IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'articolo n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'articolo n. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9, 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'articolo n. 77 del nuovo codice della strada che al comma 2 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme di controlli di conformita' al tipo omologato; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/23/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo e relativi rimorchi, per quanto attiene all'installazione dei pneumatici si intende: a) per "veicolo": ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M ed N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 Km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori delle macchine agricole o forestali; b) per "pneumatico": qualsiasi pneumatico nuovo destinato ad essere installato sui veicoli sopra definiti.