Art. 5. 1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;". 2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) e' abrogato.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi' generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale". - Il testo dell'art. 5 del medesimo statuto, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60; 5) (abrogato); 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione; 9) istituzione e ordinamento di enti di carattere lo- cale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di quarta e quinta categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooper- ative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali".