Art. 2 
      (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno) 
 
  I. Il territorio nazionale e' suddiviso  nelle  seguenti  sei  zone
climatiche in funzione dei gradi -  giorno,  indipendentemente  dalla
ubicazione geografica: 
    Zona A: comuni che presentano un numero di  gradi  -  giorno  non
superiore a 600; 
    Zona B: comuni  che  presentano  un  numero  di  gradi  -  giorno
maggiore di 600 e non superiore a 900; 
    Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno  maggiore
di 900 e non superiore a 1.400; 
    Zona D: comuni  che  presentano  un  numero  di  gradi  -  giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; 
    Zona E: comuni  che  presentano  un  numero  di  gradi  -  giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; 
    Zona F: comuni  che  presentano  un  numero  di  gradi  -  giorno
maggiore di 3.000. 
  2. La tabella in allegato  A,  ordinata  per  regioni  e  province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i  gradi
giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella puo' essere
modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria  del
Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione  all'istituzione  di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi
delle competenze tecniche dell'ENEA ed in  conformita'  ad  eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI. 
  3. I comuni comunque non  indicati  nell'allegato  A  o  nelle  sue
successive modificazioni ed integrazioni adottano, con  provvedimento
del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta  per  il
comune  piu'  vicino  in  linea  d'aria,   sullo   stesso   versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di
riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di  quota  sul
livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli  abitanti  del  Comune
con pubblici avvisi entro 5 giorni  dall'adozione  del  provvedimento
stesso e deve essere  comunicato  al  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA  ai  fini  delle  successive
modifiche dell'allegato A. 
  4. I Comuni aventi porzioni  edificate  del  proprio  territorio  a
quota superiore  rispetto  alla  quota  della  casa  comunale,  quota
indicata nell'allegato A,  qualora  detta  circostanza,  per  effetto
della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni  di
cui al comma 3, comporti variazioni della  zona  climatica,  possono,
mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette
porzioni del territorio  una  zona  climatica  differente  da  quella
indicata in allegato A. Il provvedimento deve  essere  notificato  al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA
e diventa operativo qualora entro 90 giorni  dalla  notifica  di  cui
sopra  non  pervenga  un   provvedimento   di   diniego   ovvero   un
provvedimento interruttivo del  decorso  del  termine  da  parte  del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta
operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli  abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione  ed
alla provincia di appartenenza.