IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'articolo  n.  229 del nuovo codice della strada approvato
con decreto legislativo  30  aprile  1992.  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'articolo n. 71 del nuovo codice della strada che ai  commi
3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare
in  materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
   Visto l'articolo n. 72 del nuovo codice della strada che ai  commi
8,  9,  10  stabilisce  la  competenza  del  Ministro dei trasporti a
decretare in materia di norme di omologazione e di  contrassegno  dei
dispositivi  di  equipaggiamento  dei  veicoli  a  motore  e dei loro
rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
   Visto l'articolo n. 77 del nuovo codice della strada che al  comma
2  stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in
materia di norme di controlli di conformita' al tipo omologato;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 92/23/CEE del  31  marzo  1992
relativa  ai  pneumatici  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi
nonche' al loro montaggio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di
veicolo e relativi rimorchi, per quanto attiene all'installazione dei
pneumatici si intende:
   a)    per  "veicolo":  ogni  veicolo  a  motore  delle   categorie
internazionali M ed N definite nel decreto del Ministro dei trasporti
del  29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, come
modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, destinato
a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di
quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25
Km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O, ad
eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei  trattori  delle
macchine agricole o forestali;
   b)    per  "pneumatico":  qualsiasi  pneumatico nuovo destinato ad
essere installato sui veicoli sopra definiti.