Art. 5.
  1.   Per  gli  accertamenti  diversi  da  quelli  parziali  di  cui
all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 600 (a) , notificati dopo il 30 settembre 1991 e
sino al 31 marzo 1993, il contribuente puo' presentare  dichiarazioni
integrative  ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38  e  49
ovvero  degli  articoli  32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(b) , come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni
integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50  (b)  ,
l'accertamento  opera  per  la  differenza  al  netto  degli  importi
determinati con l'applicazione dei criteri di  cui  all'articolo  37,
comma  1,  e  all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del
1991 (b) . Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6
e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991 (b) .
  2. Al fine  dell'applicazione  dell'articolo  43,  comma  1,  della
citata  legge  n.  413 del 1991 (b), i contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi  agli
imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei
capi  I  e  IV  del  titolo  VI  della  stessa legge (b) quando nelle
dichiarazioni integrative risultano esplicitamente  indicati  redditi
propri  o  somme  erogate  a  dipendenti  assoggettabili  ai predetti
contributi o premi.
   2-bis. (( Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del        ))
(( decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con            ))
(( modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (c), il         ))
(( versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti          ))
(( intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore  ))
(( della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (d), sino al 31 dicembre   ))
(( 1990 non determina la nullita' dei contratti previsti           ))
(( dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. ))
(( 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863   ))
(( del 1984 (e), con osservazione delle agevolazioni previste dal  ))
(( comma 6 dello stesso articolo 3 (e). Il versamento dei          ))
(( contributi o premi dovra' essee effettuato nei termini e con le ))
(( modalita' previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n.  ))
(( 6 del 1993 (c).                                                 ))
  3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata
legge n. 413 del 1991 (b) , il pagamento di una somma in misura  pari
alla  meta'  di  quella  prevista dalla tabella di cui all'allegato B
della predetta legge n. 413 del  1991  (b)  ,  definisce  i  rapporti
relativi   all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
all'imposta locale sui redditi.
  4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti
dell'imposta  sostitutiva  previsti  dall'articolo 58, comma 2, della
citata legge n. 413 del 1991  (b)  ,  si  applicano  le  disposizioni
contenute  nell'articolo  36-  bis  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni  (a)
, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni (f) ; a tal
fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori  materiali  e
di  calcolo  commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti
ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (g) , e del
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991 (h) ,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonche' nella
determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi  dal
patrimonio   dell'impresa   per  effetto  dell'opzione  prevista  nel
predetto articolo 58, comma 2 (b) , le tariffe e le rendite catastali
determinate dall'Amministrazione del catasto e  dei  servizi  tecnici
erariali  a  seguito  della  revisione  disposta  con  il decreto del
Ministro delle  finanze  20  gennaio  1990  (i)  ,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7  febbraio  1990, si applicano con
riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui  ha
effetto l'opzione.
  5.  In  caso di infedelta' delle dichiarazioni di cui al comma 4 si
applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni (a).
  6.  Dopo  l'articolo  62  della  citata  legge  n. 413 del 1991, e'
inserito il seguente:
  "Art.  62-  bis  .  -  1.  Le  sanzioni   amministrative   previste
nell'articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni  (f)   ,   e
nell'articolo  44  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (l) , non si  applicano  ai  contribuenti  e  ai
sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto
al  pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate
di uguale importo entro il 30 giugno  e  nel  mese  di  luglio  1992,
ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle
imposte  o  delle  ritenute  risultanti  dalle  dichiarazioni annuali
presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine
di versamento e' scaduto anteriormente a questa data.
   2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative  sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1  non  sono  dovute  limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte  e  le  ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative  scadenze  del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se  i
soggetti  interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato
eseguito per fatto doloso di  terzi  denunciato,  anteriormente  alla
data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria.
   3.  Per  avvalersi  delle  disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati  sono  tenuti  a  presentare  la  relativa  dichiarazione
integrativa,  indicando,  nelle annotazioni del modello o in apposito
prospetto, le imposte o le ritenute dovute  per  ciascun  periodo  di
imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della
cartella  di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono
richiesti  quando  le  imposte  e  le  ritenute  sono  state  versate
tardivamente  prima  del  29  aprile 1992 e alla medesima data non e'
stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
   4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma  3,  gli  uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo,  o  al  loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con ingiunzione, non ancora pagate alla  data  del  29  aprile  1992,
sempre  che  il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il  rimborso
compete  altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i soggetti interessati dimostrano che  il  versamento  non  e'  stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente  alla  data  del   24   gennaio   1993,   all'autorita'
giudiziaria.  Restano  fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme
da versare,  diverse  da  quelle  iscritte  a  ruolo,  devono  essere
maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione
e'  stata  presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento
se la dichiarazione e' presentata  successivamente  a  tale  data  ed
entro il 31 marzo 1993.".
6-bis. (( All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio ))
(( 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2      ))
(( luglio 1957, n. 474 (m), le parole da: "con la multa dal doppio ))
(( al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel        ))
(( deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle        ))
(( seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di ))
(( lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e     ))
(( delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto  ))
(( legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (n), salvo che il fatto      ))
(( costituisca reato".                                             ))
 
             (a)  Per il testo dell'art. 41- bis del citato D.P.R. n.
          600/73, si veda la nota (d) all'art. 4.
             Si riporta il testo degli articoli  36-  bis  e  46  del
          citato D.P.R.  600/73; attualmente vigente:
             "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base
          alle   dichiarazioni).   -   Gli   uffici   delle  imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze,
          procedono  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo a
          quello i  presentazione  alla  liquidazione  delle  imposte
          dovute,   nonche'   ad  effettuare  rimborsi  eventualmente
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti  e  dai  sostituti d'imposta, sulla scorta dei
          dati  e  degli  elementi  direttamente   desumibili   dalle
          dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
             Ai  fini della liquidazione delle imposte, anche in sede
          di  rettifica  delle  dichiarazioni  e  senza   pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
               a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili e delle imposte e quelli commessi dai  sostituti
          d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
               b)  escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute di acconto  non  risultanti  dai  certificati  dei
          sostituti   d'imposta   allegati   alle  dichiarazioni  dei
          contribuenti o risultanti  in  misura  inferiore  a  quella
          indicata nelle dichiarazioni;
               c)  escludere  le detrazioni dall'imposta non previste
          dalla legge e  ridurre  le  detrazioni  esposte  in  misura
          superiore  a  quella  spettante  in  base  ai  dati  e agli
          elementi contenuti nelle dichiarazioni;
               d) escludere la  deduczione  dal  reddito  complessivo
          delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10
          del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai
          documenti  allegati  alle  dichiarazioni  o  esposti  nelle
          dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
               e)  ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri di  cui  al  predetto  art.  10
          esposti   in  misura  superiore  a  quella  risultante  dai
          documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente
          i limiti fissati dallo stesso articolo.
             Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,
          anche per via telefonica o a mezzo posta, a  confermare  la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a  rettificare  eventuali  errori  formali;  potra' inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia stata  indicata  nella  dichiarazione  ma  a  essa  non
          allegati".
             "Art.  46  (Omissione,  incompletezza e infedelta' della
          dichiarazione). Nel  caso  di  omessa  presentazione  della
          dichiarazione  di  cui  agli  artt.  da  1  a 6, 10 e 11 si
          applica  la  pena  pecuniaria  da  due  a   quattro   volte
          l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a
          lire   300.000.   Se  non  sono  dovute  imposte,  la  pena
          pecuniaria  si  applica  nella  misura  di  lire   300.000,
          elevabile  fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti
          obbligati alla  tenuta  di  scritture  contabili;  la  pena
          pecuniaria  puo'  essere  ridotta  fino  a  lire 60.000 nei
          confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera  d)
          del  terzo  comma  dell'art.  1 che non hanno presentato il
          certificato ivi previsto.
             Se nella  dichiarazione  presentata  non  sono  compresi
          tutti  i  singoli  redditi  posseduti,  si  applica la pena
          pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte
          e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non
          dichiarati.
             Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano
          anche redditi prodotti all'estero  la  pena  pecuniaria  e'
          aumentata di un terzo.
             Se  nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui
          al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte
          un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la
          pena pecuniaria  da  una  a  due  volte  l'ammontare  della
          maggiore  imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se
          la   differenza   dipenda   dall'indeducibilita'di   spese,
          passivita'  e  oneri.  La  pena  pecuniaria,  per  la parte
          relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la
          differenza tra il reddito  accertato  e  quello  dichiarato
          riguarda  anche  i  redditi prodotti all'estero, e' ridotta
          alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un  quarto
          di  quella  accertata  e  non si applica quando la maggiore
          imposta accertata non e' superiore a lire diecimila.
             Per  maggiore  imposta  si  intende  la  differenza  tra
          l'imposta  liquidata  in  base  all'accertamento  e  quella
          liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-
          bis ovvero ai sensi dell'art.  36- ter.
             Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo  non
          superiore  a  un mese, si applicano le pene di cui al primo
          comma ridotte a un quarto".
             (b) Per il testo degli articoli 32, 34, 36, 43, 48,  49,
          50,  55  e  58 della legge n. 413/1991, si veda la nota (a)
          all'art. 3.
             Per  il  testo  dell'art.  38  della  citata  legge   n.
          413/1991, si veda la nota (a) all'art. 4.
             Si riporta il testo dell'art. 37 della medesima legge n.
          413/1991:
             "Art.  37. - 1. Per il periodi di imposta per i quali il
          contribuente ha presentato  dichiarazione  integrativa  che
          non    comporta   definizione   automatica,   gli   uffici,
          nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono
          ai  controlli  e  agli  accertamenti,  secondo  le   regole
          ordinarie   anche   per   quanto  concerne  la  competenza;
          l'accertamento  in  rettifica  e'  ammesso,  per   ciascuna
          imposta  e  per ciascun periodo d'imposta, a condizione che
          l'ammontare  del  reddito  imponibile  accertabile   superi
          quello   cumulativamente   risultante  dalla  dichiarazione
          originaria e  da  quella  integrativa  di  un  importo  non
          inferiore  al  50 per cento del reddito aggiunto in sede di
          integrazione. Se l'imposta risultante  dalla  dichiarazione
          integrativa  non  e'  inferiore  al  10 per cento di quella
          corrispondente alla dichiarazione  originaria,  la  maggior
          imposta  dovuta  a  seguito dell'accertamento e' comununque
          limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente
          alla somma  degli  imponibili  dichiarati  aumentata  della
          franchigia   indicata   nel  precedente  periodo.  Per  gli
          accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non  si
          applicano  le  disposizioni di cui al primo comma dell'art.
          15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602".
             Il capo I del titolo VI (Disposizioni per  agevolare  la
          definizione  delle  situazioni e pendenze tributarie) della
          legge n. 413/1991 piu'  volte  citata  reca:  "Imposte  sui
          redditi";  il capo IV del medesimo titolo, reca: "Sostituti
          di imposta".
             Si riporta inoltre la  tabella  di  cui  all'allegato  B
          della citata legge n. 413/1991:
                                                          "ALLEGATO B
                                               (Articolo 55, comma 1)
                               TABELLA
=====================================================================
             COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE
_____________________________________________________________________
         Classi                           Importo annuale
      demografiche                            (lire)
_____________________________________________________________________
        0 -    999                            100.000
     1.000 -   4.999                          200.000
     5.000 -  19.999                          400.000
    20.000 -  59.999                        1.000.000
    60.000 -  99.999                        2.000.000
   100.000 - 499.999                        5.000.000
     oltre   500.000                       10.000.000
                          PROVINCE
        0 -   399.999                       2.500.000
  400.000 -   799.999                       5.000.000
  800.000 - 1.199.999                       7.500.000
      oltre 1.200.000                      10.000.000
                          REGIONI
                                           10.000.000"
              (c) Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 6/1993,
          recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
          contributivi in materia previdenziale:
             "Art.  4  (Agevolazioni  per  i  contribuenti).  -  1. I
          soggetti tenuti al versamento dei contributi  e  dei  premi
          previdenziali  ed assistenziali, che denuncino per la prima
          volta la loro posizione presso gli sportelli  unificati  di
          cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i
          contributi   ed  i  premi  relativi  a  periodi  precedenti
          l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo  delle  sanzioni
          civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo
          nel  limite  massimo  del 50 per cento dei contributi e dei
          premi complessivamente dovuti.
             2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche  ai
          soggetti  gia'  iscritti  che  risultino ancora debitori pe
          contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
          periodi scaduti fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  a condizione che versino i contributi o
          premi e/o la relativa  somma  aggiuntiva  entro  lo  stesso
          termine  fissato  per i soggetti di cui al comma 1. Qualora
          l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al
          presente comma risulti superiore a lire cinque milioni,  il
          versamento  potra'  essere effettuato, secondo le modalita'
          fissate dagli  enti  impositori,  in  tre  rate  di  eguale
          importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda
          entro  il  31  luglio  1993 e la terza entro il 30 novembre
          1993. La seconda e la terza rata saranno  maggiorate  dagli
          interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento.
          3. (Soppresso dalla legge di conversione).
             4.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati previsti da
          leggi speciali in materia di versamento di contributi e  di
          premi  e  le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
          ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e  con
          il  versamento  dei  contributi  o  dei premi medesimi, ivi
          compresi quelli di cui all'art. 51 del  testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124.
             4- bis. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7- bis,
          del decreto-legge 29 marzo 1991, n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1›  giugno  1991,  n. 166, si
          estendono ai beneficiari delle  provvidenze  dei  cui  agli
          articoli  1  e  2  della legge 15 aprile 1985, n. 140, come
          sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della
          legge 29 dicembre 1988, n. 544.
             5.   Gli   enti   pubblici  non  economici  e  gli  enti
          territoriali che provvedono al pagamento dei  contributi  o
          premi  dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
          relativi ai periodi fino a tutto il mese  di  luglio  1992,
          sono  ammessi  a  regolarizzare la loro posizione debitoria
          con il versamento di una somma aggiuntiva di  importo  pari
          all'8   per  cento,  in  ragione  d'anno,  del  totale  dei
          contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40
          per cento dei contributi o premi  complessivamente  dovuti,
          in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-
          legge   30   dicembre   1987,   n.   536,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche'
          il versamento, ivi compreso quello della  somma  aggiuntiva
          ridotta,  venga  effettuato,  secondo  le modalita' fissate
          dagli enti impositori, in tre rate semestrali,  di  cui  la
          prima  entro  il  31  maggio  1993,  la seconda entro il 30
          novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994.  Gli  enti
          predetti  sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare
          agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda
          secondo  lo  schema  predisposto  dagli   enti   impositori
          medesimi.  La  riduzione  di  cui al presente comma spetta,
          altresi', agli stessi enti pubblici non  economici  e  agli
          enti  territoriali  che, alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei  soli
          contributi  o  premi,  relativi  ai periodi fino a tutto il
          mese di luglio 1992, e  che  versino  la  somma  aggiuntiva
          nella  misura  e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il
          pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive
          oltre i termini sopra indicati comporta  la  decadenza  del
          beneficio di cui al presente comma.
             5-  bis.  La  restituzione  all'INPS delle somme versate
          dall'Istituto medesimo  e  non  dovute  deve  prevedere  la
          detrazione  di  quanto  corrisposto ai fini fiscali a causa
          della somma erroneamente versata dall'Istituto".
             (d) La legge n. 863/1984 converte in legge  il  D.L.  n.
          726/1984 (si veda la successiva nota (e)).
             (e)  Il  testo  dell'art.  3,  commi  5 e 6, del D.L. n.
          726/1984 (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento  dei
          livelli occupazionali), e' il seguente:
             "5.  Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative che  disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente decreto. Il periodo  di  formazione  e  lavoro  e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione del  rapporto  di  formazione  e  lavoro  in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al termine dell'esecuzione del contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             6.   Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando  la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori".
             (f)  Il  D.P.R.  n.  602/1973  reca: "Disposizioni sulla
          riscossione delle imposte sui  redditi".  Si  trascrive  il
          testo degli articoli 9 e 92 attualmente vigenti:
             "Art.  9  (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se
          non viene effettuato  il  versamento  diretto  nei  termini
          stabiliti,  sugli  importi  non  versati  o versati dopo la
          scadenza si applica l'interesse in  ragione  del  nove  per
          cento  annuo  con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza
          della prima rata del ruolo in cui sono  state  iscritte  le
          somme non versate.
             Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato  dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.  L'interesse si
          applica  anche  sul  maggiore  ammontare  delle  imposte  o
          ritenute  alla  fonte  riscuotibili   mediante   versamento
          diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli
          articoli  36-  bis,  secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600 ".
             "Art. 92 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi
          non  esegue  entro  le  prescritte  scadenze  i  versamenti
          diretti  previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6),
          e secondo comma,  lettera  c),  o  li  effettua  in  misura
          inferiore  e'  soggetto  alla  soprattassa del quaranta per
          cento delle  somme  non  versate.  La  soprattassa  e'  del
          cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,
          in  tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
          dall'art.  3.    Le  soprattasse  si  applicano  anche  sul
          maggiore  ammontare  delle  imposte  e  delle ritenute alla
          fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai  sensi  degli
          articoli  36-  bis,  secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600.
            Le  soprattasse  di  cui   al   comma   precedente   sono
          rispettivamente  ridotte  al  tre  per cento e al dieci per
          cento se il versamento diretto viene eseguito entro  i  tre
          giorni successivi a quello di scadenza.
             E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi
          previsti dall'art. 9".
             (g) Si trascrive il testo vigente dell'art. 52, comma 4,
          del  citato  D.P.R.  n.  131/1986:  "Non  sono sottoposti a
          rettifica il valore  o  il  corrispettivo  degli  immobili,
          iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato
          in  misura  non  inferiore, per i terreni, a settantacinque
          volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per  i
          fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto,
          aggiornati  con i coefficienti stabiliti per le imposte sul
          reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta'
          e dei diritti reali  di  godimento  sugli  immobili  stessi
          dichiarati  in misura non inferiore a quella determinata su
          tale base a norma degli articoli 47 e  48.  Ai  fini  della
          disposizione   del   presente   comma   le   modifiche  dei
          coefficienti stabiliti per le  imposte  sui  redditi  hanno
          effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
          private autenticate e  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o
          emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
          pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87  e  88
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597,  nonche' per le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria".
             (h) Il D.M. 14 dicembre 1991 reca:  "Determinazione  dei
          moltiplicatori  da  applicare,  a  partire  dal  1992, alle
          rendite  catastali  dei  fabbricati  e  dei   terreni   per
          stabilire   il   valore   minimo   da  dichiarare  ai  fini
          dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni  e
          donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali,
          e  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di valore degli
          immobili".
             (i) Per il testo del citato D.M.  20  gennaio  1990,  si
          veda la nota (c) all'art. 2.
             (l)  Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del citato
          D.P.R.  n. 633/1972:
             "Art. 44 (Violazioni dell'obbligo di veramento).  -  Chi
          non  versa  in  tutto o in parte l'imposta risultante dalla
          dichiarazione  annuale  presentata  e'   soggetto   a   una
          soprattassa  pari  alla  meta'  della  somma  non versata o
          versata in meno.
             Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti  di  cui
          agli  articoli  27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da
          due a quattro volte l'imposta, non  versata  o  versata  in
          meno".
             (m)  Si  riporta il testo dell'art. 13, primo comma, del
          D.-L. n.  271/1957 (Disposizioni per la  prevenzione  e  la
          repressione  delle  prodi  nel settore degli oli minerali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  1957,
          n.   474,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto:
          "Chiunque esercita un deposito di oli minerali  carburanti,
          combustibili  o lubrificanti, una stazione di servizio o un
          apparecchio di distribuzione automatica di carburanti,  non
          denunciati  a  termini  dell'art.  1,  e'  punito  con  una
          sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita
          dal direttore compartimentale delle dogane e delle  imposte
          indirette, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 26
          aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato".
             (n)  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 27 del
          D.Lgs. n.   105/1990, recante  "Organizzazione  centrale  e
          periferica   dell'Amministrazione   delle  dogane  e  delle
          imposte indirette e ordinamento del relativo personale,  in
          attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349":
             "Art. 27 (Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli
          uffici).  - 1. La revisione dell'ordinamento degli uffici e
          l'unificazione  di  essi  ove  giustificata  da  una   piu'
          efficiente  organizzazione  dei  servizi  e da una migliore
          utilizzazione delle risorse, l'attribuzione dei  servizi  e
          delle competenze territoriali, ovvero la designazione degli
          organi  periferici  incaricati di operare tale attribuzione
          relativamente agli uffici del proprio ambito  territoriale,
          sono  effettuate  con  decreto  del Ministro delle Finanze,
          sentito il consiglio di amministrazione.
             2. Nella prima attuazione, il  decreto  ministeriale  di
          cui  al  comma  1  deve essere emanato entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  dovra'
          comunque prevedere:
               a)   i  compiti  e  l'organizzazione  delle  direzioni
          centrali, l'istituzione degli ispettorati generali e  delle
          dipendenti divisioni nonche' le relative attribuzioni;
               b)  il  conferimento agli ispettorati generali ed alle
          divisioni  delle   competenze   dei   preesistenti   uffici
          centrali, amministrativi e tecnici, compreso il Laboratorio
          chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;
               c) il trasferimento agli uffici del Dipartimento della
          trattazione  in sede ministeriale, nazionale, comunitaria e
          internazionale  di  tutte  le  materie  di  competenza  del
          Dipartimento  stesso, salvo quanto diversamente disposto da
          espresse norme di legge.
             3. Col decreto di cui al comma 1 dovranno stabilirsi  il
          numero  e  le  attribuzioni  dei  reparti  delle  direzioni
          compartimentali e dovra' disporsi il conferimento a  queste
          ultime,  oltre  che  dei  compiti spettanti ai preesistenti
          compartimenti doganali ed ai relativi capi:
               a)  di  tutte  le  attribuzioni  delle  intendenze  di
          finanza  in materia di dogane e di imposte sulla produzione
          e  sui  consumi,  nonche'  in  materia  i   personale   con
          riferimento  ai  dipendenti del Dipartimento, in materia di
          contabilita'  e  di   contenzioso,   ad   eccezione   delle
          attribuzioni  devolute, in esecuzione del presente decreto,
          ai laboratori  chimici,  alle  direzioni  circoscrizionali,
          alle dogane ed agli uffici tecnici di finanza;
               b)  delle  competenze sul territorio del compartimento
          in  materia  di  spedizionieri  doganali,  comprese  quelle
          disciplinari  e  di  vigilanza  e quelle di controllo sugli
          organi professionali.
             4.  Col  decreto  di  cui  al  comma  1  dovra'  inoltre
          stabilirsi   il   conferimento   alle    direzioni    delle
          circoscrizioni  doganali,  oltre  che dei compiti spettanti
          alle preesistenti circoscrizioni ed ai relativi capi:
               a) delle attribuzioni delle intendenze di  finanza  in
          materia di facchinaggio in dogana;
                b)  delle  competenze  intendentizie  in  materia  di
          rimborsi  di  tributi  doganali,  sulla  produzione  e  sui
          consumi  e  di  restituzioni  e  abbuoni  o similari misure
          compensative all'esportazione e alla produzione, anche rel-
          ative a forme di intervento comunitario, nei  casi  e  alle
          condizioni stabili dalle norme nazionali e comunitarie;
               c)  delle autorizzazioni e dei riscontri in materie di
          vendite  o  cessione  gratuita  dei  beni   abbandonati   o
          confiscati.
             5.   Per  quanto  non  disciplinabile  con  decreti  del
          Ministro delle finanze, trovano applicazione la procedura e
          gli effetti previsti dalla disposizione di cui all'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n.  400".