Art. 10. 
Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali 
  1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1933,  n.  503,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni dei commi  1,
2 e 4, si applicano dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  comma  3
si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e  la  deduzione  ivi
prevista e' maggiorata del 6 per cento.". 
  2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n.
75, e' abrogato.