Art. 14. La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca. La consegna dei buoni al portatore avra' inizio dalla data che sara' resa nota mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.