Art. 2. 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  sono  applicabili  per  quanto
necessario le definizioni di cui al decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 119, relativo ai  medicinali  veterinari,  intendendosi  per
mangime medicato l'alimento medicamentoso, nonche' quelle di cui alla
legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo  1968,
n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,
n. 152. 
  2. Inoltre si intende per: 
    a) "premiscela medicata autorizzata": qualsiasi premiscela per la
fabbricazione  di  alimenti  medicamentosi   autorizzata   ai   sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; 
    b) "immissione sul mercato": la detenzione a fini di vendita o di
altre forme di cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche'
la vendita e le forme di cessione stesse.