Art. 9. 
  1.  I  mangimi  medicati  devono  essere  consegnati   direttamente
all'allevatore  o  al  detentore  di   animali   esclusivamente   dal
farmacista o dal fabbricante o da  altro  distributore  espressamente
autorizzato dal Ministero della sanita'. 
  2.  Coloro  che,  ne'  farmacisti,  ne'  fabbricanti,   attualmente
esercitano tale attivita', possono continuare ad esercitarla  per  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni  o
frattaglie o i cui prodotti siano destinati al consumo umano  possono
essere forniti soltanto se: 
    a) non superano i quantitativi  prescritti  per  il  trattamento,
conformemente alla prescrizione veterinaria; 
    b) non sono distribuiti in quantita' superiore al  fabbisogno  di
un mese, fissata conformemente a quanto prescritto alla lettera a).