Art. 4. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile, puo' procedere in qualsiasi momento a controlli della conformita' dei pneumatici o dei veicoli alle prescrizioni del presente decreto. Tali controlli sono unicamente saltuari. 2. Qualora si accerti che pneumatici contrassegnati dal marchio di omologazione di cui all'art. 3 o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non siano conformi al tipo omologato, il Ministero dei trasporti e della navigazione prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformita' sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Le stesse disposizioni sono adottate qualora le autorita' omologanti in un altro Stato membro segnalino siffatta mancanza di conformita'. 3. Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di componente, per quanto riguarda un pneumatico, o dell'omologazione CEE di un veicolo per quanto concerne il montaggio dei pneumatici, presa in base alle disposizioni applicative del presente decreto, deve essere motivata in maniera precisa e notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilita' di ricorso ammesse dalle norme vigenti nonche' del termine entro il quale il ricorso va presentato.