Art. 5. 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a) , notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (b) , come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50 (b) , l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991 (b) . Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991 (b) . 2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991 (b), i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge (b) quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi. 2-bis. (( Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del )) (( decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (c), il )) (( versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti )) (( intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore )) (( della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (d), sino al 31 dicembre )) (( 1990 non determina la nullita' dei contratti previsti )) (( dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. )) (( 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 )) (( del 1984 (e), con osservazione delle agevolazioni previste dal )) (( comma 6 dello stesso articolo 3 (e). Il versamento dei )) (( contributi o premi dovra' essee effettuato nei termini e con le )) (( modalita' previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. )) (( 6 del 1993 (c). )) 3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 (b) , il pagamento di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 (b) , definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. 4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991 (b) , si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (a) , e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (f) ; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (g) , e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991 (h) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonche' nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2 (b) , le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (i) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione. 5. In caso di infedelta' delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (a). 6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, e' inserito il seguente: "Art. 62- bis . - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (f) , e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (l) , non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.". 6-bis. (( All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio )) (( 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 )) (( luglio 1957, n. 474 (m), le parole da: "con la multa dal doppio )) (( al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel )) (( deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle )) (( seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di )) (( lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e )) (( delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto )) (( legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (n), salvo che il fatto )) (( costituisca reato". ))
(a) Per il testo dell'art. 41- bis del citato D.P.R. n. 600/73, si veda la nota (d) all'art. 4. Si riporta il testo degli articoli 36- bis e 46 del citato D.P.R. 600/73; attualmente vigente: "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni). - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello i presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduczione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo. Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potra' inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma a essa non allegati". "Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione). Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000, elevabile fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dall'indeducibilita'di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36- bis ovvero ai sensi dell'art. 36- ter. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". (b) Per il testo degli articoli 32, 34, 36, 43, 48, 49, 50, 55 e 58 della legge n. 413/1991, si veda la nota (a) all'art. 3. Per il testo dell'art. 38 della citata legge n. 413/1991, si veda la nota (a) all'art. 4. Si riporta il testo dell'art. 37 della medesima legge n. 413/1991: "Art. 37. - 1. Per il periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comununque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Il capo I del titolo VI (Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie) della legge n. 413/1991 piu' volte citata reca: "Imposte sui redditi"; il capo IV del medesimo titolo, reca: "Sostituti di imposta". Si riporta inoltre la tabella di cui all'allegato B della citata legge n. 413/1991: "ALLEGATO B (Articolo 55, comma 1) TABELLA ===================================================================== COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE _____________________________________________________________________ Classi Importo annuale demografiche (lire) _____________________________________________________________________ 0 - 999 100.000 1.000 - 4.999 200.000 5.000 - 19.999 400.000 20.000 - 59.999 1.000.000 60.000 - 99.999 2.000.000 100.000 - 499.999 5.000.000 oltre 500.000 10.000.000 PROVINCE 0 - 399.999 2.500.000 400.000 - 799.999 5.000.000 800.000 - 1.199.999 7.500.000 oltre 1.200.000 10.000.000 REGIONI 10.000.000" (c) Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 6/1993, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale: "Art. 4 (Agevolazioni per i contribuenti). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori pe contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potra' essere effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento. 3. (Soppresso dalla legge di conversione). 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4- bis. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7- bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze dei cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 5. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresi', agli stessi enti pubblici non economici e agli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma. 5- bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto ai fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto". (d) La legge n. 863/1984 converte in legge il D.L. n. 726/1984 (si veda la successiva nota (e)). (e) Il testo dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' il seguente: "5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori". (f) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo degli articoli 9 e 92 attualmente vigenti: "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ". "Art. 92 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". (g) Si trascrive il testo vigente dell'art. 52, comma 4, del citato D.P.R. n. 131/1986: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria". (h) Il D.M. 14 dicembre 1991 reca: "Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili". (i) Per il testo del citato D.M. 20 gennaio 1990, si veda la nota (c) all'art. 2. (l) Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del citato D.P.R. n. 633/1972: "Art. 44 (Violazioni dell'obbligo di veramento). - Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata e' soggetto a una soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta, non versata o versata in meno". (m) Si riporta il testo dell'art. 13, primo comma, del D.-L. n. 271/1957 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle prodi nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, cosi' come modificato dal presente decreto: "Chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, e' punito con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato". (n) Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 del D.Lgs. n. 105/1990, recante "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349": "Art. 27 (Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici). - 1. La revisione dell'ordinamento degli uffici e l'unificazione di essi ove giustificata da una piu' efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse, l'attribuzione dei servizi e delle competenze territoriali, ovvero la designazione degli organi periferici incaricati di operare tale attribuzione relativamente agli uffici del proprio ambito territoriale, sono effettuate con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Nella prima attuazione, il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovra' comunque prevedere: a) i compiti e l'organizzazione delle direzioni centrali, l'istituzione degli ispettorati generali e delle dipendenti divisioni nonche' le relative attribuzioni; b) il conferimento agli ispettorati generali ed alle divisioni delle competenze dei preesistenti uffici centrali, amministrativi e tecnici, compreso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette; c) il trasferimento agli uffici del Dipartimento della trattazione in sede ministeriale, nazionale, comunitaria e internazionale di tutte le materie di competenza del Dipartimento stesso, salvo quanto diversamente disposto da espresse norme di legge. 3. Col decreto di cui al comma 1 dovranno stabilirsi il numero e le attribuzioni dei reparti delle direzioni compartimentali e dovra' disporsi il conferimento a queste ultime, oltre che dei compiti spettanti ai preesistenti compartimenti doganali ed ai relativi capi: a) di tutte le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di dogane e di imposte sulla produzione e sui consumi, nonche' in materia i personale con riferimento ai dipendenti del Dipartimento, in materia di contabilita' e di contenzioso, ad eccezione delle attribuzioni devolute, in esecuzione del presente decreto, ai laboratori chimici, alle direzioni circoscrizionali, alle dogane ed agli uffici tecnici di finanza; b) delle competenze sul territorio del compartimento in materia di spedizionieri doganali, comprese quelle disciplinari e di vigilanza e quelle di controllo sugli organi professionali. 4. Col decreto di cui al comma 1 dovra' inoltre stabilirsi il conferimento alle direzioni delle circoscrizioni doganali, oltre che dei compiti spettanti alle preesistenti circoscrizioni ed ai relativi capi: a) delle attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di facchinaggio in dogana; b) delle competenze intendentizie in materia di rimborsi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi e di restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche rel- ative a forme di intervento comunitario, nei casi e alle condizioni stabili dalle norme nazionali e comunitarie; c) delle autorizzazioni e dei riscontri in materie di vendite o cessione gratuita dei beni abbandonati o confiscati. 5. Per quanto non disciplinabile con decreti del Ministro delle finanze, trovano applicazione la procedura e gli effetti previsti dalla disposizione di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".