Art. 9. 
               Istituzione del catasto dei fabbricati 
  1. Al fine di realizzare un inventario  completo  ed  uniforme  del
patrimonio  edilizio,  il  Ministero  delle   finanze   provvede   al
censimento di tutti i fabbricati o porzioni di  fabbricati  rurali  e
alla loro iscrizione, mantenendo  tale  qualificazione,  nel  catasto
edilizio urbano, che  assumera'  la  denominazione  di  "catasto  dei
fabbricati".  L'amministrazione  finanziaria  provvede  inoltre  alla
individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura  che  non
hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede  anche
mediante ricognizione generale del territorio basata su  informazioni
derivanti da rilievi aerofotografici. 
  2.  Le  modalita'  di  produzione  ed   adeguamento   della   nuova
cartografia a grande scala devono risultare conformi alle  specifiche
tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro  delle  finanze,
da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Con lo stesso decreto  sono,  altresi',  determinati  i
modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita'  prevista  dal
presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12. 
  3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli  immobili  agli
effetti  fiscali,  i  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  devono
soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare  del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale  sul  terreno,  ovvero
detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal  soggetto  che  ad
altro titolo conduce  il  terreno  cui  l'immobile  viene  dichiarato
asservito o dai familiari conviventi a loro carico  risultanti  dalle
certificazioni anagrafiche; 
    b) l'immobile deve essere  utilizzato,  quale  abitazione  o  per
funzioni strumentali all'attivita' agricola, dai soggetti di cui alla
lettera a), sulla base di un  titolo  idoneo,  ovvero  da  dipendenti
esercitanti attivita' agricole nella azienda a tempo indeterminato  o
a tempo determinato  per  un  numero  annuo  di  giornate  lavorative
superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di
collocamento; 
    c) il terreno cui il fabbricato  e'  stato  dichiarato  asservito
deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto  terreni  con  attribuzione  di  reddito  agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate  in  serra,
ovvero la funghicoltura, il suddetto limite  viene  ridotto  a  3.000
metri quadrati; 
    d) il volume  di  affari  derivante  da  attivita'  agricole  del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
suo reddito complessivo. Il volume di affari  dei  soggetti  che  non
presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto
si presume pari al limite massimo di cui all'articolo  34,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    e) i fabbricati ad uso abitativo, che  hanno  le  caratteristiche
delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/  1  ed
A/8, ovvero le caratteristiche di  lusso  previste  dal  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio  1949,  n.  408,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto  1969,  non  possono
comunque essere riconosciuti rurali. 
  4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma  3,  si  considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile
e' stato dichiarato asservito,  purche'  entrambi  risultino  ubicati
nello stesso comune o in comuni confinanti. 
  5.  Nel  caso  in   cui   l'unita'   immobiliare   sia   utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali,
da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che  conducono  il  fondo
sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo
ad almeno uno di tali soggetti. Qualora  sul  terreno  sul  quale  e'
svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad  uso
abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono  essere   soddisfatti
distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso  abitativo,
da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il  riconoscimento
di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al  limite  massimo  di  cinque
vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di
un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per  ogni  altro
abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 
  6. Non si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le
costruzioni  non  utilizzate,  purche'   risultino   soddisfatte   le
condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e).  Lo  stato
di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,  dell'acqua  e  del
gas. 
  7. I contratti di cui alla lettera b) del comma  3,  gia'  in  atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  registrati
entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di
registro. 
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  primo  periodo,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il  termine  di  cui
all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,
e successive modificazioni, sono prorogati al 31  dicembre  1995.  Le
stesse disposizioni ed il predetto  termine  si  applicano  anche  ai
fabbricati destinati ad uso diverso  da  quello  abitativo,  che  non
presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3. 
  9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale  dei  fabbricati  di
cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione  del  contributo  di
cui all'articolo 11 della legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  ne'  al
recupero di eventuali  tributi  attinenti  al  fabbricato  ovvero  al
reddito da esso prodotto per i periodi  di  imposta  anteriori  al  1
gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre
imposte e tasse e per  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  purche'
detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone  i  presupposti,  di
istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali,  ai  sensi  e
nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre  1995,  con  le  modalita'
previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies
ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 
  10. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  e  per  consentire  le
semplificazioni procedurali  necessarie  al  continuo  ed  automatico
aggiornamento del sistema catastale,  con  il  decreto  del  Ministro
delle finanze di cui al comma 2, vengono stabiliti nuovi criteri  per
la definizione  delle  zone  censuarie  e  della  qualificazione  dei
terreni,  nonche'  per  la   produzione   e   l'aggiornamento   della
cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresi',
definiti gli interventi  edilizi  sul  patrimonio  censito  privi  di
rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di  variazione  catastale.
Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di  cui
al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,  devono  tener
conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-sexies, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
della legge 24 marzo 1993, n.  75,  nonche'  di  quelli  fissati  con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di  concerto  con  il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
  11. Per l'espletamento e la  semplificazione  delle  operazioni  di
revisione  generale  di  classamento  previste  dall'articolo  2  del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare  le  modalita'
previste dal comma 2 dell'articolo 4 del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17. Le revisioni del classamento  delle  unita'  immobiliari
urbane, previste dal  citato  comma,  vengono  effettuate  anche  per
porzioni del territorio comunale. 
  12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed
ipotecari, la completa automazione delle procedure  di  aggiornamento
degli  archivi  catastali  e   delle   conservatorie   dei   registri
immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati  acquisiti,
e' istituito un sistema di collegamento con interscambio  informativo
tra l'amministrazione  finanziaria,  i  comuni  e  gli  esercenti  la
professione  notarile.  Con  apposito  regolamento  governativo,   da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono  stabilite  le
modalita' di attuazione, accesso ed  adeguamento  delle  banche  dati
degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti  sopra
indicati. Il regolamento deve prevedere che,  a  far  tempo  da  tale
attivazione, da fissare  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle
finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo  2674
del codice civile, di  ricevere  note  e  titoli  e  di  eseguire  la
trascrizione di atti tra vivi contenenti  dati  identificativi  degli
immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali,
non conformi a quelli acquisiti al sistema  alla  data  di  redazione
degli atti stessi, ovvero, nel caso di  non  aggiornamento  dei  dati
catastali, di atti non conformi  alle  disposizioni  contenute  nelle
norme di attuazione dell'articolo 2, commi  1-quinquies  e  1-septies
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,  n.  75.  Con  il  predetto
regolamento  vengono  stabiliti,  altresi',  nuovi  criteri  per   la
definizione delle modalita', dei costi  e  dell'efficacia  probatoria
delle copie di  atti  rilasciati  dalle  conservatorie  dei  registri
immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche. 
  13. Nel regolamento deve, altresi',  essere  previsto  che,  a  far
tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di  cui  al  comma
12,  i  comuni  forniscono  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
relativi all'assetto, alla utilizzazione  e  alla  modificazione  del
territorio, utili  all'adeguamento  del  sistema  catastale  e  della
pubblicita'  immobiliare  e   possono   fornire   direttamente   agli
interessati  i  servizi  di  consultazione  e  certificazione   delle
informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei  diritti
e delle tasse ipotecarie vigenti per la  consultazione  e'  aumentata
del 20 per cento e al comune  spetta  una  quota  pari  ad  un  terzo
dell'importo  complessivo  dovuto.  Qualora   si   renda   necessario
richiedere che negli  atti  soggetti  a  trascrizione  od  iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori  relativi  agli  immobili,  nonche'
alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
relative modalita' e tempi sono stabiliti  con  appositi  regolamenti
governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di
fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15. 
  14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori  introiti  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno  1994,  derivanti  dai
versamenti  effettuati  ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine  l'attuazione  di  sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati  nel  primo  periodo  del
comma  9.  Alle   predette   attivita'   provvede   l'Autorita'   per
l'informatica   nella   pubblica   amministrazione,   d'intesa    con
l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  finanze,
vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. 
Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita'
di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito  sopra
indicata da parte dei concessionari della riscossione.