Art. 3.

  1.  Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4, e'
inserito il seguente:
  "Art.  48-  bis.  -  Il  Governo  e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  statuto  e  le disposizioni per armonizzare la legislazione
nazionale  con  l'ordinamento  della  regione  Valle d'Aosta, tenendo
conto  delle  particolari  condizioni  di  autonomia  attribuita alla
regione.
  Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  sono  elaborati  da  una
commissione    paritetica    composta   da   sei   membri   nominati,
rispettivamente,  tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della
Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".