Art. 2.

  1.  Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4, e'
inserito il seguente:
  "Art.  40- bis. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della
Valle  del  Lys  individuati  con  legge regionale hanno diritto alla
salvaguardia  delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche
e culturali.
  Alle  popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento
della   lingua   tedesca   nelle   scuole  attraverso  gli  opportuni
adattamenti alle necessita' locali".