IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 42, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 dicembre 1971, che stabilisce il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera; Visti i decreti ministeriali: 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 1974; 13 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 18 maggio 1976; 28 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980; 14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 giugno 1986, che modificano il decreto ministeriale 14 dicembre 1971; Vista la decisione della Commissione n. 93/351/CEE del 19 maggio 1993 che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca; Vista la decisione della Commissione n. 90/515/CEE del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare la quantita' di 0,5 milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco. 2. Per le specie ittiche elencate in allegato A, il tenore medio di cui al comma 1 e' fissato in 1 milligrammo per chilogrammo. 3. Per valore medio del tenore di mercurio totale si intende il risultato dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata del campione. 4. Il metodo di analisi da utilizzare per la determinazione del mercurio totale e' quello riportato in allegato B al decreto ministeriale 14 dicembre 1971.