Art. 2.
  1. Il Ministero della sanita' stabilisce piani di campionamento per
i prodotti della pesca freschi o congelati di  produzione  nazionale,
comunitaria  e  di  importazione  dai  Paesi  terzi tenendo conto dei
risultati dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  531,  nonche'
della  natura  dei  prodotti  della  pesca  da campionare; i piani di
campionamento  sono  comunicati  alla  Commissione  delle   Comunita'
europee.
  2.  Nell'attuazione dei piani di cui al comma 1 la quantita' minima
di campioni da prelevare da ogni lotto e' la seguente:
    a) dieci campioni prelevati da  dieci  esemplari  diversi  se  il
lotto e' costituito dalle specie ittiche di cui all'allegato A;
    b)  cinque  campioni  prelevati da cinque esemplari diversi se il
lotto e' costituito da specie ittiche non  appartenenti  all'allegato
A,  nel  caso  il  lotto da campionare sia costituito da esemplari di
grandezza non uniforme, i campioni devono essere prelevati in maniera
da risultare rappresentativi della composizione del lotto; qualora si
tratti di specie di piccola taglia si deve  prelevare  un  numero  di
esemplari  tale  per  cui  il  peso  del  campione  non  sia comunque
inferiore a grammi 100.
  3. Per i campioni destinati al controllo  ufficiale  ai  sensi  del
decreto   legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  restano  valide  le
disposizioni relative all'entita' e modalita' di prelevamento di  cui
all'allegato B del decreto ministeriale 14 dicembre 1971.