Art. 4. 1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi' dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; e) lavori pubblici di esclusivo interesse della regione; f) edilizia ed urbanistica; g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie; h) acque minerali e termali; i) caccia e pesca; l) esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche; m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline; n) usi civili; o) artigianato; p) turismo, industria alberghiera; q) biblioteche e musei di enti locali".