Art. 14. Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale 1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti: a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165; b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.