Art. 8. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992 (a) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emenare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai (( 10 milioni di litri. )) 3. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire )) (( dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di )) (( acconto per il periodo di imposta nel corso del quale il )) (( credito e' stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta )) (( determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di )) (( versamento della prima rata di tali acconti puo' essere )) (( scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata )) (( degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti )) (( dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente )) (( al 1 luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei )) (( redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i )) (( relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del )) (( tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica )) (( il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992 (b), )) (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno )) (( 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato )) (( annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel )) (( relativo periodo d'imposta, puo' essere scomputabile sui )) (( versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma )) (( non oltre il periodo d'imposta 1994. )) 4. (( All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, )) (( pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi )) (( per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello )) (( stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 )) (( e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di )) (( previsione per l'anno 1993. )) 5. (( Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), )) non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonche' un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 a litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalita' e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 6. (( Nei bacini minerari interessati da processi di )) (( ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la )) (( sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta )) (( antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari )) (( della concessione di coltivazioni e ad altri soggetti che )) (( intraprendono attivita' sostitutive o alternative nel )) (( territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o )) (( dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del )) (( Comitato interministeriale per la programmazione economica )) (( (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo )) (( 1992 (d), pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta )) (( Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio )) (( 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 )) (( luglio 1990, n. 221 (e), con piani di assunzione di manodopera )) (( raccordati con gli esodi, e' riconosciuta, per i periodi )) (( d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul )) (( reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle )) (( persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli )) (( utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attivita' sopra )) (( indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del )) (( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di )) (( concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni )) (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di )) (( attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di )) (( osservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai )) (( decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a )) (( formare il reddito per il doppio del loro ammontare. )) 6-bis. (( In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e )) (( per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che )) (( operano per le finalita' di cui al medesimo comma, possono )) (( optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento )) (( del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore )) (( aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti )) (( i criteri e le modalita' di attuazione della concessione del )) (( credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni )) (( di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio )) (( e' revocato. )) 6-ter. (( Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai )) (( commi 6 e 6- bis devono essere rappresentati nel bilancio dello )) (( Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non )) (( superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi )) (( 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello )) (( stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del )) (( Ministro del tesoro le disponibilita' del predetto capitolo )) (( sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a )) (( compensazione delle minori entrate che si verificano in )) (( conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6- )) bis. )) 6-quater. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi )) (( 6 e 6- bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e )) (( seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello )) (( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale )) (( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente )) (( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. ))
(a) Il D.M. 4 giugno 1992 reca: "Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese distributrici di carburante per autotrazione". (b) Il D.M. 13 giugno 1992 reca: "Modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni da inviare al Ministero del tesoro". (c) Il comma 8 dell'art. 23 della citata legge n. 413/1991 sostituisce, con il testo che segue, a decorrere dal 1 gennaio 1992, il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succes- sive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione. (d) Le deliberazioni CIPE 30 luglio 1991, integrata dalle deliberazioni 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, concerne l'individuazione dei bacini minerari ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 41 e della legge 30 luglio 1990, n. 221. (e) La legge n. 221/1990 reca nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.