Art. 4.
   1.  Il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione - Direzione
generale della motorizzazione civile,  puo'  procedere  in  qualsiasi
momento  a  controlli  della conformita' dei pneumatici o dei veicoli
alle  prescrizioni  del  presente  decreto.   Tali   controlli   sono
unicamente saltuari.
   2. Qualora si accerti che pneumatici contrassegnati dal marchio di
omologazione  di  cui  all'art.  3  o  veicoli omologati ai sensi del
presente decreto non siano conformi al tipo omologato,  il  Ministero
dei  trasporti  e  della navigazione prende i provvedimenti necessari
per garantire la conformita' degli esemplari prodotti. Queste  misure
possono  giungere,  in caso di non conformita' sistematica, fino alla
revoca dell'omologazione CEE. Le stesse  disposizioni  sono  adottate
qualora  le  autorita'  omologanti in un altro Stato membro segnalino
siffatta mancanza di conformita'.
   3. Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro  dell'omologazione  CEE
di componente, per quanto riguarda un pneumatico, o dell'omologazione
CEE  di  un  veicolo per quanto concerne il montaggio dei pneumatici,
presa in base alle disposizioni  applicative  del  presente  decreto,
deve  essere motivata in maniera precisa e notificata all'interessato
con l'indicazione delle possibilita' di ricorso ammesse  dalle  norme
vigenti nonche' del termine entro il quale il ricorso va presentato.