Art. 9.
  1.  Nell'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni  (a),   sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le   persone   fisiche   e  le  societa'  o  associazioni  di  cui
all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1› maggio  e
il  10  giugno  di  ciascun  anno  per  i  redditi  dell'anno  solare
precedente.";
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  altri  soggetti  all'imposta  sul   reddito   delle   persone
giuridiche  devono  presentare  la dichiarazione entro sei mesi dalla
fine del periodo di imposta.".
  2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni (b), e' sostiutito dal seguente:
   "3)   nel   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
dichiarazione,  per  i  versamenti  previsti  nell'articolo  3, primo
comma, numeri 3) e 6), ed  almeno  dieci  giorni  prima  del  termine
stabilito  per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti
previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);".
  3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive  e
di  quelle  straordinarie,  i  soggetti  non residenti nel territorio
dello Stato, in alternativa alla delega ad  una  azienda  di  credito
nazionale,  possono provvedere presso una azienda di credito con sede
all'estero  disponendo  per  un  bonifico  in   lire   corrispondente
all'ammontare  delle imposte dovute in favore di una delle aziende di
credito  nazionali  di  cui  all'articolo  54  del  regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes-
sive modificazioni (c).
  4.  Nel  bonifico,  da  domiciliare   presso   la   sede   centrale
dell'azienda   di   credito  nazionale,  devono  essere  indicati  le
generalita'  del  dichiarante,  il  codice  fiscale,   la   residenza
anagrafica  nello  Stato  estero,  il  domicilio  fiscale  in Italia,
nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento.
  5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega  irrevocabile
di  pagamento;  dalla  data  di  ricevimento del bonifico decorre per
l'azienda di credito nazionale il termine previsto  dall'articolo  3-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602  (  b  ),  per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
  6.  Agli  effetti  della  tempestivita' del versamento da parte dei
contribuenti indicati nel comma  3  si  ha  riguardo  alla  data  del
bonifico.
  7.  Per  effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14  novembre  1992,  n.  438  (d),  la
ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  dai
certificati di deposito e  dai  depositi  nominativi  raccolti  dalle
aziende  di  credito  e  vincolati  per un periodo fino a dodici mesi
continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il  versamento
di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n.
46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249
(e),  resta  determinato  al 50 per cento per ciascuna delle scadenze
stabilite in ciascun anno.
  8. Il secondo comma dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600 (a), e' sostituito dal
seguente: "Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e
le rivendite indicate con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il
Ministro  delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta
direttamente  e  gratuitamente  dagli   uffici   dell'Amministrazione
finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la
redazione delle dichiarazioni e' concesso un credito di imposta nelle
misure  stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore
al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione
dell'imposta dovuta sulla base  della  dichiarazione  stessa.".  Alla
copertura  del minor gettito derivante dalla concessione del predetto
credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal
1993, si provvede riducendo di pari importo il  capitolo  5034  dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
   9. (( Nei confronti dei contribuenti che indicano nella         ))
(( dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine ))
(( di adeguarsi al disposto dell'articolo 11- bis del              ))
(( decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con        ))
(( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ( d), non   ))
(( si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai ))
(( contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi      ))
(( ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore      ))
(( aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture        ))
(( contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare       ))
(( l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del             ))
(( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con              ))
(( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da      ))
(( ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, ))
(( n. 413 ( f), si applicano le disposizioni di cui all'articolo   ))
(( 55, quarto comma, del decreto del Presidente                    ))
(( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto          ))
(( dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 413 del 1991 ( a), e   ))
(( all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del   ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto ))
(( dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come    ))
(( modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30      ))
(( dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 6 febbraio 1992, n. 66 ( g), ma non e' dovuto il          ))
(( versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei    ))
(( compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei              ))
(( corrispettivi non registrati, ivi previsto.                     ))
  10.  Tra  gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 11 luglio 1986, n. 390 ( h ), sono compresi gli  enti
autonomi   lirici   e   le   istituzioni  concertistiche  assimilate,
l'Istituto nazionale del  dramma  antico  (INDA)  e  il  Club  alpino
italiano (CAI).
   10-bis. (( Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della    ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 413 ( i), inerenti la possibilita'   ))
(( di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30   ))
(( giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con     ))
(( corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella    ))
(( misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a      ))
(( decorrere dal 1› luglio 1992 fino alla data di effettuazione    ))
(( del pagamento.                                                  ))
   10-ter. (( All'articolo 18, primo comma, del decreto del        ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (l), la     ))
(( lettera c) e' sostituita dalla seguente:                        ))
(( " c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico            ))
(( concessionario del servizio di accertamento e riscossione a     ))
(( norma dell'articolo 17, nonche' ai loro incaricati muniti di    ))
(( apposito mandato".                                              ))
  11.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, lettera b),
valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.
   11-bis. (( La disposizione di cui all'articolo 4, lettera       ))
(( a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico  ))
(( delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  ))
(( 131 ( m), deve intendersi applicabile, per la parte in cui      ))
(( esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di   ))
(( capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a    ))
(( norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti   ))
(( di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve ))
(( iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29     ))
(( dicembre 1990, n. 408 ( n), e dell'articolo 26 della legge 30   ))
(( dicembre 1991, n. 413 ( i).                                     ))
 
             (a)  Si  riporta,  nell'ordine,  il  testo vigente degli
          articoli 8, 9 e 55 del citato D.P.R. n. 600/1973:
             "Art.    8    (Redazione    e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a
          pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
          con  decreto  del  Ministro per le finanze pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale.
            Gli stampati possono essere acquistati presso gli  uffici
          e  le  rivendite  indicate  con  decreto del Ministro delle
          finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di  vendita;  per
          particolari   stampati   il  Ministro  delle  finanze  puo'
          stabilire che la distribuzione  sia  fatta  direttamente  e
          gratuitamente     dagli     uffici     dell'amministrazione
          finanziaria.  Ai  contribuenti  che  hanno  acquistato  gli
          stampati per la redazione delle dichiarazioni  e'  concesso
          un  credito  di imposta nelle misure stabilite dal predetto
          decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita
          degli   stampati,   da   utilizzare   nella    liquidazione
          dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.
             La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta, a pena di
          nullita', del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale o negoziale.
             La dichiarazione  dei  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  deve  essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
          rappresentante  legale  e  in  mancanza  da   chi   ne   ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.
             La dichiarazione delle societa' e  degli  enti  soggetti
          all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, presso i
          quali  esiste  un  organo   di   controllo,   deve   essere
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono o dal  presidente  se  si  tratta  di  organo
          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione
          e' valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
          all'art. 53.
             Con  il  decreto  previsto  dal primo comma, il Ministro
          delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad  alcune
          categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui
          all'art.   7  o  particolari  elenchi  nominativi  in  essa
          inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini
          stabiliti  nello  stesso  decreto,  mediante   l'invio   di
          supporti  magnetici  predisposti  sulla  base  di programmi
          elettronici  forniti  o  prestabiliti  dall'Amministrazione
          finanziaria.".
             "Art.    9   (Termini   per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni). -  Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o
          assicurazioni  di  cui  all'art.  6  devono  presentare  la
          dichiarazione tra il 1› maggio e il 10  giugno  di  ciascun
          anno per i redditi dell'anno solare precedente .
             I   soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del
          rendiconto   entro  un  termine  stabilito  dalla  legge  o
          dall'atto costitutivo devono  presentare  la  dichiarazione
          entro  un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto.
          Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito
          la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  stesso.      Gli   altri   soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche devono
          presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla  fine  del
          periodo di imposta.
             I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche,  devono  presentare la
          dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra  il  1›  e  il  30
          aprile  di  ciascun  anno  per  i pagamenti fatti nell'anno
          solare precedentemente, ovvero, nell'ipotesi  indicata  nel
          sesto  comma  dello stesso articolo, per gli utili e' stata
          deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
             Su   richiesta   motivata   dei   soggetti   interessati
          presentata entro il 31 gennaio il Ministero  delle  finanze
          puo'  consentire  agli  enti  pubblici  e  privati,  di cui
          all'art. 2, lettera c), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  una proroga del
          termine di cui al comma precedente non superiore  a  trenta
          giorni.
             Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma  dell'art. 7 la
          dichiarazione deve essere presentata  contestualmente  alla
          dichiarazione dei redditi propri.
             Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza
          del  termine  sono valide salvo il disposto del sesto comma
          dell'art. 46.   Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti
          ma  costituiscono  titolo  per la riscossione delle imposte
          dovute in base agli imponibili in  esse  indicati  e  delle
          ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
             La  dichiarazione,  diversa  da  quella di cui al quarto
          comma, puo' comunque essere integrata,  salvo  il  disposto
          del  quinto  coma  dell'art.  54,  per  correggere errori o
          omissioni mediante  successiva  dichiarazione,  redatta  su
          stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da
          presentare  entro  il  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo,
          sempreche'  non  siano  iniziati   accessi,   ispezioni   e
          verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata
          ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste
          di cui all'art. 32".
            "Art.  55 (Applicazione delle pene pecuniarie). - Le pene
          pecuniarie  previste  per  la  violazione  degli   obblighi
          stabiliti  dal presente decreto e dalle norme relative alle
          singole imposte  sui  redditi  sono  irrogate  dall'ufficio
          delle imposte.
             Per  le  violazioni  che  danno luogo ad accertamenti in
          rettifica  o  d'ufficio  l'irrogazione  delle  sanzioni  e'
          comunicata   al   contribuente  con  lo  stesso  avviso  di
          accertamento.
             Per le violazioni che non danno  luogo  ad  accertamenti
          l'ufficio   delle  imposte  puo'  provvedere  in  qualsiasi
          momento con separati  avvisi  da  notificare  entro  il  31
          dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui e'
          avvenuta  la  violazione.  Se  la   violazione   e'   stata
          constatata  in  occasione di accessi, ispezioni e verifiche
          eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo'
          essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla
          data del relativo verbale, sia  stato  eseguito  versamento
          diretto  all'esattoria  di  una  somma pari ad un sesto del
          massimo della pena.
            Se i ricavi o i compensi  non  annotati  nelle  scritture
          contabili  sono  specificatamente  indicati  nella relativa
          dichiarazione  dei  redditi  e  sempre  che  le  violazioni
          previste  dall'articolo 51 non siano gia' constatate non si
          fa luogo all'applicazione delle  relative  pene  pecuniarie
          qualora,    anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione,  sia stato eseguito il versamento diretto al
          concessionario del servizio della riscossione di una  somma
          pari  ad  un  ventesimo  dei  ricavi  o  dei  compensi  non
          annotati.
          (Omissis).".
             (f) Si riporta il testo vigente degli articoli 3- bis  e
          8  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          602/73:
             Art. 3- bis (Versamento diretto dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche). - Il  versamento  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone fisiche, di cui alla lettera c) del
          secondo comma dell'articolo  precedente,  deve  effettuarsi
          alle  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante
          delega irrevocabile del contribuente ad una  delle  aziende
          di  credito  di  cui  all'articolo  54  del regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  e successive modificazioni. La delega puo'
          essere  conferita  anche  ad  una  delle  casse  rurali  ed
          artigiane  di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
          modificato con la legge 4 agosto 1955, n.  707,  avente  un
          patrimonio  non  inferiore  a lire cento milioni. L'azienda
          delegata deve rilasciare al contribuente  una  attestazione
          recante    l'indicazione    dell'importo   dell'ordine   di
          versamento e della data in cui lo ha ricevuto  e  l'impegno
          di  effettuare  il  versamento  in  tesoreria per conto del
          contribuente  entro  il  quinto   giorno   successivo.   Le
          caratteristiche     e     le    modalita'    di    rilascio
          dell'attestazione, nonche' le  modalita'  per  l'esecuzione
          dei  versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi
          dati e  documenti  all'amministrazione  e  per  i  relativi
          controlli  sono  stabiliti  con decreto del Ministro per le
          finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
             Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma
          quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire
          mille.".
             "Art.  8  (Termini  per  il  versamento  diretto).  -  I
          versamenti  diretti  alle  sezioni di tesoreria provinciale
          dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
              1) entro i primi quindici giorni del mese successivo  a
          quello  in  cui  e'  stata  operata  la  ritenuta  prevista
          dall'art. 3, primo  comma,  n.  1)  e  dal  secondo  comma,
          lettere  a)  f)  e  h), e sono maturati i premi di cui alla
          lettera g) dello stesso secondo comma;
              2) (soppresso);
              3) nel termine stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione,  per  i versamenti previsti nell'articolo 3,
          primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci  giorni  prima
          del   termine   stabilito   per   la   presentazione  della
          dichiarazione per i versamenti previsti dal  medesimo  art.
          3, secondo comma, lettera c);
             3-  bis)  nel  termine  di  un  mese  dalla chiusura del
          periodo d'imposta per i versamenti  previsti  dall'art.  3,
          secondo comma, lettera e);
             3-   ter)   entro  i  primi  quindici  giorni  del  mese
          successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello  di
          ciascuna  scadenza  periodica  di interessi, premi ed altri
          frutti per  i  versamenti  previsti  dall'art.  3,  secondo
          comma, lettera d);
             4)  entro  i  primi quindici gorni del mese successivo a
          quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili  o
          degli  acconti  per  la parte della ritenuta commisurata al
          dieci per cento degli utili stessi ai sensi  dell'art.  27,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600;
             5)  entro  l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno per
          gli  importi  versati  dai  soci  nel  semestre  precedente
          relativamente  agli utili di cui al secondo comma dell'art.
          27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute
          effettuate in base all'aliquota del quindici  per  cento  e
          del  trenta  per  cento  sugli  utili  pagati  nel semestre
          precedente.
             Per le ritenute di cui  al  secondo  comma  lettera  b),
          dell'art.  3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11
          della  legge  29  dicembre  1962,  n.  1745,  e  successive
          modificazioni.
             Le  ritenute  operate  dall'amministrazione  postale  ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  26  del  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 600, sono versate in tesoreria secondo
          modalita' da stabilire con  decreto  del  Ministro  per  le
          finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.".
             (c) Si riporta il testo dell'art. 54 del regolamento per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilita
          generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
          827, e successive modificazioni:
             "Art. 54. -  Secondo  la  qualita'  e  l'importanza  dei
          contratti,  coloro  che  contraggono  obbligazioni verso lo
          Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario
          od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
          borsa.
             Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
             Sono ammessi a prestare  fidejussione  gli  istituti  di
          credito  di  diritto  pubblico  e  le  Banche  di interesse
          nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio (capitale versato e  riserve)  non  inferiore  a
          lire  300.000.000  e  le  Casse  di  risparmio,  i Monti di
          credito su pegno di prima categoria e  le  Banche  popolari
          aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
             Per   i  contratti  di  affitto  di  fondi  rustici,  la
          fidejussione puo' accettarsi quando  il  canone  annuo  non
          superi  le  lire  100.000  e la durata non oltrepassi i sei
          anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
             Per il taglio dei boschi  cedui,  la  fidejussione  puo'
          accettarsi  quando venga pagato per intiero anticipatamente
          il prezzo pattuito.
             Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
          senza  l'impiego  di  trazione  animale  o  meccanica   che
          importano  una  somma  non superiore alle lire 8.000 annue,
          l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona
          proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
             In  casi  speciali e per contratti a lunga scadenza puo'
          essere accettata una cauzione  in  beni  stabili  di  prima
          ipoteca,  sentito  in precedenza il parere del Consiglio di
          Stato sulla convenienza  in  massima  del  provvedimento  e
          quello  dell'Avvocatura  dello  Stato  sulla  proprieta'  e
          liberta' dei beni da accettare in cauzione.
             E'   pure   fatta   facolta'   all'amministrazione    di
          prescindere  in  casi  speciali dal richiedere una cauzione
          per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o  ditte,
          sia  nazionali  che  estere,  di notoria solidita' e per le
          provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
             L'esonero  della   cauzione   o   l'accettazione   della
          fidejussione,  sono  subordinati  ad  un  miglioramento del
          prezzo di aggiudicazione.
             Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
          o provviste riguardanti un  medesimo  servizio,  quando  lo
          stesso  fornitore  cessante  assume  il nuovo contratto, si
          puo' dichiarare e tenere  per  valida  la  stessa  cauzione
          vincolata   per   il  contratto  precedente,  salvo  quelle
          speciali  guarentigie  che   l'amministrazione   contraente
          riconosce necessarie.
             Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
          quali  siano  fornite  cose di pertinenza dello Stato. (Gli
          importi di cui al comma 4 e al comma 6 sono  stati  elevati
          rispettivamente  a lire 1.200.000 e lire 96.000 dal decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422.).
             (d) Il D.L. n. 384/1992 reca: "Misure urgenti in materia
          di previdenza, di sanita' e di  pubblico  impiego,  nonche'
          disposizioni  fiscali".  Si riporta il testo degli articoli
          11- bis e 12:
             "Art. 11- bis (Liquidazione e riscossione delle  imposte
          sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1.
          Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  che esercitano attivita' commerciali e per quelli
          che esercitano arti e professioni i cui ricavi  o  compensi
          non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo
          comma  dell'art.  18  e  nel  quarto comma dell'art. 19 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni,  qualora il reddito
          derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti
          o professioni dichiarato  risulti  inferiore  all'ammontare
          del   contributo  diretto  lavorativo  dell'imprenditore  o
          dell'esercente  l'arte  o  la  professione,  e   dei   suoi
          collaboratori  familiari,  soci o associati, determinato ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1- bis, del  decreto-legge  2
          marzo  1989,  n.  69,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato  dall'art.  6
          della   legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e  successive
          modificazioni, l'ufficio delle entrate,  anche  avvalendosi
          di  procedure  automatizzate,  provvede alla liquidazione e
          alla  riscossione  delle  maggiori imposte con le modalita'
          previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte
          sui redditi dovute sulla base della dichiarazione;  in  tal
          caso  si  applicano  gli  articoli  9  e 92 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni.
             2.  Gli  uffici  delle  entrate  provvedono allo sgravio
          delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla
          documentazione  prodotta  dal  contribuente  entro   trenta
          giorni  dalla data di notifica della cartella di pagamento,
          asseverata con i criteri e le modalita' previsti dal  comma
          3,  risulti  che  i dati presi a base per la determinazione
          del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o
          in  parte  ovvero  che   sussistono   componenti   negativi
          deducibili   non   compresi   tra   quelli   ordinariamente
          imputabili al settore o all'attivita'.
             3. Le disposizioni  recate  dal  comma  1  del  presente
          articolo  non  si applicano nei riguardi degli imprenditori
          individuali e degli esercenti arti e professioni  i  quali,
          nell'esercizio  della  loro  attivita', non si avvalgono di
          collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito
          economico, al luogo e  alle  modalita'  di  tale  esercizio
          all'entita'   del  capitale  investito  e  alle  specifiche
          condizioni soggettive, rendono manifesta,  sulla  base  dei
          criteri   determinati   con   decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  delle  finanze e con il parere
          della Commissione parlamentare di cui  all'art.  17,  terzo
          comma,   della   legge   9  ottobre  1971,  n.  825,  nella
          composizione stabilita  dall'articolo  1,  comma  4,  della
          legge  29  dicembre  1987,  n.  550,  che  si esprime entro
          quindici  giorni  dalla  richiesta,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta  Ufficiale , la produzione di un reddito inferiore
          a quello determinabile, in applicazione di quanto  disposto
          dall'art. 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          1989,  n.  154, come modificato dall'articolo 6 della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  e  successive  modificazioni  ai
          sensi  del  comma  1 del presente articolo. A questo fine i
          soggetti  interessati  devono  presentare  domanda  ad  una
          apposita  commissione  provinciale presieduta dal prefetto,
          composta  dal  direttore  regionale  delle  entrate  e,  in
          relazione  al  domicilio  fiscale del soggetto richiedente,
          dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da
          loro delegati, e da un delegato del sindaco con  specifiche
          conoscenze  delle  condizioni  socio-economiche  del  luogo
          dell'esercizio  dell'attivita'.  La  domanda  deve   essere
          corredata   dal  parere  di  una  tra  le  associazioni  di
          categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia  e
          del  lavoro  (CNEL)  ovvero  dell'ordine  professionale  di
          appartenenza  nonche'   dalla   documentazione   attestante
          l'esistenza  delle suindicate condizioni, la documentazione
          deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti  di  cui
          all'articolo  41- bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, come sostituito dall'art. 2, comma 1,  della  legge
          30  dicembre  1991, n. 413, e successive modificazioni, dai
          centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1  e
          2  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413, e successive
          modificazioni, o dai soggetti di  cui  all'art.  30,  terzo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione  provinciale  decide  sulla  base dell'esito di
          accertamenti  separatamente  effettuati  dalla  Guardia  di
          finanza,  da  altri  organi di polizia e dai vigili urbani.
          La decisione della commissione provinciale ha  effetto  per
          il  periodo  di imposta per il quale e' stata presentata la
          domanda  nonche'   per   i   periodi   successivi   se   il
          contribuente,  nella  relativa  dichiarazione  dei redditi,
          attesta che permangono i requisiti e le condizioni  enunci-
          ate  nella  domanda  stessa;  l'ufficio  delle entrate puo'
          richiedere  alla  commissione  provinciale  di   effettuare
          controlli  e  riscontri. I soggetti la cui domanda e' stata
          accolta dalla commissione provinciale,  che  dichiarano  un
          reddito   non   inferiore   a   quello   determinabile,  in
          applicazione di quanto disposto dall'art.    11,  comma  1-
          bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile 1989, n. 154, come
          modificato dall'art. 6 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413,  e  successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del
          presente articolo, sono esclusi dalla programmazione  delle
          attivita'  di  controllo  di  cui agli articoli 6 e 7 della
          legge 24 aprile 1980, n. 146.
             4.  Le  domande  di  esonero  dalla  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1, corredate dai pareri e
          dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate  al
          sindaco  del  comune  ove  il  soggetto  interessato  ha il
          domicilio fiscale. Il sindaco  trasmette  alla  commissione
          provinciale   le   domande   pervenute.  Coloro  che  hanno
          presentato la domanda conformemente a quanto  previsto  dal
          comma  3  possono  avvalersi delle disposizioni dell'ultimo
          periodo  del  medesimo  comma  3  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta per il quale hanno
          presentato la domanda  di  esonero;  tuttavia,  se  con  la
          successiva   decisione  della  commissione  provinciale  la
          domanda e' respinta, sono  tenuti  a  versare  la  maggiore
          imposta  dovuta con gli interessi nella misura annua del 12
          per cento all'atto  del  versamento  della  imposta  dovuta
          sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo
          di imposta successivo.
             5.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni del
          presente articolo, gli uffici delle  entrate  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 novembre 1980, n. 787. Il
          ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione
          effettuata a norma del comma 1  del  presente  articolo  e'
          ammesso  anche  per  motivi  relativi  alla decisione delle
          commissioni provinciali.
             6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15
          gennaio  1993.  Con il primo dei decreti indicati nel primo
          periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i  criteri  e  le
          modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo".
             "Art. 12 (Versamento acconto ritenute su  interessi  dei
          depositi,  conti  correnti bancari e postali). - 1. Fino al
          riordinamento  del  regime  tributario   dei   redditi   di
          capitale,  la  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed altri
          frutti dei depositi e conti correnti bancari e  postali  di
          cui   al   secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  continua  ad  applicarsi  nella
          misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10
          dell'art. 7  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  il
          versamento  di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge
          18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  10  maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni,
          resta determinato, anche oltre il  31  dicembre  1992,  con
          esclusione  dei  depositi  di  cui  al comma 10 dell'art. 7
          della legge 11 marzo 1988, n.  67,  al  50  per  cento  per
          ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno".
             (e)  Il D.L. n. 46/1976 reca: "Misure urgenti in materia
          tributaria". Si riporta il testo dell'art. 35,  cosi'  come
          modificato da successivi provvedimenti:
             "Art.  35.  -  Le  aziende ed istituti di credito devono
          versare annualmente alla sezione di  tesoreria  provinciale
          dello  Stato  in  acconto dei versamenti di cui all'art. 8,
          primo comma, n. 3- bis, del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
          602,  e  successive  modificazioni, un importo pari ai nove
          decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art.  26
          del   D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, complessivamente versate per il  periodo  di
          imposta precedente.
             Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro
          il  30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non
          lavorativi per le aziende di  credito  i  termini  suddetti
          sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
             Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello
          delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto
          si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e' rimborsata
          ai sensi dell'art. 41  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni, con gli interessi di cui all'art.  44  dello
          stesso decreto.
             In  caso  di omesso o ritardato versamento rispetto alle
          scadenze  indicate  nel  secondo  comma  o  di   versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni  degli  articoli  9  e  92  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni". (L'art. 4, comma 3, della  legge
          405/1990    (Legge    finanziaria   1991),   e   successive
          modificazioni, ha, da  ultimo,  confermato  la  percentuale
          precedentemente  fissata  al  50%  per  ciascuna  delle due
          scadenze stabilite dal secondo comma di questo articolo).
             (f) Il D.L. n. 69/1989 reca:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e
          versamento  di   acconto   delle   imposte   sui   redditi,
          determinazione  forfettaria  del  reddito e dell'IVA; nuovi
          termini per la presentazione delle dichiarazioni  da  parte
          di  determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria di
          irregolarita' formali e di minori  infrazioni,  ampliamento
          degli  imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
          materia di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni
          governative".  Si riporta il testo dell'art. 12, cosi' come
          sostituito dalla citata legge n. 413/1991:
             "Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del  reddito
          e   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  degli  esercenti
          attivita' d'impresa che si avvalgono  della  disciplina  di
          cui  all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli
          esercenti arti e professioni che  abbiano  conseguito,  nel
          periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non
          superiore  a  360  milioni di lire e che non abbiano optato
          per il regime ordinario di contabilita',  indipendentemente
          dalle  disposizioni  recate  dall'art.  39  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  e  dall'art. 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
          cessive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta
          per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti  da
          inviare  per  iscritto  entro  sessanta  giorni,  a pena di
          decadenza   ai    fini    dell'accertamento,    determinare
          induttivamente  l'ammontare  dei ricavi, dei compensi e del
          volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma
          1  dell'art.  11,   tenendo   conto   di   altri   elementi
          eventualmente   in   possesso  dell'ufficio  specificamente
          relativi al singolo contribuente. Resta salva  la  facolta'
          del  contribuente  di  dimostrare la non applicabilita' dei
          coefficienti in relazione  alle  specifiche  condizioni  di
          esercizio    della    propria    attivita'.   A   richiesta
          dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro  trenta
          giorni, la relativa documentazione.
             2.  In  sede di accertamento effettuato in base al comma
          1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri  componenti
          negativi  diversi da quelli, dichiarati e da quelli presi a
          base  per  l'applicazione  dei   coefficienti,   ne'   sono
          riconosciute  le  relative  detrazioni ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art.  75,
          comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
             3. In caso di accertamento di cui al comma 1  effettuato
          con  le  modalita' previste dall'art. 41- bis, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto,
          sesto,  settimo  e ottavo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle
          maggiori  imposte  previsto  dall'art.  15  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto
          n.   633   del   1972,   e   successive  modificazioni,  il
          contribuente puo' prestare fidejussione rilasciata  da  una
          azienda  o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed
          artigiane, o da  un'impresa  commerciale  che,  a  giudizio
          dell'Amministrazione  finanziaria,  offra adeguate garanzie
          di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa
          di assicurazione mediante polizza fidejussoria.
             4. Con i decreti del Ministro delle finanze da  emanarsi
          dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono
          stabiliti  i criteri e le condizioni per l'applicazione dei
          coefficienti  di  cui  all'art.     11,   ai   fini   della
          determinazione   del  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato
          per il regime di  contabilita'  ordinaria.  Ai  fini  della
          emanazione  dei predetti decreti, il Ministro delle finanze
          istituisce un apposito  comitato  di  studio,  composto  da
          rappresentanti  dell'Amministrazione  finanziaria  e  delle
          organizzazioni economiche di categoria, con il  compito  di
          inviduare  i criteri e i principi di bilancio che attengono
          a una normale tenuta della contabilita', mancando  i  quali
          potra'  prevedrsi  l'applicazione  dei  coefficienti di cui
          all'art. 11, ai fini della  determinazione  del  reddito  e
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, anche nei confronti dei
          soggetti di cui  al  presente  comma.  In  ogni  caso,  nei
          confronti  dei  soggetti  che  hanno  optato  per il regime
          ordinario di contabilita' i coefficienti sono  utilizzabili
          qualora  diano  luogo,  in  concorso  con altri elementi, a
          presunzioni  gravi,  precise  e  concordanti  di  manifesta
          infondatezza  delle risultanze contabili per quanto attiene
          alla fedele registrazione  delle  componenti  positive  del
          reddito.  I coefficienti, di cui all'art. 11 possono essere
          altresi'   utilizzati   ai   fini   della    programmazione
          dell'attivita'  di  controllo  di cui al comma 1, anche nei
          confronti dei soggetti tenuti  al  regime  di  contabilita'
          ordinaria.
             5.  La  determinazione  dei  maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,   non
          costituisce  notizia  di  reato  ai sensi dell'art. 331 del
          codice di procedura penale".
             (g) Si riporta il testo del primo comma dell'art. 48 del
          citato  D.P.R.  n.  633/1972,  cosi'   come,   da   ultimo,
          modificato  dal  D.L.  n.    417/1991:  "Se gli adempimenti
          omessi o irregolarmente eseguiti,  relativi  ad  operazioni
          imponibili,  risultano  regolarizzati entro i trenta giorni
          successivi  a  quello  di  scadenza  del  termine  per   la
          presentazione  della  dichiarazione annuale, in luogo delle
          sanzioni  stabilite negli articoli precedenti si applica la
          soprattassa del 20% dell'imposta relativa  alle  operazioni
          regolarizzate,  ridotta  al  5%  se  la regolarizzazione e'
          eseguita entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine
          relativo  alla liquidazione di cui agli artt. 27 e 33 nella
          quale  l'operazione  doveva   essere   computata,   se   la
          regolarizzazione  avviene entro il termine di presentazione
          della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e'
          elevata al 40%, se la  regolarizzazione  avviene  entro  il
          termine di presentazione della dichiarazione per il secondo
          anno   successivo   la   soprattassa  e'  elevata  al  60%;
          l'ammontare   dei   versamenti   eseguiti   a   titolo   di
          soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve
          essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero
          in   quello   di   cui   all'art.  39,  secondo  comma.  La
          disposizione  si  applica   anche   alle   regolarizzazioni
          effettuate  ai  sensi  dell'art.  26, primo e quarto comma,
          relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento.  Per
          le  violazioni  che  non  danno  luogo  a  rettifica  o  ad
          accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli
          precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla
          meta' se gli adempimenti omessi o  irregolarmente  eseguiti
          risultano  regolarizzati  entro  trenta giorni dal relativo
          termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi
          a quello di scadenza del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione  annuale: se risultano regolarizzati entro il
          termine di presentazione  della  dichiarazione  per  l'anno
          successivo  le  sanzioni  sono  ridotte  a  due terzi. Se i
          corrispettivi   non   registrati   vengono   specificamente
          indicati  nella  dichiarazione  annuale  non  si  fa  luogo
          all'applicazione delle soprattasse e delle pene  pecuniarie
          dovute   per   la   violazione  dei  relativi  obblighi  di
          fatturazione e di registrazione nonche' degli  obblighi  in
          materia  di  bolla  di  accompagnamento  e  di  scontrino e
          ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla  presentazione
          della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma
          pari  ad  un  decimo  dei  corrispettivi non registrati; se
          risultano regolarizzati entro il termine  di  presentazione
          della  dichiarazione  per  il  secondo  anno  successivo le
          sanzioni sono ridotte a tre quarti. Le disposizioni di  cui
          al presente comma si applicano sempreche' la violazione non
          sia  gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le
          ispezioni e verifiche di cui all'art. 52".
             (h )  La  legge  n.  390/1986  reca:  "Disciplina  delle
          concessioni  e delle locazioni di beni immobili demaniali e
          patrimoniali dello Stato  in  favore  di  enti  o  istituti
          culturali,  degli  enti pubblici territoriali, delle unita'
          sanitarie  locali,  di  ordini  religiosi  e   degli   enti
          ecclesiastici".  Si  trascrive  il  comma  1  dell'art.  1:
          "L'Amministrazione finanziaria puo' dare in  concessione  o
          locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni
          immobili   demaniali   o   patrimoniali  dello  Stato,  non
          suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi
          governativi: a)  a  istituzioni  culturali  indicate  nella
          tabella   emanata  con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 novembre 1984, n.  834;  b)  a  enti  pubblici
          indicati   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  che  fruiscono di contributi ordinari previsti
          dalle vigenti disposizioni e che perseguono  esclusivamente
          fini  di  rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o
          istituti  o  a  fondazioni  o  associazioni   riconosciute,
          istituiti   o   costituiti  successivamente  alla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   predetto
          decreto,  che  perseguono  esclusivamente fini di rilevante
          interesse culturale e svolgono, in relazione a  tali  fini,
          attivita'  sulla  base di un programma almeno triennale. Le
          concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
          stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore  a
          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
          determinato,  sentito   il   competente   ufficio   tecnico
          erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
          immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
          soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
          attivita' istituzionali o statutarie".
             (i) Si riporta il testo del  comma  15  dell'art.  11  e
          dell'art. 26 della citata legge n. 413/1991:
             "Art.  11,  comma  15.  I soggetti di cui al primo comma
          dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  che,  ai
          sensi  dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n.
          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
          1987,  n.  470,  hanno  acquistato  beni  strumentali   con
          aliquota    ridotta,   pur   non   risultando   beneficiari
          dell'agevolazione,  possono  regolarizzare  la  fattura  di
          acquisto  del bene senza applicazione della pena pecuniaria
          e degli interessi per  il  ritardato  pagamento,  nei  modi
          indicati  dal quinto comma dell'art.  41 del citato decreto
          n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre  i
          termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992
          sempreche'  l'irregolarita'  non sia stata gia' accertata e
          l'accertamento sia divenuto definitivo".
             "Art.  26.  -  1.  Il  saldo  attivo  risultante   dalla
          rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve
          essere  imputato  al capitale o accantonato in una speciale
          riserva designata con riferimento alla presente legge,  con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione.
             2.  La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In caso di  utilizzazione  della  riserva  a  copertura  di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria, senza l'osservanza  delle  disposizioni  dei
          commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
             3.  Se  il  saldo  attivo  viene attribuito ai soci o ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme  attribuite
          ai   soci   o   ai   partecipanti,  aumentate  dell'imposta
          sostitutiva   corrispondente   all'ammontare   distribuito,
          concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
          dell'ente   e   il   reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
          partecipanti.
             4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
          capitale deliberate dopo  l'imputazione  a  capitale  delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio a  norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione
          monetaria,   abbiano   anzitutto   per   oggetto,  fino  al
          corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
          l'imputazione di tali riserve.
             5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi  indi-
          cate   nel   comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito di imposta  ai  fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  pagata  ai  sensi
          dell'art. 25.
             6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si  verificano  in
          data  anteriore  a  quella  di  inizio  del terzo esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
          stessa  data  e fino a concorrenza degli importi attribuiti
          ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti,  in
          deroga al comma 8 dell'art. 25, anche per la determinazione
          delle  plusvalenze  o minusvalenze realizzate, in relazione
          ai beni indicati dal contribuente.
             7. Le disposizioni dei commi precedenti e  quelle  degli
          articoli  24  e 25 si applicano, per i beni di cui all'art.
          25 relativi alle attivita'  commerciali  esercitate,  anche
          alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo,
          in  accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici
          e privati di cui all'art. 87,  comma  1,  lettera  c),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera
          d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone  fisiche
          non  residenti  che  esercitano  attivita'  commerciali nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.  La
          disposizione   contenuta   nell'art.  25,  comma  8,  della
          presente legge si applica anche in caso di destinazione dei
          beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
             8. Per i soggetti che fruiscono di  regimi  semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1990  dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  La  rivalutazione  deve  essere
          eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale
          risultino i prezzi di costo e  la  rivalutazione  compiuta.
          Tale  prospetto  deve  essere  allegato  alla dichiarazione
          relativa  all'esercizio  per  il  quale   il   termine   di
          presentazione   della   dichiarazione   dei  redditi  scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
             (l)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del D.P.R. n.
          640/1972 (Imposta sugli spettacoli), cosi' come  modificato
          dal presente decreto:
             "Art.  18  (Vigilanza).  - La vigilanza agli effetti del
          presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli
          e le altre attivita' compete:
               a) ai funzionari  dell'Amministrazione  delle  finanze
          muniti di speciale tessera di riconoscimento;
               b)  agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di
          truppa della guardia di finanza;
               c) ai funzionari ed  agli  agenti  dell'ente  pubblico
          concessionario del servizio di accertamento e riscossione a
          norma  dell'art.  17,  nonche' ai loro incaricati muniti di
          apposito mandato.
             A tal fine al personale di cui al  comma  precedente  e'
          consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli
          spettacoli  e le altre attivita' soggette ad imposta previa
          esibizione:
              per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c)
          di speciale tessera di  riconoscimento  come  previsto  dal
          successivo art.  37;
              per  gli  ufficiali  della  guardia  di  finanza, della
          tessera personale di riconoscimento;
              per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale
          tesserino  di  appartenenza  al  contingente   di   polizia
          tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
             Indipendentemente   dal   controllo  o  dalla  vigilanza
          espletata ai sensi dei precedenti commi, e' in facolta' del
          Ministro per le finanze di determinare, in relazione  anche
          a  particolari  tipi di spettacoli o di attivita', speciali
          norme cautelative o di controllo per  l'accertamento  della
          base imponibile.
             Gli  impresari  ed  organizzatori  devono rilasciare per
          ciascun luogo di spettacolo  o  di  attivita'  soggetti  ad
          imposta  due  tessere  gratuite a disposizione dell'ufficio
          del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte
          indirette sugli affari, competenti per territorio.
             Inoltre  gli  impresari   e   gli   organizzatori,   nei
          capoluoghi  di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di
          attivita' di cui al  precedente  comma  debbono  mettere  a
          disposizione   dell'autorita'   finanziaria,  ministero  ed
          intendenza di  finanza  nella  capitale  ed  intendenza  di
          finanza  negli  altri  capoluoghi di provincia, un posto di
          prima categoria.
             Le tessere e gli  ingressi  contemplati  dai  precedenti
          commi del presente articolo sono esenti dall'imposta".
             (m)  Si  riporta  l'art.  4,  lettera  a),  n. 6), della
          tariffa parte I (Atti soggetti a registrazione  in  termine
          fisso),  allegata al citato D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico
          disposizioni concernenti l'imposta di registro):
             "Art.  4.  -  1. Atti propri delle societa' di qualunque
          tipo ed  oggetto  e  degli  enti  diversi  dalle  societa',
          compresi   i   consorzi,   le   associazioni   e  le  altre
          organizzazioni  di  persone  o  di  beni,   con   o   senza
          personalita'  giuridica,  aventi  per  oggetto  esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
              a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
               1)-5) ( omissis );
               6) mediante conversione di obbligazioni  in  azioni  o
          passaggio   a   capitale   di  riserve  diverse  da  quelle
          costituite con sopraprezzi o con  versamenti  dei  soci  in
          conto  capitale  o  a fondo perduto e da quelle iscritte in
          bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 1%".
             (n) Si riporta il testo dell'art. 4 della  citata  legge
          n.  408/1990:
             "Art.   4.   -  1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle
          rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e  2  deve
          essere  imputato  al capitale o accantonato in una speciale
          riserva designata con riferimento alla presente legge,  con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione.
             2.  La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In caso di  utilizzazione  della  riserva  a  copertura  di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria, senza l'osservanza  delle  disposizioni  dei
          commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
             3.  Se  i  saldi  attivi vengono attribuiti ai soci o ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme  attribuite
          ai   soci   o   ai   partecipanti,  aumentate  dell'imposta
          sostitutiva   corrispondente   all'ammontare   distribuito,
          concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
          dell'ente   e   il   reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
          partecipanti.
             4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
          capitale deliberate dopo  l'imputazione  a  capitale  delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio a  norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione
          monetaria,   abbiano   anzitutto   per   oggetto,  fino  al
          corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
          l'imputazione di tali riserve.
             5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi  indi-
          cate   nel   comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul
          reddito  delle  persone   giuridiche   pari   all'ammontare
          dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata
          nei precedenti esercizi.
             6.  Se  le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in
          data anteriore a  quella  di  inizio  del  terzo  esercizio
          successivo  a  quello  nel cui bilancio la rivalutazione e'
          stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
          stessa data e fino a concorrenza degli  importi  attribuiti
          ai  soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in
          deroga  ai  commi  3  e  4  dell'art.  3,  anche   per   la
          commisurazione  degli  ammortamenti e per la determinazione
          delle plusvalenze o minusvalenze realizzate,  in  relazione
          ai beni indicati dal contribuente".