Art. 3. 
Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta  sul  valore
                              aggiunto 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno
solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a  un  anno
solare"; 
    b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel  primo  comma  dopo  le  parole  "nell'ordine  della  loro
numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla  data
della loro emissione"; 
    2) nel secondo comma, dopo le parole  "numero  progressivo"  sono
inserite le seguenti: "e la data di emissione"; 
    c) nell'articolo 24, primo  comma,  secondo  periodo,  le  parole
"entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni
sono state  effettuate."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro  il
giorno non festivo successivo."; 
    d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel primo  comma,  primo  periodo,  le  parole  "eseguite  nel
registro stesso durante il mese  precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "eseguite nel registro stesso, relativamente  alle  fatture
emesse nel mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le
parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono  sostituite
dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente"; 
    2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la  parola  "registrate"
sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente"; 
    3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento
per  quelle  soggette  all'aliquota  del  dodici  per   cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per  quelle  soggette
all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo,  le  parole
"per 112 quando l'imposta e' del dodici per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento"; 
    e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri  1  e  2),  le  parole
"nell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti:  "per  l'anno
precedente"; 
    f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le  parole  "nel
corso dell'anno precedente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per
l'anno precedente". 
  2. Nell'articolo 47 del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, primo periodo, dopo le  parole  "quindici  giorni
dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e  con  riferimento  al
relativo mese,"; 
    b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono  aggiunte
le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione". 
  3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal 1 aprile 1994.