Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' stabilisce piani di campionamento per i prodotti della pesca freschi o congelati di produzione nazionale, comunitaria e di importazione dai Paesi terzi tenendo conto dei risultati dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, nonche' della natura dei prodotti della pesca da campionare; i piani di campionamento sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee. 2. Nell'attuazione dei piani di cui al comma 1 la quantita' minima di campioni da prelevare da ogni lotto e' la seguente: a) dieci campioni prelevati da dieci esemplari diversi se il lotto e' costituito dalle specie ittiche di cui all'allegato A; b) cinque campioni prelevati da cinque esemplari diversi se il lotto e' costituito da specie ittiche non appartenenti all'allegato A, nel caso il lotto da campionare sia costituito da esemplari di grandezza non uniforme, i campioni devono essere prelevati in maniera da risultare rappresentativi della composizione del lotto; qualora si tratti di specie di piccola taglia si deve prelevare un numero di esemplari tale per cui il peso del campione non sia comunque inferiore a grammi 100. 3. Per i campioni destinati al controllo ufficiale ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, restano valide le disposizioni relative all'entita' e modalita' di prelevamento di cui all'allegato B del decreto ministeriale 14 dicembre 1971.