Art. 3. Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a un anno solare"; b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione"; 2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione"; c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate." sono sostituite dalle seguenti: ", con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo."; d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente"; 2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente"; 3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento"; e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1 e 2), le parole "nell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente"; f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole "nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". 2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "quindici giorni dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e con riferimento al relativo mese,"; b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono aggiunte le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione". 3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 aprile 1994.