Art. 6.
  1.  A decorrere dal 1› gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti  a  compilare  elenchi  riepilogativi
delle   cessioni   di   beni  effettuate,  registrate  o  soggette  a
registrazione nei  confronti  dei  soggetti  all'imposta  sul  valore
aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o
degli   acquisti   di   beni  effettuati,  registrati  o  soggetti  a
registrazione  presso  tali  soggetti.  I  predetti  elenchi  debbono
riferirsi, rispettivamente,a periodi mensili per i soggetti che hanno
realizzato  nell'anno  precedente o, in caso di inizio dell'attivita'
di scambi  intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in
corso,  per  cessioni  ovvero  per  acquisti,  scambi con altri Stati
membri della Comunita' economica europea per un ammontare complessivo
superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli  altri
soggetti  con  ammontare  superiore a 50 milioni di lire ed a periodi
annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere
i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto  obbligato
e   debbono   essere   presentati   agli  uffici  doganali  entro  il
quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine  del  periodo  di
riferimento   per  gli  elenchi  mensili  ed  entro  il  mese  solare
successivo negli altri casi.
  2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli
articoli 21 e 23,  comma  1,  del  regolamento  CEE  n.  3330/91  del
Consiglio  del  7 novembre 1991 (a), nonche' quelli di cui al comma 2
dello stesso articolo 23 (a) che saranno  indicati  con  decreto  del
Ministro   delle   finanze   sulla  base  delle  richieste  formulate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero  individuale
di  identificazione  di  ogni  acquirente  o  fornitore estero e, per
ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o
degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e  annuali  debbono  essere
indicati  il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore
estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo  di  merce,  l'ammontare
delle cessioni o degli acquisti.
   3.  Gli  elenchi  debbono  essere  redatti su stampati conformi ai
modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalita'  per
la  presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche' le pro-
cedure ed i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati  all'ISTAT.  I
contribuenti  che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri
di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici,  in  luogo  degli
elenchi  ((  possono  presentare,  ))  secondo  modalita'  e  termini
stabiliti dal predetto decreto, i  supporti  magnetici  contenenti  i
dati  che  avrebbero  dovuto  essere  indicati  negli  elenchi.  (( I
contribuenti possono altresi' redigere gli elenchi  su  carta  bianca
non  specificamente  predisposta,  purche' il contenuto degli elenchi
sia sostanzialmente identico  a  quanto  previsto  nella  modulistica
ufficiale  e  richiesto  dal  presente  articolo.  Il  Ministro delle
finanze, con proprio decreto, potra' emanare le  istruzioni  applica-
tive. ))
   4.  Nei  casi  di  omessa  presentazione,  di  incompletezza  o di
inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le
esimenti  previste  dall'art.  45,  terzo  comma,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (b),  per
l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del
regolamento  CEE  n.  3330/91   (a),   si   applicano   le   sanzioni
amministrative di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre   1989,   n.  322  (c).  Ai  fini  dell'accertamento  delle
violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51,  63  e  64
del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972 (b).
 
             (a)  Si  riporta  il  testo dell'art. 21 e dell'art. 23,
          commi 1 e 2, del regolamento CEE n. 3330/91  del  Consiglio
          del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi
          di beni tra Stati membri:
             "Art. 21. - Nel supporto dell'informazione statistica da
          trasmettere ai servizi competenti:
              -  fatto  salvo  l'art.  34, le merci sono designate in
          modo tale da potere essere classificate  facilmente  e  con
          precisione  nella  suddivisione piu' dettagliata alla quale
          appartengono  nella  vigente  versione  della  nomenclatura
          combinata;
              -  deve  anche essere menzionato per ogni tipo di merce
          il numero di codice ad otto  cifre  corrispondente  a  tale
          suddivisione della nomenclatura combinata".
             "Art.  23.  -  1.  Per  ogni tipo di merce, nel supporto
          dell'informazione  statistica  di  trasmettere  ai  servizi
          competenti devono essere menzionati i dati seguenti:
               a)  nello  Stato  membro  d'arrivo, lo Stato membro di
          provenienza delle merci, ai sensi dell'art.  24,  paragrafo
          1;
               b)  nello Srtato membro di spedizione, lo Stato membro
          di  destinazione  delle  merci,  ai  sensi  dell'art.   24,
          paragrafo 2;
               c)  la  quantita'  delle  merci,  in  massa netta e in
          unita' supplementari;
               d) il valore delle merci;
               e) la natura della transazione;
               f) le condizioni di consegna;
               g) la presunta forma di trasporto.
             2. Gli Stati membri  non  possono  richiedere  che,  nel
          supporto  dell'informazione statistica, siano indicati dati
          diversi da quelli di cui al paragrafo  1,  fatta  eccezione
          per i dati seguenti:
               a)  nello  Stato  membro d'arrivo, il paese d'origine;
          tuttavia, questo dato puo' essere richiesto solo nei limiti
          del diritto comunitario;
               b)  nello  Stato  membro  di  spedizione,  la  regione
          d'origine; nello  Stato  membro  d'arrivo,  la  regione  di
          destinazione;
               c)  nello  Stato  membro  di  spedizione,  il  porto e
          l'aeroporto di carica;  nello  Stato  membro  d'arrivo,  il
          porto o l'aeroporto di scarico;
               d)  nello  Stato  membro  di  spedizione e nello Stato
          membro  di  arrivo  il  porto  e  l'aeroporto  presunto  di
          trasbordo  situato  in  un altro Stato membro sempreche' in
          quest'ultimo sia elaborata una statistica di transito;
               e) se del caso, il regime statistico.
             3. (Omissis)".
             (b) Si trascrive il testo vigente  dell'art.  45,  terzo
          comma, e degli articoli 51, 63 e 64 del D.P.R. n. 633/1972,
          recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto:
             "Art.  45  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          contabilita'  e  alla  compilazione  degli  elenchi), terzo
          comma. - Per la mancata o incompleta compilazione, anche su
          supporti magnetici, di ciascuno degli  elenchi  di  cui  al
          primo  e  al  terzo  comma dell'art. 29, si applica la pena
          pecuniaria da  lire  duemilioni  a  lire  ventimilioni.  La
          stessa  sanzione  si  applica  per omessa allegazione degli
          elenchi o per l'omessa  produzione  dei  supporti,  di  cui
          all'ultimo  comma dell'art.  29. Le sanzioni possono essere
          ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati  mancanti  o
          inesatti  sono  di  scarsa  rilevanza e non si applicano se
          sono privi di rilevanza e in ogni caso se  il  contribuente
          provvede   ad  integrarli  o  rettificarli  entro  il  mese
          successivo a quello di compilazione".
             "Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri obblighi stabiliti dal  presente  decreto  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e
          alla  presentazione del rapporto dell'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che  he hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
             Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
              2)  invitare  i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del  n.  7)
          del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52,
          ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I  singoli  dati
          ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base delle
          rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli  54
          e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto
          nelle  dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si   considerano   effettuati  all'aliquota  in  prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
              3)  inviare  i  soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni di servizi ricevute ed a  fornire  informazione
          relativa alle operazioni stesse;
              5)  richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica e gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le rilevazioni loro  commesse  dalla  legge,  e,  salvo  il
          dispositivo  del  n.  7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti  con  i clienti inerenti o commessi alla attivita'
          di raccolta  del  risparmio  e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei registri immobiliari e per gli
          altri pubblici ufficiali;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale delle  tasse  ed  imposte  indirette  sugli
          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
          zona alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda
          i  rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per
          quanto attiene  ai  dati  relativi  ai  servizi  dei  conti
          correnti  postali,  ai  libretti  di  deposito  e  ai buoni
          postali fruttiferi, copia dei  conti  intrattenuti  con  il
          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti
          inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie  pre-
          state  da  terzi;  ulteriori  dati  e  notizie di carattere
          specifico  relativi  agli  stessi  conti   possono   essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che  ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente.
             Gli  inviti  e  le  richieste di cui al precedente comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal competente ispettore compartimentale. Si  applicano  le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni".
             "Art. 63 (Collaborazione della guardia di finanza). - La
          Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto per l'acquisizione e il  reperimento  degli
          elementi  utili  ai  fini dell'accertamento della imposta e
          per la repressione delle violazioni del  presente  decreto,
          procedendo  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta degli
          uffici, secondo le norme e con  le  facolta'  di  cui  agli
          articoli   51   e   52,  alle  operazioni  ivi  indicate  e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.     Essa     inoltre,    previa    autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria  in  relazione  alle  norme  che
          disciplinano  il  segreto, utilizza e trasmette agli uffici
          documenti,  dati  e  notizie  acquisiti,   direttamente   o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, fra la Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   comando  generale  della  guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi  degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso  gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio o il comando che  riceve  la  comunicazione  puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica   l'esecuzione   di   determinati   controlli    e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento".
             "Art. 64 (Collaborazione degli uffici doganali  e  degli
          uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione).  - Gli
          uffici  doganali  eseguono  i   controlli   necessari   per
          l'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al quinto comma
          dell'art.  46,  e  ne  riferiscono  ai  competenti   uffici
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Per  le  controversie
          realative alla qualita' e quantita' dei beni  si  applicano
          le disposizioni di legge doganale.
             Gli   uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione
          cooperano con gli uffici dell'imposta sul  valore  aggiunto
          per  l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui
          depositi e  stabilimenti  sono  sottoposti  alla  vigilanza
          degli uffici stessi".
             (c)  Il  comma  3  dell'art.  11  del D.Lgs. n. 322/1989
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge  23  agosto  1988,  n.  400)
          prevede  che:  "Il  competente ufficio di statistica redige
          motivato rapporto  in  ordine  alla  violazione  e,  previa
          contestazione  degli  addebiti  agli interessati secondo il
          procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge
          24 novembre 1981, n.  689, lo trasmette al  prefetto  della
          provincia,  il  quale  procede  ai  sensi  dell'art.  18  e
          seguenti   della   medesima   legge.   Dell'apertura    del
          procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".