Art. 5. Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici 1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri; c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro. 2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213. 3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.