Art. 4. 
Modificazioni alle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sul  valore
           aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni 
 1. Nella  tabella  A,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il numero 24) e' sostituito dal seguente: "24)  beni,  escluse
le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2  luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di
cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per
la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico
e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile,  del  7  e
dell'11 maggio 1984; 
    2) il numero 25) e' soppresso; 
    3) il numero 26) e' sostituito dal seguente:  "26)  assegnazioni,
anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte
a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;"; 
    4) il numero 39) e' sostituito dal seguente: "39) prestazioni  di
servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla  costruzione
dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio  1949,  n.
408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti
che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva
vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni  richiamate
nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle  costruzioni  rurali
di cui al numero 21- bis);"; 
    b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il numero 114) e' sostituito dal  seguente:  "114)  medicinali
pronti per l'uso, umano e  veterinario,  ad  eccezione  dei  prodotti
omeopatici e dei medicinali da banco  o  di  automedicazione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
539; sostanze farmaceutiche e  articoli  di  medicazione  di  cui  le
farmacie  debbono  obbligatoriamente  essere   dotate,   secondo   la
Farmacopea ufficiale;"; 
    2)  nel  numero  127-quinquies)  le  parole  "ceduti  da  imprese
costruttrici" sono soppresse; 
    3) nel numero 127-undecies), dopo le  parole  "27  agosto  1969,"
sono inserite le seguenti: "anche se assegnate a soci da  cooperative
edilizie e loro consorzi,"; 
    4) nel numero 127-terdecies) le parole "relativi alle opere, agli
impianti e  agli  edifici  di  cui  al  numero  127-quinquies)"  sono
soppresse; 
    5) nel numero 127-quaterdecies) le parole "relativi  alle  opere,
agli impianti e agli edifici di cui al  numero  127-quinquies)"  sono
soppresse; 
    6) nel numero 127-quinquiesdecies) e'  sostituito  dal  seguente:
"127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati  sui  quali
sono stati eseguiti interventi di recupero  di  cui  all'articolo  31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti  dalle  imprese
che hanno effettuato gli interventi;"; 
    7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) e'  aggiunto  il  seguente
numero:  "127-sexiesdecies)  prestazioni  di  smaltimento,   previste
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915,  di  rifiuti  urbani  e  speciali  di  cui
all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.". 
  2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  per
le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies)  della  tabella  A,
parte terza, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 4 per cento. 
  3. L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto  stabilita  nella
misura del 12 per cento e' elevata al 13 per cento. 
  4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  stabilita  nella
misura del 13 per cento per: 
    a) le  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle  aziende
alberghiere classificate di lusso, comprese le  sommministrazioni  di
alimenti e bevande; 
    b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli  resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni  a  disposizione  del
pubblico; il  servizio  radiomobile  pubblico  di  comunicazione  per
utenze residenziali. 
  5. Nell'articolo 1,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  29
ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle  operazioni  per
le quali e' stata emessa fattura," sono soppresse. 
  6. Nell'articolo 6, secondo comma, del  decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,
il dodicesimo periodo e' soppresso. 
  8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma  2,
e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal
1 gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data e' soppresso il  numero
124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6
si applica a decorrere dall'anno 1994.