Art. 11. Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione. 2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonche' del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62. 3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta," sono soppresse. 4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione.".