Art. 7. 
  1. I mangimi medicati possono essere detenuti, immessi sul  mercato
o utilizzati solo se prodotti in conformita' del presente decreto. 
  2. Per finalita' scientifiche,  il  Ministero  della  sanita'  puo'
autorizzare deroghe al comma 1 nell'osservanza delle disposizioni  di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
119,  e  sotto   controllo   dell'autorita'   sanitaria   veterinaria
competente.