Art. 4. Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni 1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 24) e' sostituito dal seguente: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 2) il numero 25) e' soppresso; 3) il numero 26) e' sostituito dal seguente: "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;"; 4) il numero 39) e' sostituito dal seguente: "39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21- bis);"; b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;"; 2) nel numero 127-quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse; 3) nel numero 127-undecies), dopo le parole "27 agosto 1969," sono inserite le seguenti: "anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,"; 4) nel numero 127-terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse; 5) nel numero 127-quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse; 6) nel numero 127-quinquiesdecies) e' sostituito dal seguente: "127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;"; 7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) e' aggiunto il seguente numero: "127-sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.". 2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 4 per cento. 3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento e' elevata al 13 per cento. 4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 13 per cento per: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le sommministrazioni di alimenti e bevande; b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali. 5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura," sono soppresse. 6. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo e' soppresso. 8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1 gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data e' soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.