Art. 2. 1. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE prevista dal presente decreto, per qualunque tipo di pneumatico destinato all'impiego nei veicoli indicati all'art. 1, se esso risulta conforme alle prescrizioni di costruzione e prova stabilite negli allegati I e II. 2. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i pneumatici in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite negli allegati III e IV. 3. E' ammesso il rilascio della omologazione nazionale ai tipi di veicolo di cui all'art. 1 del presente decreto che soddisfano, per quanto riguarda il montaggio dei pneumatici, le prescrizioni stabilite negli allegati III e IV.