Art. 6. 
  1.  I  mangimi  medicati  sono  immessi  sul  mercato  soltanto  se
etichettati in conformita' delle disposizioni vigenti; gli imballaggi
o i recipienti di cui all'art. 5, comma 1, devono inoltre  recare  la
dicitura chiaramente visibile "Mangimi medicati". 
  2.  Qualora  i  mangimi  medicati  siano  immessi  sul  mercato  in
autocarri cisterna o contenitori analoghi, e' sufficiente che i  dati
di cui al comma 1 figurino nei documenti di accompagnamento.