Art. 13. 
        Interessi per rapporti di credito e debito di imposta 
  1. Gli interessi per la riscossione o per il  rimborso  di  imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,  sono  dovuti   a   decorrere   dal   1   gennaio   1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento. 
  2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio  1961,  n.  29,  e
successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per  cento,
sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del  3  per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento  annuo  sono  dovuti
nella misura del 6 per cento. 
  3. Il Ministro delle finanze  e'  autorizzato  a  determinare,  con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del  tesoro,  la  misura
degli interessi di cui ai commi 1 e  2,  dovuti  a  decorrere  dal  1
gennaio 1995.