IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 46 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/167/CEE  del
Consiglio  del  26  marzo  1990,  con  la  quale  sono  stabilite  le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato  ed  utilizzazione
dei mangimi medicati nella Comunita'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; 
  Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni  parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di grazia e  giustizia,  del  tesoro  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ferme  restando  le  disposizioni  di  polizia  veterinaria,  le
disposizioni del presente decreto  si  applicano  alla  preparazione,
immissione  sul  mercato  ed  utilizzazione  dei   mangimi   medicati
destinati alla detenzione ai fini di vendita  o  di  altre  forme  di
cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche'  alla  vendita
ed alle forme di cessione stesse. 
  2. Il presente decreto lascia impregiudicate le  norme  applicabili
agli additivi per i mangimi, riportate  nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e nei suoi allegati,  nonche'
quelle relative  alle  modifiche  ad  esse  apportate  a  seguito  di
disposizioni comunitarie. 
 
          AVVERTENZA:
             Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle
          note  al  presente  decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.