Art. 6. 
Imposta  straordinaria  erariale  su   autovetture,   autoveicoli   e
                         motocicli di lusso 
  1.  L'imposta  straordinaria  erariale  sulle  autovetture  e   gli
autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo
65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  si  applica
anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del  predetto
articolo   65.   L'imposta   e'   dovuta   all'atto    della    prima
immatricolazione, anche se relativa ad autovetture,  autoveicoli  per
trasporto promiscuo e motocicli che sono gia' stati immatricolati  in
altro Stato  indipendentemente  dalla  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'articolo  38,  comma  4,  del  suddetto  decreto-legge,
oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali. 
  2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al  comma  1,  la
misura dell'imposta e' ridotta del 10  per  cento  per  ciascun  anno
successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non  risulti
accertabile, all'anno di costruzione, fino  al  massimo  del  50  per
cento. 
  3. L'imposta  deve  essere  corrisposta  all'ufficio  del  registro
territorialmente  competente,  in  base  al  domicilio  fiscale   del
soggetto  nel  cui   interesse   e'   richiesta   l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa.  Gli  uffici
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne'  rilasciare
la relativa carta  di  circolazione  senza  che  sia  stata  prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 
  4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo
e  dell'articolo  65  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni  tributarie,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546. Ai  ricorsi  prodotti  fino  alla  data  di
insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 
  5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono   decisi   in   via
amministrativa.   Avverso   tale   decisione   e'   ammesso   ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria entro  centottanta  giorni  dalla
notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi  novanta
giorni dalla presentazione del ricorso.