Art. 12. 
  1. Le misure di salvaguardia previste dal  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28,  sono  applicabili  agli  scambi  di  premiscele
medicate o di mangimi medicati. 
  2. Le norme  previste  in  materia  di  controllo  veterinario,  in
particolare le condizioni di cui all'art. 5,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli  scambi  di
premiscele autorizzate o di mangimi  medicati  nella  misura  in  cui
questi ultimi sono soggetti a controllo veterinario.