finanze,  alla
          costituzione  dei  centri  previa delega irrevocabile della
          propria associazione nazionale.
             3. I centri hanno natura privata, non possono  avere  un
          numero  di  utenti  inferiore  a  trecento e debbono essere
          costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale
          minimo di cento milioni di lire.    L'oggetto  sociale  dei
          centri  non  puo'  prevedere  lo  svolgimento  di attivita'
          diversa da  quella  di  assistenza  prevista  nel  presente
          articolo  ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, as-
          sociate alle organizzazioni che hanno istituito  il  centro
          stesso,  con  esclusione di quelle soggette all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche,  diverse  dalle  societa'
          cooperative  e  loro  consorzi,  che,  unitamente ai propri
          soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
          associazioni nazionali  riconosciute  in  base  al  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio  dei
          centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136, a cura dei soggetti di cui all'art.  8, secondo comma,
          n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o  delle  societa'
          di  revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ai  sensi  della  legge  23
          novembre  1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi
          dei  dottori  commercialisti  o   dei   ragionieri   liberi
          professionisti che abbiano esercitato continuativamente per
          almeno  cinque  anni  la relativa attivita' professionale o
          l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio
          sindacale  deve  essere  composto  da  membri  effettivi  e
          supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori
          commercialisti  o  dei ragionieri liberi professionisti. Il
          presidente  del  collegio  sindacale  deve   essere   anche
          iscritto  nel  ruolo  dei  revisori  dei  conti. Lo statuto
          contenente le norme relative al  funzionamento  del  centro
          deve  essere  conforme al modello approvato con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di
          distribuzione degli utili in misura  superiore  al  10  per
          cento  del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede
          di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti
          al finanziamento del fondo comune di cui all'art.  8  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge-
          quadro  21  dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
          professionale. I rapporti con gli utenti sono  disciplinati
          in   base   ad   apposito  contratto-tipo,  preventivamente
          depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca
          in  ogni  caso  l'impegno  dell'utente  alla   fedelta'   e
          completezza dei dati forniti al centro.
            4.  Fermi  rimanendo  i  vigenti  poteri di controllo, di
          verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria
          e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione  al
          loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono,
          per  conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare
          le scritture contabili,  con  controllo  della  regolarita'
          formale   della  documentazione  contabile  prodotta  dagli
          utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e  i  relativi
          allegati  a  cui  sono  obbligati  i titolari di reddito di
          impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori  di
          redditi  di  partecipazione  conseguenti  all'attivita'  di
          impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione
          di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita'
          formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime  alle
          risultanze  delle scritture contabili e alla documentazione
          allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di
          cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri
          provvedono    ad    inoltrare    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte  e  le  relative  registrazioni   su   supporti
          magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi elettronici
          forniti    o    comunque    prestabiliti    dalla    stessa
          Amministrazione,  conformi  a modello approvato con decreto
          del Ministro delle finanze sottoscritte  dal  contribuente,
          contenenti  le  scelte  operate  dagli utenti ai fini della
          destinazione dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche per scopi di interesse sociale o di
          carattere  umanitario  ovvero  per   scopi   di   carattere
          religioso  o  caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n.  516
          e  n.  517.  In  ogni caso e' garantito il libero esercizio
          dell'attivita' di  assistenza  e  di  difesa  nei  rapporti
          tributari  e  contributivi  a  chiunque  sia  competente  a
          svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la
          possibilita'  per  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori
          commercialisti  o  dei  ragionieri liberi professionisti di
          apporre,  alle  medesime  condizioni,  su   richiesta   dei
          contribuenti,  il  visto  di conformita' di cui al presente
          comma   nonche'   di   inoltrare   ai   competenti   uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte e le relative registrazioni, con  le  modalita'
          previste  per  i  centri;  i  consulenti  del  lavoro  e  i
          consulenti  tributari   possono   apporre   il   visto   di
          conformita'  di  cui  al presente comma per quanto riguarda
          gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di  dichiarazione
          e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente
          articolo,   anche   per  quanto  riguarda  gli  adempimenti
          previsti dal presente comma.
             5. Alla direzione dei centri e' preposto,  con  rapporto
          di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  un direttore tecnico
          responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
          o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia
          esercitato  per  almeno  tre  anni  la  relativa  attivita'
          professionale;  il direttore appone il visto di conformita'
          di cui al comma  4.  Ferma  restando  l'applicazione  della
          maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  tributario  nei
          confronti del contribuente, se le  irregolarita'  emergenti
          dalle  dichiarazioni  dei  redditi  o da quelle previste ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i
          quali i soggetti indicati nel  comma  4  hanno  apposto  il
          visto  di  conformita', le relative sanzioni amministrative
          sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
             6.  L'Amministrazione  finanziaria  ha  il   potere   di
          richiedere,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini  della
          determinazione  dei  coefficienti previsti nell'art. 11 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc-
          cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
          piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  stabilisce  i  criteri,  le
          condizioni  e  le  garanzie assicurative per il rilascio ai
          centri  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',
          per   la   loro  iscrizione  in  apposito  albo  e  per  il
          trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in  ogni
          caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
          istituzione   dei   centri  stessi,  nonche'  i  poteri  di
          vigilanza,    anche     ispettiva,     dell'Amministrazione
          finanziaria.  L'autorizzazione  e'  revocata  quando  nello
          svolgimento  dell'attivita'  vengano   commesse   gravi   e
          ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate in materia
          tributaria da  leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando
          risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
          dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando  i  dati  e
          gli   elementi  richiesti  dalla  medesima  Amministrazione
          risultino falsi o incompleti rispetto  alla  documentazione
          fornita  dall'utente;  nei  casi di particolare gravita' e'
          disposta  la  sospensione  cautelare.  I  provvedimenti  di
          sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  rappresentante
          legale del centro interessato.  Con  i  provvedimenti  sono
          stabilite  le  modalita' per assicurare nei confronti degli
          utenti dei centri il  regolare  svolgimento  dell'attivita'
          concernente  gli adempimenti relativi al periodo di imposta
          in corso.
             7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
          stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi  del  comma
          4,  nel  caso  in cui in sede di controllo formale emergano
          irregolarita'  che  comportano  irrogazione   di   sanzioni
          amministrative,   congrue   garanzie  assicurative  per  un
          efficace  e  tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da
          parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli  errori
          formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori
          commercialisti  ed  ai  ragionieri  liberi  professionisti.
          Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che  per
          fini   diversi   da   quelli   istituzionali  utilizzano  o
          comunicano a terzi notizie  avute  a  causa  dell'esercizio
          della  loro  funzioni o della loro attivita' nei centri, si
          applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.
          Al  direttore  tecnico  che  abbia  commesso  irregolarita'
          nell'apposizione  del  visto di conformita' di cui al comma
          4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni  di
          lire.  Le  sanzioni di cui al presente comma sono irrogate,
          con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.
             8. Le disposizioni dei commi  da  1  a  7  del  presente
          articolo hanno effetto dal 1› gennaio 1992. A decorrere dal
          1› gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei
          centri  si  considerano rilevanti ai fini delle imposte sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche'  rese
          da  associazioni  sindacali e di categoria e rientranti tra
          le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
          dall'associato  per  ottemperare  ad  obblighi   di   legge
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
          comportamenti  adottati  in  precedenza e non si fa luogo a
          rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione  di  cui
          all'art.  26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
             8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati  esposti
          nelle  dichiarazioni  da  presentare  nell'anno  1993  puo'
          essere  apposto  a   condizione   che   la   richiesta   di
          autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  da parte dei
          Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta  giorni
          prima  della  scadenza  del  termine di presentazione delle
          dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
          casi,  di  cui  al  comma  2,  in  cui  la   richiesta   di
          autorizzazione  alla costituzione dei Centri sia presentata
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di   tale
          termine.  Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993
          predisposte dai professionisti o dai Centri di  assistenza,
          le   scritture   contabili   si   considerano   tenute  dal
          professionista o dal Centro di  assistenza  anche  se  sono
          state redatte ed eleborate dallo stesso contribuente, dalle
          associazioni  sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2,
          o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di  dati
          contabili   prescelta   dalle   medesime   associazioni   o
          organizzazioni  che   hanno   costituito   il   Centro   di
          assistenza,   a   condizione   che   risulti   da  apposita
          attestazione che il controllo delle  scritture  stesse  sia
          stato  eseguito entro il termine per la presentazione delle
          dichiarazioni.
             9. A decorrere dal 1› gennaio 1992 i possessori di  soli
          redditi  di  lavoro  dipendente e assimilati, indicati agli
          articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  compresi  quelli   soggetti   a
          tassazione  separata,  corrisposti  da  un  unico sostituto
          d'imposta,  e  che  non  abbiano  oneri  deducibili,   sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          dei  redditi  di  cui all'art. 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,   o   del   certificato   sostitutivo  della
          dichiarazione stessa. Tuttavia detti  contribuenti,  quando
          ne   ricorrono   le   condizioni,   possono  presentare  il
          certificato sostitutivo della dichiarazione, ai  soli  fini
          della   scelta   della   destinazione   dell'8   per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
          interesse sociale o  di  carattere  umanitario  ovvero  per
          scopi  di carattere religioso o caritativo, di cui all'art.
          47 della legge 20 maggio 1985, n.  222,  e  alle  leggi  22
          novembre 1988, n. 516 e n. 517.
             10.  I  possessori  dei  redditi  di lavoro dipendente e
          assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
          a)  e  d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  possono
          adempiere  agli obblighi di dichiarazione anche presentando
          ai soggetti eroganti i redditi stessi,  entro  il  mese  di
          febbraio,   apposita   dichiarazione  redatta  su  stampato
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle    finanze,    sottoscritta    sotto    la    propria
          responsabilita'.   Nella   dichiarazione   debbono   essere
          indicati  oltre  agli  elementi  prescritti da di ni; detti
          documenti dovranno essere esibiti  solo  su  richiesta  dei
          competenti  uffici  finanziari e dovranno essere conservati
          presso il domicilio fiscale del contribuente per la  durata
          prevista  dall'art.  43 dello stesso decreto del Presidente
          della Repubblica n.  600 del 1973. I lavoratori  dipendenti
          e  pensionati  che adempiano agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi secondo quanto  disposto  dal  presente  comma,
          possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8
          per  mille  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche
          mediante la sottoscrizione di apposite  schede  conformi  a
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze,
          da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.
             11.  Ai  fini  della  dichiarazione  congiunta,  possono
          avvalersi  della  facolta' di cui al comma 10 i coniugi che
          possiedono solo redditi fondiari di  cui  all'art.  22  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4
          dell'art. 12 dello stesso testo unico.
             12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di
          cui  al  comma  10  i  lavoratori  dipendenti  e pensionati
          possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1,  e
          51,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  nonche'  i  possessori  dei redditi la cui
          dichiarazione  richieda  particolari   oneri   e   obblighi
          formali.
             13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
               a)  di  ricevere le apposite dichiarazioni e le schede
          indicate nel comma 10;
               b) di controllarne la regolarita' formale;
               c) di  eseguire  la  liquidazione  delle  imposte  sui
          redditi  e  dell'eventuale contributo al Servizio sanitario
          nazionale;
               d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle
          ritenute  d'acconto  operate  e  ai  versamenti   d'acconto
          effettuati  nell'anno  d'imposta,  cui  la dichiarazione si
          riferisce;
               e)   di   provvedere    alla    conservazione    delle
          dichiarazioni di cui al comma 10.
             13-bis.   Il  sostituto  d'imposta  puo'  assolvere  gli
          obblighi di cui al comma 13  mediante  convenzione  con  un
          centro  autorizzato  di  assistenza  fiscale  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 ovvero al comma 20 del presente
          articolo; tale centro garantisce ai  lavoratori  dipendenti
          di  avvalersi  delle facolta', alle medesime condizioni, di
          cui al presente articolo.
             14. Il debito o credito  conseguente  alla  liquidazione
          dell'imposta,  e',  rispettivamente,  aggiunto o detratto a
          carico  delle  ritenute  d'acconto  relative   al   periodo
          d'imposta  in  corso  al  momento della presentazione della
          dichiarazione.  Il  prospetto  della   liquidazione   delle
          imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato
          del   conguaglio   finale,   deve   essere   consegnato  al
          dichiarante  entro  il  mese  di  aprile.   Alle   ritenute
          d'acconto  relative  al  periodo d'imposta in corso debbono
          essere  aggiunti,  alle  rispettive   scadenze,   anche   i
          versamenti d'acconto dovuti.
             15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi-
          cate  nei  commi  13 e 14 del presente articolo e adempiuti
          gli  obblighi  indicati  nell'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione
          prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche  gli  altri
          elementi  rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I
          sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a
          cui la  dichiarazione  si  riferisce,  abbiano  corrisposto
          compensi  o  emolumenti,  anche  per  periodi discontinui o
          inferiori a dodici mensilita', ad un numero  di  lavoratori
          dipendenti   non   inferiore   alle  venti  unita'  debbono
          presentare la dichiarazione di cui al predetto art.  7  del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
          successive  modificazioni,  mediante  l'invio  di  supporti
          magnetici,  predisposti sulla base di programmi elettronici
          forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il
          sostituto     d'imposta      deve      inoltre      inviare
          all'Amministrazione  finanziaria  le  schede  per la scelta
          della  destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.
             16.  Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15
          del presente articolo  spetta  ai  sostituti  d'imposta  un
          compenso  a  carico  del  bilancio dello Stato nella misura
          unitaria  di  lire  20.000  per   ciascuna   dichiarazione,
          aumentata  a  lire 40.000 per i sostituti con meno di venti
          lavoratori dipendenti; qualora  questi  ultimi  inviino  la
          dichiarazione  di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,  su  supporto magnetico, hanno diritto ad un
          ulteriore compenso di lire  5.000  per  ciascun  lavoratore
          dipendente.
             17.   Nel  caso  in  cui  in  sede  di  controllo  delle
          dichiarazioni  dei  redditi  dei  lavoratori  dipendenti  o
          pensionati   da   parte   dell'Amministrazione  finanziaria
          emergano irregolarita' relative agli  adempimenti  previsti
          per  il  sostituto  d'imposta  dal comma 10 al comma 16 del
          presente articolo si applica la pena pecuniaria  da  una  a
          due  volte  la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione
          di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili,  le
          sanzioni  previste  dal titolo V del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni.
             18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  saranno  emanati  e  pubblicati, ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i
          regolamenti  per  l'attuazione di quanto previsto dal comma
          10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi
          enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto  che  le
          disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente
          articolo abbiano effetto a decorrere dal 1› gennaio 1993.
             19.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, una commissione
          presieduta da un sottosegretario di  Stato  e  composta  da
          otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro,
          due  dal  Ministero  delle  finanze e due dal Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe
          tributaria e un esperto del sistema  informativo  dell'INPS
          per  definire i tempi e le modalita' organizzative per dare
          attuazione per i  dipendenti  pubblici  e  pensionati  alle
          disposizioni   dal  comma  10  al  comma  24  del  presente
          articolo.
             20. Possono essere costituiti  i  centri  di  assistenza
          fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
          dipendenti  e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero
          da uno o piu' sostituti d'imposta di cui  all'art.  23  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
          n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente
          almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri  hanno
          natura  privata  e debbono essere costituiti nella forma di
          societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni  di
          lire.
             21.  I centri possono svolgere per conto degli utenti le
          attivita' sostitutive dell'obbligo di  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi. A tal fine debbono provvedere:
          alla raccolta, al controllo  ed  alla  conservazione  delle
          apposite  dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede
          conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
          finanze,  sottoscritte  dal  contribuente,  contenenti   le
          scelte  operate  dagli  utenti  ai  fini della destinazione
          dell'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche  per  scopi  di  interesse  sociale  o di carattere
          umanitario  ovvero  per  scopi  di  carattere  religioso  o
          caritativo,  di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985,
          n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n.  516  e  n.  517;
          all'elaborazione     e     all'invio    all'Amministrazione
          finanziaria su supporti magnetici, formati  sulla  base  di
          programmi   elettronici  forniti  o  comunque  prestabiliti
          dall'Amministrazione  stessa,   delle   dichiarazioni   dei
          redditi;  all'invio  all'Amministrazione  finanziaria delle
          suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione
          al contribuente; alla comunicazione ai sostituti  d'imposta
          del  risultato  finale  della dichiarazione stessa, ai fini
          del conguaglio a credito o a debito  in  sede  di  ritenuta
          d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i
          documenti  probatori  indicati  nell'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   600,  e
          successive  modificazioni;  detti documenti dovranno essere
          esibiti solo su richiesta dei competenti uffici  finanziari
          e  dovranno  essere  conservati presso il domicilio fiscale
          del contribuente per la durata prevista dall'art. 43  dello
          stesso  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973.
             22. Per l'attivita' di cui al  comma  21  ed  a  seguito
          della  comunicazione  ivi prevista, ai centri di assistenza
          di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio
          dello Stato  nella  misura  unitaria  di  lire  20.000  per
          ciascuna   dichiarazione;   tale   compenso  viene  erogato
          direttamente  dal  sostituto   d'imposta   del   lavoratore
          dipendente  e pensionato, a fronte di corrispondenti minori
          versamenti   delle   ritenute   fiscali    operate    sulle
          retribuzioni  o  pensioni.  La misura dei compensi previsti
          nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni  anno
          con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con il
          Ministro del tesoro, sentite le categorie e  gli  organismi
          interessati,   sulla  base  del  costo  medio  di  gestione
          rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo  conto
          del  numero  di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei
          sostituti di dichiarazione. Le variazioni  avranno  effetto
          nel  biennio  successivo.    Il  primo  dei  decreti verra'
          emanato entro il 31 dicembre 1993.
             23.   Se,   in    sede    di    controllo    da    parte
          dell'Amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni dei
          redditi dei lavoratori dipendenti  e  pensionati,  emergono
          irregolarita'  relative  alle attivita' esercitate ai sensi
          del comma 21, si applicano le sanzioni previste  nel  comma
          17  nonche'  le  disposizioni del primo periodo del comma 7
          per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.
             24.  Con  riferimento  a quanto previsto dal comma 20 al
          comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai  commi
          4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.
             25.   Ai  fini  dei  controlli  sugli  oneri  deducibili
          previsti dall'art. 10 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari  e
          fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
          debbono comunicare all'anagrafe tributaria  rispettivamente
          gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
               a)   quote  di  interessi  passivi  e  relativi  oneri
          accessori per mutui in corso;
               b) premi di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
          infortuni;
               c) contributi previdenziali ed assistenziali.
             26.  Gli  elenchi debbono essere predisposti su supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli  obblighi  relativi  a  tali  elenchi si applicano le
          sanzioni previste dall'art. 13 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 605, e successive
          modificazioni.
             27. E' istituito, a decorrere dal 1›  gennaio  1994,  il
          conto   fiscale,   la   cui   utilizzazione  dovra'  essere
          obbligatoria per tutti i contribuenti titolari  di  reddito
          di impresa o di lavoro autonomo.
             28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun
          contribuente  dovra'  risultare  intestatario  di  un unico
          conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti  ed
          i  rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta
          sul valore aggiunto. Per  ovviare  a  particolari  esigenze
          connesse  all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o
          commerciali, dislocati  sul  territorio  nazionale,  potra'
          essere    consentita    dall'Amministrazione    finanziaria
          l'apertura   di   piu'   conti   intestati   allo    stesso
          contribuente.
             29.  Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
          del servizio della riscossione competente  per  territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche  in
          qualita'  di  sostituto d'imposta, direttamente versate dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
             30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio della riscossione, i
          soggetti di cui al comma 27  possono  effettuare,  entro  i
          termini  di  scadenza,  i  versamenti  di  cui al comma 29,
          esclusi quelli conseguenti a iscrizione a  ruolo,  mediante
          delega  irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui
          all'articolo 54 del regolamento per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  suc-
          cessive  modificazioni. Le deleghe possono essere conferite
          anche  ad  una  delle  casse  rurali ed artigiane di cui al
          testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937,  n.
          1706,  modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi
          un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.  La  delega
          deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza
          della  azienda  delegata  sita nell'ambito territoriale del
          concessionario dependente.
             31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito  ed
          il  competente  concessionario  saranno  regolati secondo i
          seguenti criteri:
               a) accreditamento delle  somme  incassate  e  consegna
          della  relativa documentazione al competente concessionario
          del servizio della riscossione non oltre  il  terzo  giorno
          lavorativo successivo al versamento;
               b)  pagamento  in  favore  dell'azienda od istituto di
          credito, per ogni operazione di incasso effettuata,  di  un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante  al  competente concessionario ai sensi dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo  a  carico del contribuente e del bilancio dello
          Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale  e'  a
          totale   carico   del   concessionario   competente  e  non
          costituisce elemento di  valutazione  per  la  revisione  e
          rideterminazione  dei compensi previsti dagli articoli 61 e
          117 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          43 del 1988;
               c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
          somme  incassate  da  parte  dell'erario e degli altri enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che  il  riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  cui alla lettera a) del presente
          comma;
               d) invio periodico  al  competente  concessionario  da
          parte  degli  istituti  ed  aziende di credito, su supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende;
               e)  nel  caso  di accreditamento all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di  credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie ed
          interessi di mora imputabili a tardivo versamento da  parte
          dell'istituto stesso.
             32.  I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono aggiornare i conti  di  cui  al  presente  articolo,
          entro   il  mese  successivo,  con  la  movimentazione  dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto  conto.  Nei  casi  in  cui il contribuente non ha
          indicato  correttamente  il  codice   fiscale   ovvero   ha
          effettuato  una  erronea  imputazione, il conto deve essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi.
             33. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella   qualita'   di   gestori   dei  conti  di  cui  alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti ed alle condizioni seguenti:
               a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
          entro  sessanta  giorni  sulla  base di apposita richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,   o   di   apposita   comunicazione  dell'ufficio
          competente;
               b) il rimborso  sara'  erogato  senza  prestazione  di
          specifiche  garanzie ove l'importo risulti non superiore al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al  netto
          dei  rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
          della richiesta;
               c) il rimborso di importo superiore al limite  di  cui
          alla  lettera  b)  del  presente comma sara' erogato previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.  38-  bis,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il  rimborso  venga disposto sulla base della comunicazione
          dell'ufficio competente;
               d) le somme da rimborsare  dovranno  essere  prelevate
          dagli   specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora  versati
          all'erario.
             34.  La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi  sara'  determinata  in  base  ai  criteri fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657.
             35.  In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici   competenti   possano   conoscere  lo  stato  della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento   diretto   con   l'anagrafe   tributaria  dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
             36.  Il  comma  3-  bis  dell'art. 4 del decreto-legge 2
          marzo 1989, n.   69, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 1989, n.  154, e' abrogato.
             37.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1993, i concessionari
          della riscossione, nella qualita' di gestori dei  conti  di
          cui  al  presente  articolo, sono autorizzati ad erogare, a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti dal comma 33 in sede di prima  applicazione  della
          presente   legge,   i   contribuenti   potranno  richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo  non  superi  i  limiti  di lire 20 milioni nel
          1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60  milioni  nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
             38.   Entro   il  30  giugno  1992,  saranno  emanati  e
          pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400, i regolamenti interministeriali dei
          Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione  di
          quanto  previsto  dal  comma  27  al  comma 37 del presente
          articolo secondo i criteri ivi enunciati.  Con  gli  stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo del conto  fiscale  anche  ad  altri  tributi
          diversi  dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
          aggiunto, nonche', al fine di consentire  una  piu'  rapida
          acquisizione  delle somme riscosse, la rideterminazione dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente  dai  concessionari  con conseguente revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  28
          gennaio 1988, n.  43.
             39.    All'onere   derivante   dall'applicazione   delle
          disposizioni previste dal presente  articolo,  valutato  in
          lire  1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993, si
          provvede:
               a) quanto a lire 193.000  milioni,  mediante  utilizzo
          della   proiezione   per  l'anno  1993  dell'accantonamento
          'Istituzione  dei  Centri  di  assistenza  fiscale  per   i
          lavoratori  dipendenti  e pensionati' iscritto, ai fini del
          bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
               b)  quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo
          della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai  fini  del
          bilancio  triennale  1991-1993, sui seguenti capitoli dello
          stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991
          per gli importi in corrispondenza indicati:
               1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
               2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
               3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
               4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
               5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
               c) quanto a lire  10.000  milioni,  mediante  utilizzo
          delle  maggiori  entrate  differenziali  tra  versamenti  e
          rimborsi inferiori  a  lire  20.000,  recate  dal  presente
          articolo.
             40.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Il  titolo  VI  (articoli 32-66) della medesima legge n.
          413/1991 reca disposizioni  per  agevolare  la  definizione
          delle situazioni e pendenze tributarie.
             (b)  Si  riporta  il  testo dell'art. 10 e dell'art. 11,
          primo comma,  del  D.P.R.  n.  601/1973  (Disciplina  delle
          agevolazioni tributarie):
             "Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca). -
          Sono   esenti   dall'imposta   sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e dall'imposta  locale  sui  redditi  i  redditi
          conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi
          mediante  l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per
          almeno un quarto dai terreni dei soci nonche'  mediante  la
          manipolazione,  trasformazione  e  alienazione,  nei limiti
          stabiliti alla lettera c)  dell'art.  28  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di
          prodotti agricoli e zootecnici e di animali  conferiti  dai
          soci nei limiti della potenzialita' dei loro terreni.
             Se  le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci
          eccedono i limiti  di  cui  al  precedente  comma  ed  alle
          lettere  b)  e  c)  dell'art.    28  del  predetto decreto,
          l'esenzione  compete  per  la  parte  del   reddito   della
          cooperativa  o  del  consorzio  corrispondente  al  reddito
          agrario dei terreni dei soci.
             I redditi conseguiti  dalle  cooperative  della  piccola
          pesca  e  dai  loro  consorzi  sono esenti dall'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale  sui
          redditi.  Sono  considerate cooperative della piccola pesca
          quelle che esercitano professionalmente la pesca  marittima
          con  l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3
          e 4 di cui all'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639 o la pesca in acque
          interne".
             "Art. 11 (Cooperative di produzione e di lavoro),  primo
          comma. - I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di
          produzione  e  lavoro  e  loro  consorzi  sono esenti dalla
          imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  dalla
          imposta   locale   sui   redditi   se   l'ammontare   delle
          retribuzioni  effettivamente  corrisposte   ai   soci   che
          prestano  la  loro  opera  con  carattere  di  continuita',
          comprese le somme di cui all'ultimo comma, non e' inferiore
          al sessanta per cento dell'ammontare complessivo  di  tutti
          gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e
          sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore
          al  sessanta  per  cento  ma  non  al  quaranta  per  cento
          dell'ammontare  complessivo degli altri costi l'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche  e  l'imposta  locale  sui
          redditi sono ridotte alla meta'".
             (c)  Il  D.L. n. 853/1984 reca: "Disposizioni in materia
          di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul  reddito  e
          disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria".
             (d)  Si  trascrive il testo dell'art. 41- bis del D.P.R.
          n.  600/1973, come sostituito dell'art. 2, comma  1,  della
          citata legge n.  413/1991:
             "Art.  41-  bis  (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo  delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito  non
          dichiarato   o   il   maggiore   ammontare  di  un  reddito
          parzialmente dichiarato, che avrebbe  dovuto  concorrere  a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di  cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre   1986,   n.  917,  o  l'esistenza  di  deduzioni,
          esenzioni  ed  agevolazioni  in  tutto  o  in   parte   non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi  predetti,  il  reddito  o  il  maggiore   reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
             2.  Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche
          all'accertamento induttivo dei ricavi e  dei  compensi,  di
          cui  all'art.    12  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.  154,  e  successive  modificazioni, tenendo conto della
          dimostrazione della  non  applicabilita'  dei  coefficienti
          eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di
          cui  all'ultimo  periodo  del comma 1 dello stesso art. 12.
          L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente
          il coefficiente basato sul  contributo  diretto  lavorativo
          determinato  con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del
          citato  decreto-legge  n.  69  del  1989,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 154 del 1989, e successive
          modificazioni. Le disposizioni del presente comma non  sono
          applicabili  nei  riguardi  dei  contribuenti  in regime di
          contabilita'  ordinaria  e  nei  casi  in  cui   la   detta
          dimostrazione  della  non  applicabilita'  dei coefficienti
          risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art.  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni. Nei
          confronti di questi ultimi si applicano, in caso  di  falsa
          indicazione  dei  fatti  asseverati,  ove  non derivante da
          false o erronee informazioni fornite dal  contribuente,  le
          pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n.    429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7
          agosto 1982, n.   516,  come  sostituito  dall'art.  6  del
          decreto-legge  16  marzo  1991,  n.    83,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n.  154".
             Si trascrive il  testo  vigente  dell'art.  26,  secondo
          comma, del citato D.P.R. n. 600/1973:
             "Art.  26  (Ritenute  sugli  interessi  e sui redditi di
          capitale), secondo comma. - L'amministrazione postale e  le
          aziende  ed istituti di credito devono operare una ritenuta
          del  trenta  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti
          ed  ai  correntisti.  Non  sono  soggetti alla ritenuta gli
          interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui  depositi  e
          conti   delle  aziende  ed  istituti  di  credito  ne'  gli
          interessi corrisposti da  aziende  e  istituti  di  credito
          italiani  o  da  filiali  italiane di aziende e istituti di
          credito esteri ad aziende e istituti di  credito  con  sede
          all'estero,  esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani".
             (e) Si riporta  il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.
          597/1973,  recante:  "Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche":
             "Art. 5 (Redditi  prodotti  in  forma  associata).  -  I
          redditi  delle  societa'  semplici  in nome collettivo e in
          accomandita semplice che hanno nel territorio  dello  Stato
          la  sede  legale  o  amministrativa  o l'oggetto principale
          dell'attivita',   sono   imputati    a    ciascun    socio,
          indipendentemente         dall'effettiva        percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili.
             Le  quote  di  partecipazione  agli  utili  si presumono
          uguali  se  da  atto  pubblico  o  da   scrittura   privata
          autenticata non risultano determinate diversamente.
             Ai fini delle imposte sul reddito:
               a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
               b) le societa' di fatto sono equipararte alle societa'
          in nome collettivo o alle societa' semplici a  seconda  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali ai sensi dell'art. 51;
               c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e
          professionisti per l'esercizio in forma ssociata  dell'arte
          o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel
          primo   comma  e  prive  di  personalita'  giuridica,  sono
          equiparate alle societa' semplici.
             I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.  230-
          bis  del  codice  civile,  limitatamente  al  49  per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla   dichiarazione   annuale
          dell'imprenditore,   possono   essere  imputati  a  ciascun
          familiare  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo   e
          prevalente   la   sua  attivita'  di  lavoro  nell'impresa,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. La disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con  l'indicazioine   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
               b)  che  la  dichiarazione  annuale  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporazionate alla qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione  annuale,  di avere prestato la sua attivita'
          di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente".
              (f) Il testo vigente dell'art. 5 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e'
          il seguente:
             "Art. 5 (Redditi  prodotti  in  forma  associata).  -  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di  partecipazine agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata atenticata  di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
            4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-
          bis  del  codice  civile,  limitatamente  al  49  per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporazionate alla qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui
          redditi,  i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
          il secondo grado".
             (g) Si trascrive il testo vigente dell'art. 60,  secondo
          comma,  del  D.P.R.  n.  633/1972,  recante  istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto:
             "Se   il    contribuente    propone    ricorso    contro
          l'accertamento,  il pagamento dell'imposta o della maggiore
          imposta deve essere eseguito:
              1) per un terzo dell'ammontare accertato  dall'ufficio,
          nel termine stabilito nel primo comma;
              2)  fino  alla  concorrenza  della meta' dell'ammontare
          accertato dalla  commissione  tributaria  di  primo  grado,
          entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione,  a norma del
          primo  comma  dell'art.  56,   della   liquidazione   fatta
          dall'ufficio;
              3)  fino  alla  concorrenza di due terzi dell'ammontare
          accertato dalla commissione tributaria  di  secondo  grado,
          entro    sessanta    giorni   dalla   notificazione   della
          liquidazione fatta dall'ufficio;
              4) per intero ammontare che risulta  ancora  dovuto  in
          base  alla  decisione  della  commissione  centrale  o alla
          sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla
          notificazione  della   liquidazione   fatta   dall'ufficio"
          (L'art.  5  del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
          modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n.  165, dispone
          che la misura dell'IVA prevista dai numeri 1), 2) e 3)  del
          suddetto  comma, e' elevata rispettivamente, alla meta', ai
          due terzi ed a tre quarti).
             (h)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 56, comma 1, del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986:
             "1.   Il   ricorso  del  contribuente  non  sospende  la
          riscossione, a meno che si tratti:
               a) di imposta complementare  per  il  maggiore  valore
          accertato.  In  tal  caso  l'ufficio, se il contribuente ha
          proposto ricorso,  procede  alla  riscossione  dell'imposta
          corrispondente  ad un terzo del valore accertato, di quella
          corrispondente ai due terzi  del  valore  risultante  dalla
          decisione  della  commissione  tributaria  di primo grado e
          dell'intera imposta dopo la decisione della commissione  di
          secondo  grado,  in  ogni  caso  al  netto delle somme gia'
          riscosse; l'intendente  di  finanza,  ove  ricorrano  gravi
          motivi,  puo' sospendere la riscossione fino alla decisione
          della  commissione  di   primo   grado.      Se   l'imposta
          riscuotibile  in  base  alla  decisione  della  commissione
          tributaria  e'  inferiore  a  quella   gia'   riscossa   il
          contribuente  ha diritto al rimborso della differenza entro
          sessanta giorni dalla notifica della  dicisione,  che  deve
          essere eseguita anche su richiesta del contribuente:
               b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero
          dopo  la  decisione della commissione tributaria centrale o
          della  corte  d'appello   o   dell'ultima   decisione   non
          impugnata".
             (i)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 40, comma 2, del
          testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle
          successioni   e   donazioni,  approvato  con  il  D.Lgs  n.
          346/1990: "2. L'imposta complementare, se  il  contribuente
          propone  ricorso,  deve essere pagata per un terzo entro il
          termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione
          della commissione tributaria di primo grado e per il  resto
          dopo  la  decisione della commissione tributaria di secondo
          grado, in ogni caso  al  netto  delle  somme  gia'  pagate;
          l'intendente  di  finanza,  se ricorrono gravi motivi, puo'
          sospendere  la  riscossione  fino  alla   decisione   della
          commissione tributaria di primo grado.
             (l)  Il  D.P.R.  n.  636/1972  reca  la  disciplina  del
          contenzioso tributario.
             (m) Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del  D.L.
          n.    333/1992,  recante  misure urgenti per il risanamento
          della finanza pubblica:
             "Art. 19. - 1.  Tutte  le  operazioni  connesse  con  la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e tasse".
             (n)  Il  testo  vigente  dell'art.  7  della  legge   n.
          218/1990,   concernente   "Disposizioni   in   materia   di
          ristrutturazione   ed   integrazione   patrimoniale   degli
          istituti di entrata di diritto pubblico", e' il seguente:
             "Art.  7  (Norme  fiscali).  -  1.  Per  le  fusioni, le
          trasformazioni  e  i  conferimenti   effettuati   a   norma
          dell'art.  1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali
          si applicano nella misura dell'uno per mille e sino  ad  un
          importo  massimo  non superiore a cento milioni di lire. Ai
          fini  dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili  i  conferimenti  non  si  considerano   atti   di
          alienazione  e  si applicano le disposizioni degli articoli
          3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni.
             2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti
          effettuati  a  norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo
          di plusvalenze, comprese quelle relative alle  rimanenze  e
          il  valore  di  avviamento.  L'eventuale  differenza tra il
          valore dei beni  conferiti,  quale  iscritto  nel  bilancio
          della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento,
          e  l'ultimo  valore  dei  beni  stessi riconsociuto ai fini
          delle imposte sui redditi concorre  a  formare  il  reddito
          dell'ente  conferente  nella  misura  del  15 per cento. La
          differenza  tassata  e'   considerata   costo   fiscalmente
          riconsociuto  per  la  societa'  conferitaria e puo' essere
          dalla   medesima   attribuita   in   tutto   o   in   parte
          all'avviamento,  ovvero proporzionalmente al costo dei beni
          ricevuti. La  eventuale  differenza  tra  il  valore  delle
          azioni  ricevute  e  l'ultimo  valore  dei  beni  conferiti
          riconosciuto ai fini  delle  predette  imposte,  maggiorato
          della  differenza tassata di cui al precedente periodo, non
          concorre a formare il reddito dell'ente conferente  fino  a
          quando  non  sia  stata  realizzata  o  distribuita. I beni
          ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente  in  base
          all'ultimo  valore riconosciuto ai predetti fini e le rela-
          tive quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a
          concorrenza dell'originario  costo  non  ammortizzato  alla
          data  del conferimento, maggiorato della differenza tassata
          di cui al presente comma; non  sono  ammesse  in  deduzione
          quote  di  ammortamento  del  valore di avviamento iscritto
          nell'attivo del bilancio della societa' in  dipendenza  del
          conferimento,  per la parte eccedente la differenza tassata
          allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove,  a
          seguito  dei  conferimenti,  le aziende o le partecipazioni
          siano state iscritte  in  bilancio  a  valori  superiori  a
          quelli  di  cui  al periodo precedente deve essere allegato
          alla  dichiarazione  dei  redditi  apposito  prospetto   di
          riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori
          fiscalmente  riconosciuti;  con  decreto del Ministro delle
          finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, a stabilire le
          caratteristiche di tale prospetto. Nel caso  di  operazioni
          che  nel  loro  complesso  soddisfino  le condizioni di cui
          all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai  sensi  dell'art.  2,
          comma  1, lettera a), le disposizioni del presente comma si
          applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di  azioni
          rivenienti   dai   conferimenti   di   azienda   effettuati
          nell'ambito di un  unitario  programma  approvato  a  norma
          dello  stesso  art.  1,  per  i  quali permane il regime di
          sospensione d'imposta.
             2-  bis.  L'atto  di conferimento puo' stabilire che gli
          effetti  del  conferimento  decorrono  da  una   data   non
          anteriore  a  quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio
          dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in
          questo caso, permangono gli effetti  di  neutralita'  e  di
          continuita'  fiscali  di  cui  ai  commi precedenti. I beni
          ricevuti  dalla  societa'   conferitaria   possono   essere
          iscritti  in  bilancio  al  lordo  delle  relative  partite
          rettificative.
             2- ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la
          societa'  bancaria  conferitaria  subentra   agli   effetti
          fiscali  negli  obblighi,  nei  diritti  e nelle situazioni
          giuridiche  concernenti   l'azienda   conferita   a   norma
          dell'art.  1,  ivi  compresi  gli obblighi di dichairazione
          nonche' quelli di versamento  degli  acconti  relativi  sia
          alle  imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui.
          Il patrimonio netto della societa'  conferitaria,  comunque
          determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente
          o  degli  enti  conferenti, anche ai fini dell'applicazione
          dell'art.  105 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917.
             3. Nella determinazione  del  reddito  imponibile  delle
          aziende  ed istituti di credito di cui all'art. 5 del regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes-
          sive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni
          di fusione, nonche' di quelli destinatari dei conferimenti,
          sempre che diano luogo a fenomeni di  concentrazione,  sono
          ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire
          da  quello  in  cui  viene  perfezionata  l'operazione, gli
          accantonamenti   effettuati   ad   una   speciale   riserva
          denominata  con  riferimento  alla  presente  legge.  Detti
          accantonamenti possono  essere  effettuati,  nell'arco  dei
          cinque  anni,  entro  il  limite  massimo  complessivo  per
          l'intero quinquennio dell'1,2 per  cento  della  differenza
          tra  la  consistenza  degli  impieghi  e  dei  depositi con
          clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel  corso
          del  quale  sono  state  eseguite le operazioni e l'analogo
          aggregato  risultante  dall'ultimo  bilancio  del  maggiore
          degli  enti  creditizi  che  hanno partecipato alla fusione
          ovvero alle operazioni di conferimento.    L'accantonamento
          annuale  non  potra'  comunque eccedere un terzo del limite
          massimo complessivo consentito  per  l'intero  quinquennio.
          L'utilizzo  e  la distribuzione della speciale riserva sono
          disciplinati dalle  norme  contenute  nell'art.  6,  ultimo
          periodo  del  primo  comma, e secondo comma, e nell'art. 8,
          secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si
          applicano le norme di cui all'art. 11- ter, comma 7,  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  468, come da ultimo modificata
          dalla legge 23  agosto  1988,  n.  362,  fermi  restando  i
          vincoli  di  cui  ai  commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa
          legge n.  468 del 1978.
             4.  Alle  operazioni  di  fusione tra gli enti creditizi
          aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca
          d'Italia    secondo    le    direttive     del     Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio vigenti
          all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti
          fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
             5. Alle operazioni di conferimento  effettuate  da  enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo  creditizio  ai  sensi  dell'art.  5 si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano   agli   atti   di   fusione,   trasformazione  e
          conferimento perfezionati entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".
             (o)  Si  trascrive il testo dell'art. 16, comma 2, della
          legge  n.     408/1990,  come   modificato   dal   presente
          provvedimento:   "2.   A  decorrere  dal  1›  gennaio  1992
          l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione   delle
          soprattasse  relative ai tributi per i quali non e' ammesso
          il ricorso alle commissioni tributarie  e'  demandato  agli
          uffici  del  registro  del  territorio in cui le violazioni
          sono state constatate, con esclusione di quelle in  materia
          di  diritti  doganali,  di  imposte  di  fabbricazione e di
          consumo  e  di  tributi  locali.  I  responsabili   possono
          definire  la controversia con il pagamento del tributo e di
          due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le  modalita'
          che  saranno  indicare  nel  regolamento di cui al comma 4,
          entro trenta giorni dalla notifica,  a  mezzo  raccomandata
          con  ricevuta  di  ritorno,  del  processo  verbale redatto
          dall'organo che ha constatato la violazione".
             (p) Il D.L.C.P.S. n. 804/1947, concerne  "Riconoscimento
          giuridico  degli  istituti  di  patronato  e  di assistenza
          sociale".
             (q) Si riporta il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.
          395/1992  (Regolamento  concernente l'assistenza fiscale ai
          lavoratori dipendenti e assimilati da parte  dei  sostituti
          d'imposta  e  dei Centri autorizzati di assistenza fiscale,
          in attuazione  dell'art.  78,  comma  18,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413),  come  modificato  dal  presente
          provvedimento:
             Art. 15 (Controllo della  dichiarazione  e  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale).  -  1.  Il  Centro  autorizzato  di  assistenza
          fiscale,  con  le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e
          2, riceve le apposite dichiarazioni e le  buste  contenenti
          le  schede  di  cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e
          all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle
          dichiarazioni,  liquida  le   relative   imposte   compreso
          l'eventuale  contributo  al  Servizio sanitario nazionale e
          determina le rate di acconto.
            2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, che  ha
          erogato  la  retribuzione  o pensione di riferimento di cui
          all'art. 14, comma 5, il risultato contabile  finale  della
          dichiarazione  di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a
          credito o a debito,  da  effettuare  in  sede  di  ritenuta
          d'acconto.  Tale  comunicazione,  da  redigere  su stampato
          conforme al modello approvato con il decreto  del  Ministro
          delle  finanze  di  cui all'art. 2, comma 2, e' consegnata,
          entro il 31 marzo, agli enti che erogano pensioni, ed entro
          il 30 aprile, )) agli altri sostituti  di  imposta.  Per  i
          soggetti   amministrati   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle  altre
          amministrazioni  dello  Stato  la consegna avviene mediante
          supporti magnetici. I sostituti di  imposta  rilasciano  al
          Centro  di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione,
          da redigere su stampato conforme al modello  approvato  con
          lo  stesso  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  cui
          all'art. 2, comma 2.
             3. Entro il mese di  aprile,  il  Centro  di  assistenza
          consegna  al dichiarante copia, in duplice esemplare, della
          dichiarazione  dei  redditi,  controllata   ed   elaborata,
          contenente  anche  i  dati  identificativi  del  Centro  di
          assistenza stesso ed il  prospetto  di  liquidazione  delle
          imposte  e  dell'eventuale contributo al Servizio sanitario
          nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed
          al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli
          importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.
             4. Il prospetto di  liquidazione,  di  cui  all'art.  3,
          comma  3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione,
          dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
             5. Entro il 20 giugno, il Centro di assistenza trasmette
          all'Amministrazione  finanziaria   le   dichiarazioni   dei
          redditi  su  supporto  magnetico  e  le buste contenenti le
          schede di cui all'art. 2, comma  7,  secondo  le  modalita'
          stabilite  nel  decreto da emanare ai sensi dell'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
             6. Le apposite dichiarazioni dei redditi di cui all'art.
          14  ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e
          dell'eventuale contributo al Servizio  sanitario  nazionale
          devono   essere   conservati,   da   parte  del  Centro  di
          assistenza, per  la  durata  prevista  dall'art.    43  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.    600,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
          L'Amministrazione  finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
          la trasmissione delle  dichiarazioni  e  dei  prospetti  di
          liquidazione".