Art. 2.
   1. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE prevista
dal  presente  decreto,  per  qualunque  tipo di pneumatico destinato
all'impiego nei veicoli indicati all'art. 1, se esso risulta conforme
alle prescrizioni di costruzione e prova stabilite negli allegati I e
II.
   2.  E'  ammesso  il  rilascio  della  omologazione  parziale  CEE,
prevista  dal  presente  decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i
pneumatici in essi installati rispondono alle prescrizioni  stabilite
negli allegati III e IV.
   3.  E' ammesso il rilascio della omologazione nazionale ai tipi di
veicolo di cui all'art. 1 del presente decreto  che  soddisfano,  per
quanto   riguarda   il  montaggio  dei  pneumatici,  le  prescrizioni
stabilite negli allegati III e IV.