Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARUCCI, Ministro del tesoro CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO