Art. 11. 
         Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi 
  1.  Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  affidare  in
concessione  la  gestione  delle  lotterie   e   di   altri   giuochi
amministrati dallo  Stato  mediante  appositi  sistemi  automatizzati
ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per  la  gestione
del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le modificazioni e le  integrazioni  occorrenti  per
adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante  sistemi
automatizzati affidati in concessione. 
  2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea versano i proventi della vendita al  netto  dell'aggio  di
propria spettanza, nonche' del pagamento delle  vincite,  nei  limiti
degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di  cui
all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62. 
  3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990,  n.  62,  le
parole da "sentito il parere" fino  alle  parole  "dalla  richiesta,"
sono soppresse. 
  4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dopo le parole  "relative  vincite"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e la promozione e la pubblicita' effettuate con  qualunque
mezzo di diffusione.".