Art. 14. 
Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di  vendita  dei
                     generi di monopolio fiscale 
  1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono
emanate le disposizioni concernenti: 
    a) l'adeguamento  delle  aliquote  di  importo  fisso  di  taluni
tributi  nei  limiti  delle   variazioni   percentuali   del   valore
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
giugno 1990, n. 165; 
    b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al  pubblico
dei generi soggetti a monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche
in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  del  Consiglio,  del  19
ottobre 1992. 
  2. I provvedimenti di cui al comma  1  devono  assicurare  maggiori
entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per  l'anno  1994
ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.