Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' d'intermediazione  mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le  attivita'  indi-
cate  nei  punti  a),  b)  e  c)  dell'art.  1,  comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano  in  proprio  e  per  conto  di
terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente
per conto terzi.