Art. 5.

  1.  All'articolo  4  dello  statuto  speciale della regione Friuli-
Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
   "1-bis)   ordinamento   degli   enti   locali   e  delle  relative
circoscrizioni;".
  2.  All'articolo  5  dello  statuto  speciale della regione Friuli-
Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, il numero 5) e' abrogato.
 
          Note all'art. 5:
 
             - Il testo dell'art.  4  dello  statuto  speciale  della
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato   con  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 4.  -  In  armonia  con  la  Costituzione,  con  i
          principi'  generali dell'ordinamento giuridico dello Stato,
          con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e
          con gli obblighi internazionali dello  Stato,  nonche'  nel
          rispetto  degli interessi nazionali e di quelli delle altre
          regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle  seguenti
          materie:
               1)  ordinamento  degli  uffici e degli enti dipendenti
          dalla regione e stato giuridico ed economico del  personale
          ad essi addetto;
               1-bis)  ordinamento degli enti locali e delle relative
          circoscrizioni;
               2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle
          minime  unita'  culturali   e   ricomposizione   fondiaria,
          irrigazione,  opere  di  miglioramento agrario e fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
               3) caccia e pesca;
               4) usi civici;
               5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
               6) industria e commercio;
               7) artigianato;
               8) mercati e fiere;
               9)  viabilita',  acquedotti  e  lavori   pubblici   di
          interesse locale e regionale;
              10) turismo e industria alberghiera;
              11)  trasporti  su  funivie  e  linee automobilistiche,
          tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
              12) urbanistica;
              13) acque minerali e termali;
              14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei
          e biblioteche di interesse locale e regionale".
 
             - Il testo dell'art. 5 del medesimo statuto, cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati
          nell'art.    4  ed  in  armonia con i principi fondamentali
          stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la
          regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
               1)  elezioni  del  consiglio  regionale,  in  base  ai
          principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
               2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7
          e 33;
               3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art.
          51;
               4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
               5) (abrogato);
               6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
               7)  disciplina  dei  servizi  pubblici  di   interesse
          regionale ed assunzione di tali servizi;
               8)  ordinamento  delle casse di risparmio, delle casse
          rurali; degli enti  aventi  carattere  locale  o  regionale
          nella regione;
               9)  istituzione e ordinamento di enti di carattere lo-
          cale o regionale per lo studio  di  programmi  di  sviluppo
          economico;
              10) miniere, cave e torbiere;
              11)    espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardanti opere a carico dello Stato;
              12) linee marittime di cabotaggio tra gli  scali  della
          regione;
              13) polizia locale, urbana e rurale;
              14)  utilizzazione  delle  acque  pubbliche, escluse le
          grandi derivazioni; opere idrauliche  di  quarta  e  quinta
          categoria;
              15)  istruzione  artigiana  e  professionale successiva
          alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
              16)  igiene  e   sanita',   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera,  nonche'  il  recupero  dei  minorati fisici e
          mentali;
              17) cooperazione, compresa la vigilanza  sulle  cooper-
          ative;
              18) edilizia popolare;
              19) toponomastica;
              20) servizi antincendi;
              21) annona;
              22)  opere  di  prevenzione  e  soccorso  per calamita'
          naturali".