Art. 10. Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali 1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1933, n. 503, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista e' maggiorata del 6 per cento.". 2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e' abrogato.