Art. 13.
  Il  1 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso
la sezione di tesoreria provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del
capitale  nominale  dei  buoni  assegnati al prezzo di aggiudicazione
d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo
Stato, al netto, per trenta giorni.
  La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera',  per  detti
versamenti,  separate  quietanze  di entrata al bilancio dello Stato:
per l'importo relativo al  prezzo  di  aggiudicazione  e  per  quello
relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.