Art. 4.

  1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato
con  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 3, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:

   "   b)   ordinamento   degli   enti   locali   e   delle  relative
circoscrizioni;".
 
          Nota all'art. 4:
 
             -  Il  testo  dell'art.  3 dello statuto speciale per la
          Sardegna, approvato con legge  costituzionale  26  febbraio
          1948,  n. 3, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
             "Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i  principi'
          dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli
          obblighi   internazionali   e  degli  interessi  nazionali,
          nonche' delle norme fondamentali delle  riforme  economico-
          sociali   della   Repubblica,   la   regione   ha  potesta'
          legislativa nelle seguenti materie:
               a)   ordinamento   degli   uffici   e    degli    enti
          amministrativi della regione e stato giuridico ed economico
          del personale;
               b)  ordinamento  degli  enti  locali  e delle relative
          circoscrizioni;
               c) polizia locale urbana e rurale;
               d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di
          miglioramento agrario e fondiario;
               e)  lavori  pubblici  di  esclusivo  interesse   della
          regione;
               f) edilizia ed urbanistica;
               g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
               h) acque minerali e termali;
               i) caccia e pesca;
               l) esercizio dei diritti demaniali della regione sulle
          acque pubbliche;
               m)  esercizio  dei  diritti  demaniali  e patrimoniali
          della regione relativi alle miniere, cave e saline;
               n) usi civili;
               o) artigianato;
               p) turismo, industria alberghiera;
               q) biblioteche e musei di enti locali".