Art. 8.
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi  e  di  lire  100  miliardi  al fine di consentire, entro il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a  favore  delle  imprese che gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle   persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile.
  2.  L'ammontare  del  credito  attribuibile  per  ciascun  litro di
carburante erogato e' stabilito, sulla base del volume di  carburante
erogato  nell'anno  precedente,  per  l'anno 1992, con il decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  4  giugno  1992  (a)  ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per
l'anno successivo, con analogo decreto da emenare entro il  31  marzo
1993.  Il  credito di imposta non compete per il volume di carburante
erogato superiore ai (( 10 milioni di litri. ))
3. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire ))
(( dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di     ))
(( acconto per il periodo di imposta nel corso del quale il        ))
(( credito e' stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta    ))
(( determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di       ))
(( versamento della prima rata di tali acconti puo' essere         ))
(( scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata  ))
(( degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti    ))
(( dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente  ))
(( al 1› luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei   ))
(( redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i        ))
(( relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del      ))
(( tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica ))
(( il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992 (b),       ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 151 del 29 giugno  ))
(( 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato            ))
(( annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel   ))
(( relativo periodo d'imposta, puo' essere scomputabile sui        ))
(( versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma    ))
(( non oltre il periodo d'imposta 1994.                            ))
4. (( All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti,    ))
(( pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi   ))
(( per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello   ))
(( stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 ))
(( e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di        ))
(( previsione per l'anno 1993.                                     ))
  5.  ((  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 1994, gli aumenti di imposta di fabbricazione e  della
corrispondente  sovraimposta  di confine previsti dall'art. 23, comma
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), )) non si applicano alla
benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento  in
volume,  nonche'  un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al
35 per cento in peso, e agli oli da  gas  per  uso  combustibile  con
tenore  di  zolfo  non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso,
fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 a litro per
la benzina e di  lire  21  al  litro  per  gli  oli  da  gas,  previo
accertamento  da  parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dei relativi costi. La  differenza  di  imposta  non
dovuta  per  effetto  dell'applicazione  della  presente disposizione
viene rimborsata al  soggetto  obbligato  al  pagamento  del  tributo
mediante   accredito  da  utilizzare  per  l'estrazione  di  prodotti
petroliferi senza pagamento d'imposta per un  importo  corrispondente
alle  somme  di  cui  e'  riconosciuto  il  diritto  al rimborso, con
l'osservanza delle modalita' e condizioni da stabilirsi  con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
  6. (( Nei bacini minerari interessati da processi di             ))
(( ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la     ))
(( sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta ))
(( antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari ))
(( della concessione di coltivazioni e ad altri soggetti che       ))
(( intraprendono attivita' sostitutive o alternative nel           ))
(( territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o ))
(( dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del        ))
(( Comitato interministeriale per la programmazione economica      ))
(( (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo  ))
(( 1992 (d), pubblicate, rispettivamente, nella    Gazzetta        ))
(( Ufficiale    n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio   ))
(( 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30       ))
(( luglio 1990, n. 221 (e), con piani di assunzione di manodopera  ))
(( raccordati con gli esodi, e' riconosciuta, per i periodi        ))
(( d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul ))
(( reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle   ))
(( persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli     ))
(( utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attivita' sopra     ))
(( indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del    ))
(( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di   ))
(( concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  ))
(( e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni ))
(( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  ))
(( presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di    ))
(( attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di    ))
(( osservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai     ))
(( decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a    ))
(( formare il reddito per il doppio del loro ammontare.            ))
  6-bis. (( In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e        ))
(( per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che ))
(( operano per le finalita' di cui al medesimo comma, possono      ))
(( optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento   ))
(( del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore  ))
(( aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti ))
(( i criteri e le modalita' di attuazione della concessione del    ))
(( credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni   ))
(( di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio   ))
(( e' revocato.                                                    ))
   6-ter. (( Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai         ))
(( commi 6 e 6- bis devono essere rappresentati nel bilancio dello ))
(( Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non       ))
(( superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi     ))
(( 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello      ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del   ))
(( Ministro del tesoro le disponibilita' del predetto capitolo     ))
(( sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a        ))
(( compensazione delle minori entrate che si verificano in         ))
(( conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6- )) bis.          ))
   6-quater. ((  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi    ))
(( 6 e 6- bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e    ))
(( seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello   ))
(( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale           ))
(( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del       ))
(( Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente     ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.  ))
 
             (a)  Il  D.M.  4  giugno  1992 reca: "Determinazione dei
          criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore
          di imprese distributrici di carburante per autotrazione".
             (b) Il D.M. 13  giugno  1992  reca:  "Modalita'  per  la
          esposizione  nella dichiarazione dei redditi del credito di
          imposta di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1992,
          n. 298, a favore delle imprese che gestiscono  impianti  di
          distribuzione   di   carburanti,  nonche'  per  i  relativi
          controlli e per le comunicazioni da  inviare  al  Ministero
          del tesoro".
             (c)  Il  comma  8  dell'art.  23  della  citata legge n.
          413/1991 sostituisce, con il testo che segue,  a  decorrere
          dal  1›  gennaio  1992,  il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27
          aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  26  giugno  1990,  n.  165,  recante disposizioni in
          materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte
          sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
          di  contenzioso  tributario,  nonche'  altre   disposizioni
          urgenti:  "1.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          ministri, puo' essere stabilito l'aumento  o  la  riduzione
          dell'imposta   di   fabbricazione  e  della  corrispondente
          sovrimposta  di  confine  sulle  benzine  speciali  diverse
          dall'acqua  ragia  minerale,  sulla  benzina,  sul petrolio
          diverso da quello lampante nonche' sul prodotto  denominato
          "Jet   Fuel   JP/4",   sugli  oli  da  gas  da  usare  come
          combustibile e sugli oli  combustibili  diversi  da  quelli
          speciali,   semifluidi,   fluidi   e  fluidissimi,  di  cui
          rispettivamente  alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e
          H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata al
          regio decreto-legge 28 febbraio 1939,  n.  334,  convertito
          dalla  legge  2  giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla
          tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succes-
          sive  modificazioni.  Gli  aumenti  o  le  riduzioni   sono
          disposti  fino  all'importo  della  variazione  dei  prezzi
          internazionali  che  puo'  determinare  una  corrispondente
          modifica  dei  prezzi  al consumo dei suddetti prodotti, in
          applicazione dei criteri di determinazione dei  prezzi  dei
          prodotti  petroliferi adottati con il provvedimento del CIP
          n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  179
          del 1› agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le
          riduzioni   sono   disposti  in  misura  corrispondente  al
          rapporto di tassazione rispetto all'aliquota  normale;  per
          gli   oli   combustibili   diversi   da   quelli  speciali,
          semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni
          sono disposti in misura corrispondente alla  variazione  di
          aliquota  apportata  agli  oli da gas e tenendo conto della
          quantita' di essi mediamente  contenuta  nei  predetti  oli
          combustibili.   I  decreti  di  riduzione  dell'imposta  di
          fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
          possono essere adottati nei limiti di copertura  consentiti
          dalle  maggiori  entrate  gia'  acquisite,  rinvenienti  da
          precedenti decreti di aumento dell'imposizione  emanati  ai
          sensi   del   presente   comma.  I  decreti  devono  essere
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto  dalla
          data della loro pubblicazione.
             (d)  Le  deliberazioni  CIPE  30  luglio 1991, integrata
          dalle deliberazioni 20  dicembre  1991  e  25  marzo  1992,
          concerne  l'individuazione  dei  bacini  minerari  ai sensi
          della legge 3 febbraio 1989, n. 41 e della legge 30  luglio
          1990, n. 221.
             (e)   La   legge   n.  221/1990  reca  nuove  norme  per
          l'attuazione della politica mineraria.