Art. 16. 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il  produttore
che prepara o pone in commercio mangimi medicati o prodotti intermedi
in  difetto  di  autorizzazione  o  non  osservando  quanto  disposto
dall'art. 3, commi 1 e 2, o dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c),
d) e g), e comma 5, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi  o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 
  2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni al produttore che
non osserva quanto disposto l'art. 4, comma 1, lettera f), e comma 3. 
  3. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 119, si applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni  a  chiunque  non
osserva quanto disposto dagli articoli 5 e 6. 
  4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  chiunque  detiene  per
l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque  utilizza  i
mangimi medicati o prodotti intermedi di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da un mese a dieci mesi o con l'ammenda  da  lire  dieci  a
lire sessanta milioni. 
  5. Non sono punibili i soggetti di  cui  al  comma  4,  qualora  la
difformita' dei mangimi o dei prodotti  intermedi  alle  disposizioni
richiamate al comma 1 riguarda requisiti intrinseci e  non  apparenti
del prodotto che non siano da tali soggetti  agevolmente  conoscibili
ne' siano conosciuti. 
  6. Salvo che il fatto non costituisca piu'  grave  reato,  chiunque
consegna mangimi o prodotti intermedi in violazione  dell'art.  9  e'
puntito con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da  lire
quindici milioni a lire novanta milioni. 
  7. Chiunque consegna mangimi medicati ad allevatori o detentori  di
animali in difetto di prescrizione di  un  veterinario  abilitato  e'
puntito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
lire tre milioni a lire diciotto milioni. 
  8. Si applica la sanzione di cui al comma 6 al veterinario che  non
osservi le disposizioni di cui all'art. 3 comma  4,  ed  all'art.  8,
comma 1. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   piu'   grave   reato,
l'allevatore  o  il  detentore  di  animali  che   non   osserva   le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e' punito con  l'arresto  da
tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire quindici a  lire  novanta
milioni.