Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle  aste  tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  alla  Banca  d'Italia,   sull'intero   ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.
  Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli  impegni  che  assumeranno  con  la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".