Art. 5. 
   Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici 
  1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: 
    a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e  2710  00  36)  da
lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri; 
    b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e  2710
00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri; 
    c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire  84.000  per
ettolitro. 
  2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano
anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono posseduti  dagli  esercenti  dei
depositi di  oli  minerali  per  uso  commerciale.  Si  applicano  le
disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito  dall'articolo  2
della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981,  n.
213. 
  3.  La  riduzione  di  aliquota  prevista  per   l'alcole   etilico
dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
e' stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.