Art. 17. 
  1. E' ammesso l'esaurimento delle scorte entro il  termine  di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CIAURRO, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  COSTA, Ministro della sanita' 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  CONSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: CONSO