Art. 9. 1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente."; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.". 2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (b), e' sostiutito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);". 3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni (c). 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento. 5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( b ), per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico. 7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (d), la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 (e), resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno. 8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), e' sostituito dal seguente: "Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni e' concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.". Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 9. (( Nei confronti dei contribuenti che indicano nella )) (( dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine )) (( di adeguarsi al disposto dell'articolo 11- bis del )) (( decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ( d), non )) (( si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai )) (( contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi )) (( ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore )) (( aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture )) (( contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare )) (( l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del )) (( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da )) (( ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, )) (( n. 413 ( f), si applicano le disposizioni di cui all'articolo )) (( 55, quarto comma, del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto )) (( dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 413 del 1991 ( a), e )) (( all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto )) (( dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come )) (( modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 6 febbraio 1992, n. 66 ( g), ma non e' dovuto il )) (( versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei )) (( compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei )) (( corrispettivi non registrati, ivi previsto. )) 10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390 ( h ), sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI). 10-bis. (( Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della )) (( legge 30 dicembre 1991, n. 413 ( i), inerenti la possibilita' )) (( di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 )) (( giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con )) (( corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella )) (( misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a )) (( decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione )) (( del pagamento. )) 10-ter. (( All'articolo 18, primo comma, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (l), la )) (( lettera c) e' sostituita dalla seguente: )) (( " c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico )) (( concessionario del servizio di accertamento e riscossione a )) (( norma dell'articolo 17, nonche' ai loro incaricati muniti di )) (( apposito mandato". )) 11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11-bis. (( La disposizione di cui all'articolo 4, lettera )) (( a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico )) (( delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato )) (( con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. )) (( 131 ( m), deve intendersi applicabile, per la parte in cui )) (( esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di )) (( capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a )) (( norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti )) (( di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve )) (( iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 )) (( dicembre 1990, n. 408 ( n), e dell'articolo 26 della legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 413 ( i). ))
(a) Si riporta, nell'ordine, il testo vigente degli articoli 8, 9 e 55 del citato D.P.R. n. 600/1973: "Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni e' concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.". "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - Le persone fisiche e le societa' o assicurazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente . I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedentemente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto coma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32". "Art. 55 (Applicazione delle pene pecuniarie). - Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano gia' constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. (Omissis).". (f) Si riporta il testo vigente degli articoli 3- bis e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73: Art. 3- bis (Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). - Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.". "Art. 8 (Termini per il versamento diretto). - I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a) f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; 2) (soppresso); 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c); 3- bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); 3- ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d); 4) entro i primi quindici gorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 5) entro l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del quindici per cento e del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente. Per le ritenute di cui al secondo comma lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le ritenute operate dall'amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.". (c) Si riporta il testo dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero della cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato. (Gli importi di cui al comma 4 e al comma 6 sono stati elevati rispettivamente a lire 1.200.000 e lire 96.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422.). (d) Il D.L. n. 384/1992 reca: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali". Si riporta il testo degli articoli 11- bis e 12: "Art. 11- bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attivita' commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalita' previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attivita'. 3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalita' di tale esercizio all'entita' del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attivita'. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonche' dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni, la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 41- bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunci- ate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate puo' richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda e' stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e' ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali. 6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". "Art. 12 (Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali). - 1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno". (e) Il D.L. n. 46/1976 reca: "Misure urgenti in materia tributaria". Si riporta il testo dell'art. 35, cosi' come modificato da successivi provvedimenti: "Art. 35. - Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3- bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". (L'art. 4, comma 3, della legge 405/1990 (Legge finanziaria 1991), e successive modificazioni, ha, da ultimo, confermato la percentuale precedentemente fissata al 50% per ciascuna delle due scadenze stabilite dal secondo comma di questo articolo). (f) Il D.L. n. 69/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA; nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative". Si riporta il testo dell'art. 12, cosi' come sostituito dalla citata legge n. 413/1991: "Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita', indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc- cessive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli, dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalita' previste dall'art. 41- bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' prestare fidejussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fidejussoria. 4. Con i decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di inviduare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando i quali potra' prevedrsi l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilita' i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti, di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale". (g) Si riporta il testo del primo comma dell'art. 48 del citato D.P.R. n. 633/1972, cosi' come, da ultimo, modificato dal D.L. n. 417/1991: "Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione e' eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli artt. 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60%; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla meta' se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale: se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52". (h ) La legge n. 390/1986 reca: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici". Si trascrive il comma 1 dell'art. 1: "L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie". (i) Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 11 e dell'art. 26 della citata legge n. 413/1991: "Art. 11, comma 15. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per il ritardato pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'art. 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992 sempreche' l'irregolarita' non sia stata gia' accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo". "Art. 26. - 1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indi- cate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 25. 6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'art. 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente. 7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'art. 25 relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'art. 25, comma 8, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore. 8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". (l) Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 640/1972 (Imposta sugli spettacoli), cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 18 (Vigilanza). - La vigilanza agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete: a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento; b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza; c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'art. 17, nonche' ai loro incaricati muniti di apposito mandato. A tal fine al personale di cui al comma precedente e' consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette ad imposta previa esibizione: per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37; per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, e' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile. Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attivita' soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio. Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attivita' di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorita' finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria. Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta". (m) Si riporta l'art. 4, lettera a), n. 6), della tariffa parte I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), allegata al citato D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico disposizioni concernenti l'imposta di registro): "Art. 4. - 1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1)-5) ( omissis ); 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 1%". (n) Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 408/1990: "Art. 4. - 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. 3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indi- cate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente".